Legge regionale 28 dicembre 1981, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 28 12 1981

Bollettino ufficiale 30 12 1981 n. 17

Applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46 - Concessione di contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea in conseguenza delle perequazioni contrattuali dei dipendenti del settore

Art. 1

In applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, l’ammontare dei contributi, da concedere alle imprese private che gestiscono in concessione autolinee di interesse regionale, viene aumentato per l’anno 1981 e seguenti di L. 48.000.000

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 38020 della parte " Spesa " del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di L. 48.000.000, nonché sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

- Spese per lo sviluppo economico - per Lire 47.000.000, e 38000 (Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori per L. 1.000.000, della parte spesa del bilancio preventivo per l’anno 1981).

- per gli anni 1982 e 1983 mediante utilizzo delle disponibilità relative alle spese per " interventi nel settore dei trasporti " - Programma 2.2.2.15 del bilancio pluriennale 1981/ 83;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori L. 1.000.000

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 47.000.000

Totale L. 48.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38020 - Spese per la concessione di contributi alle imprese concessionarie di autoservizi di linea di interesse regionale in conseguenza della perequazione contrattuale dei dipendenti del settore L. 48.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.