Legge regionale 23 dicembre 1981, n. 82 - Testo storico

Legge regionale n. 82 del 23 12 1981

Bollettino ufficiale 30 12 1981 n. 17

Nuove norme per l’estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1

La legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 è abrogata ed è sostituita dalla presente, le cui norme hanno efficacia dal 1+ agosto 1981.

Art. 2

Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d’Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall’istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3

Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte di altri enti pubblici, i benefici di cui all’articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

Art. 4

L’accertamento delle condizioni per il diritto all’assegno di cura o di sostentamento, di cui all’articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall’articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, è effettuato da una commissione sanitaria composta dal capo del servizio di medicina legale dell’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, di cui all’articolo 3 - punto 2) della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, da un medico dell’USL e da un medico designato dalle organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell’Amministrazione regionale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 5

Gli aspiranti alla concessione dei benefici assistenziali previsti dalla presente legge, debbono presentare domanda all’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di assistibilità secondo i criteri e le modalità adottati dall’istituto nazionale della previdenza sociale per l’erogazione degli analoghi benefici ai propri assistiti.

Art. 6

Le provvidenze assistenziali sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 7

Contro il provvedimento di diniego di concessione delle provvidenze assistenziali, adottato dall’assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto all’assegno di cura o di sostentamento, la Giunta si avvale del parere espresso da apposita commissione composta dal coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, di cui all’articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell’istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario impiegato dell’Amministrazione regionale.

La commissione è nominata dalla Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 8

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta nella misura fissata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.

Art. 9

L’onere di lire settantamilioni derivante dall’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Alla copertura di cui al precedente comma, si provvede:

- mediante utilizzo dello stanziamento di lire ventimilioni, già iscritto al capitolo 41050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981;

- mediante riduzione della somma di lire cinquantamilioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981;

Per gli anni 1982- 1983 con la disponibilità relativa a " Sicurezza sociale - 2.2. Assistenza sociale " del bilancio pluriennale 1981- 1983;

per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 10

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 sono apportare le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)

L. 50.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41050 - Spese per l’assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi

L. 50.000.000

Art. 11

Lo stanziamento di lire ventimilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza Sociale dell’allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 20 agosto 1976, n. 42, è destinato alla copertura della presente legge.

Lo stanziamento di lire novantacinquemilioni iscritto al settore 3 - Sicurezza sociale dell’allegato n. 7 alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 17, relativo al rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 40, è destinato per lire trentamilioni alla copertura della presente legge.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.