Allegato A

(articolo 5, comma 1)

REQUISITI IGIENICO-SANITARI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

 

Requisiti delle strutture

 

1. L’aerazione deve essere, se naturale, pari a 1/8 della superficie del pavimento, se artificiale, a mezzo di ventola in grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora.

 

2. I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10 unità di personale. Negli esercizi con un numero di personale superiore a 10, i servizi devono essere distinti per sesso.

 

3. Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti o posti a sedere secondo il seguente standard:

a) tipologia 1:

1)   fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio in comune tra personale e pubblico;

2)   da 61 a 100 posti a sedere: almeno un servizio igienico destinato esclusivamente al pubblico;

3)   da 101 posti a sedere: almeno due servizi igienici distinti per sesso;

b) tipologia 2:

1) fino a 60 posti sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra personale e pubblico;

2) da 61 a 150 posti a sedere: almeno due servizi igienici distinti per sesso;

3) da 151 posti a sedere: almeno quattro servizi igienici distinti per sesso.

Nel caso in cui gli esercizi di tipologia 1 e 2 siano dotati di dehors all’esterno del locale, ai fini del computo dei posti a sedere è preso in considerazione:

-       esclusivamente il numero dei posti a sedere presenti all’interno del locale, qualora il numero dei posti a sedere presenti nei dehors sia inferiore; 

-       esclusivamente il numero dei posti a sedere presenti nei dehors, qualora sia uguale o superiore al numero dei posti a sedere presenti all’interno del locale.

4. La canna fumaria deve sfociare in un comignolo posizionato ad almeno metri 1 sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale. Per eventuali sistemi alternativi di abbattimento dei fumi di cottura occorre specifica certificazione di idoneità dell’impianto, fermo restando il rispetto dei regolamenti comunali.

 

5. Gli armadietti a doppio scomparto possono essere posizionati nell’antibagno del servizio igienico solo se questo è ad uso esclusivo del personale.

 

 

Gestione allergeni

 

1. L’operatore del settore alimentare (OSA) deve predisporre, ai sensi della normativa eurounitaria e statale vigente in materia, le necessarie informazioni circa gli alimenti che possono causare allergie ed intolleranze.

 

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere rese almeno nelle lingue italiana o francese. È inoltre da ritenere opportuna la fornitura delle stesse informazioni anche nella lingua inglese.