Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 8 aprile 2022, n. 2

Disposizioni in materia di linee funiviarie di trasporto in servizio pubblico realizzate e gestite dalla Regione. Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20.

(B.U. del 13 aprile 2022, n. 18)

Art. 1

(Modificazione alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), č aggiunto il seguente:

"Art. 38bis

(Ulteriori disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo per l'applicazione dell'articolo 5, comma 4bis, č determinato in euro 1.176.700 per l'anno 2022, in euro 1.478.500 per l'anno 2023 e in euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) maggiori spese per euro 853.500 per l'anno 2022, per euro 1.478.500 per l'anno 2023 e per annui euro 1.488.500 a decorrere dall'anno 2024;

b) minori entrate per euro 323.200 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1, lettera a), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilitą), Programma 02 (Trasporto pubblico locale):

a) nel titolo 1 (Spese correnti) per euro 763.500 nel 2022, per euro 1.398.500 nel 2023 e per euro 1.408.500 a decorrere dall'anno 2024;

b) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 90.000 nel 2022, per euro 80.000 nel 2023 e per euro 80.000 a decorrere dall'anno 2024.

3. Le minori entrate di cui al comma 1, lettera b), fanno carico allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024 nel titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione beni).

4. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024:

a) nel titolo 1 (Spese correnti):

1) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilitą), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), per euro 125.231,26 nel 2022, per euro 124.510,78 nel 2023 e per euro 125.218,20 nel 2024;

2) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 976.874,75 nel 2022, per euro 1.273.989,22 nel 2023 e per euro 1.283.281,80 nel 2024;

b) nel titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 74.593,99 nel 2022, per euro 80.000 nel 2023 e per euro 80.000 nel 2024 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilitą), Programma 02 (Trasporto pubblico locale).

5. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni contabili, la riduzione degli impegni gią assunti sugli attuali capitoli e la loro contestuale riproposizione sui capitoli di nuova istituzione.".

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.