Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1 - Testo storico

Legge regionale 2 febbraio 2022, n. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza).

(B.U. del 15 febbraio 2022, n. 7)

Art. 1

(Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso)

1. Al fine di promuovere la conoscenza, il monitoraggio e lo scambio di informazioni sulle infiltrazioni malavitose nel tessuto sociale e produttivo della Valle d'Aosta, di favorire la prevenzione e la repressione del crimine organizzato, nonché di promuovere la cultura della legalità sul territorio regionale, è istituito, presso il Consiglio regionale, l'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, di seguito denominato Osservatorio.

Art. 2

(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è composto:

a) dal Presidente del Consiglio regionale, che lo presiede;

b) dal Vicepresidente del Consiglio regionale, individuato in modo da garantire l'equilibrio tra la maggioranza e la minoranza in riferimento alla carica di Presidente;

c) dal Presidente della Commissione consiliare competente;

d) dal Presidente della Regione;

e) dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale di Aosta, o suo delegato;

f) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), o suo delegato;

g) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

h) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

i) da due rappresentanti designati dagli ordini professionali;

j) da un rappresentante designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;

k) da due rappresentanti designati di concerto dalle associazioni antimafia, antiusura, antiracket e dei consumatori operanti sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio è aperto alla partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine operanti sul territorio della Valle d'Aosta.

3. Non possono fare parte dell'Osservatorio, e se già nominati decadono, coloro i quali siano stati rinviati a giudizio o condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

4. L'incarico di componente dell'Osservatorio è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico stesso.

5. Per la disciplina delle modalità del suo funzionamento, l'Osservatorio adotta un proprio regolamento, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale della collaborazione degli uffici del Consiglio regionale. A tal fine, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature e personale necessari.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 3

(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è organismo di supporto della Regione in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata, nonché di promozione della cultura della legalità.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

a) contribuisce all'individuazione e alla diffusione di linee guida e buone pratiche per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, da condividere con le altre Regioni e gli Enti locali, nonché con il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori sul contrasto alla criminalità organizzata istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

b) promuove iniziative regionali di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e il coordinamento delle iniziative indette a livello locale, collaborando con i soggetti operanti, a vario titolo, nel settore e, in particolare, con l'associazione di cui all'articolo 5, comma 1;

c) definisce annualmente le linee prioritarie delle politiche regionali in materia di legalità e di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

d) formula, nelle materie di propria competenza, di propria iniziativa o su richiesta, osservazioni e pareri su progetti di legge e di atti amministrativi regionali;

e) cura la pubblicazione e l'aggiornamento, sul sito istituzionale del Consiglio regionale, dei dati e delle informazioni raccolti nell'ambito dell'attività svolta.

3. L'Osservatorio svolge le proprie funzioni con il supporto tecnico-scientifico del comitato tecnico di cui all'articolo 5, in collaborazione con la Commissione consiliare competente e in raccordo con la Commissione parlamentare antimafia.

4. I consiglieri regionali possono richiedere all'Osservatorio notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

(Costituzione e durata)

1. Il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, alla costituzione dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio è rinnovato all'inizio di ogni legislatura.

Art. 5

(Comitato tecnico)

1. Presso l'Osservatorio è istituito un comitato tecnico composto di tre membri, esperti nel settore del contrasto al crimine organizzato e della promozione della legalità, che assicurino indipendenza di giudizio e di azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria, nominati dall'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo insediamento, tra quelli indicati dall'associazione Avviso Pubblico.

2. Ai membri del comitato tecnico si applicano le ipotesi di inconferibilità, di incompatibilità e di decadenza di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

3. Il comitato tecnico svolge attività di supporto tecnico-scientifico alle funzioni dell'Osservatorio, con particolare riferimento alla raccolta e all'analisi di dati e informazioni utili a evidenziare e a contrastare la presenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale valdostano.

4. Il comitato tecnico, in particolare:

a) raccoglie dati e informazioni utili sulla presenza di associazioni criminali di tipo mafioso italiane e straniere operanti nel territorio regionale e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarle;

b) raccoglie dati e informazioni utili ai fini della valutazione della trasparenza nel processo degli appalti pubblici, dalla programmazione all'esecuzione dei contratti;

c) analizza le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale;

d) supporta l'Osservatorio nella formulazione dei pareri di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d).

5. Il raccordo e il coordinamento operativo tra il comitato tecnico e l'Osservatorio è assicurato dal Presidente di quest'ultimo.

6. Ai membri del comitato tecnico è attribuito un compenso determinato con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, oltre il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Il medesimo rimborso spetta loro anche in caso di missioni deliberate dall'Osservatorio.

Art. 6

(Relazioni sull'attività svolta)

1. L'Osservatorio predispone annualmente una relazione particolareggiata sull'attività svolta nell'anno precedente, che illustra i dati e le informazioni raccolti. La relazione è predisposta sulla base delle attività di cui all'articolo 3.

2. L'Osservatorio relaziona alla Commissione consiliare competente nei casi di particolare rilevanza e urgenza, su richiesta della stessa.

3. Le relazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. A richiesta propria o delle Commissioni consiliari, il comitato tecnico può essere consultato dalle Commissioni stesse in ordine alle sue attività.

Art. 7

(Costituzione in giudizio)

1. La Regione si costituisce obbligatoriamente parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stata esercitata l'azione penale da parte del Pubblico ministero attraverso la richiesta di rinvio in giudizio o il decreto di citazione a giudizio recanti imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416bis e 416ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416bis del codice penale.

2. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio della Regione negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio valdostano, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale o dell'Ente in proprio.

3. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative in favore della promozione della legalità e della sicurezza di cui alla l.r. 11/2010.

Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità e sicurezza, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. Al fine di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno l'Osservatorio presenta alla Commissione consiliare competente la relazione sull'attività svolta, di cui all'articolo 6, comma 1.

3. La valutazione degli effetti della presente legge è promossa dal Consiglio regionale anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. Il Consiglio regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge.

5. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 9

(Modificazioni alla l.r. 11/2010)

1. Alla l.r. 11/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 3, le parole: ", nel rispetto delle linee prioritarie definite annualmente dalla Conferenza regionale sulla legalità e la sicurezza di cui all'articolo 4" sono soppresse;

b) l'articolo 4 è abrogato.

Art. 10

(Disposizione finanziaria)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 25.000 per l'anno 2022 e in euro 30.000 a decorrere dall'anno 2023.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).

4. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.