Object n° 1685 du 14 décembre 1995 (protocollo n° 741 du 18 janvier 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 741 in data 18/01/96

Riferimento oggetto n. 1685

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996. (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998).

[rilievi]

Si restituisce, per l'ulteriore corso, l'unita copia della legge regionale indicata in oggetto, munita del visto di cui all'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, anche ai sensi e per gli effetti previsti dal terzo comma di detto articolo.

Con l'occasione si osserva, per le conseguenti determinazioni, quanto segue:

- art. 2, VIII comma: il limite dell'impegno di 30 milioni deve intendersi decorrente dall'anno 1996 e non dal 1995;

- art. 3, IV comma: il totale delle spese autorizzate per il triennio 1996/98 è pari a lire 1.700 milioni anzichè lire 1.800 milioni;

- art. 6, I comma: il riferimento al disegno di legge n. 155, approvato dal C.R. con provvedimento n. 1604/X, deve intendersi fatto alla legge regionale 20.11.1995, n. 48, come si evince, altresì, dal II comma del medesimo art. 6;

- art. 14, I comma, lett. a): è necessaria l'indicazione della finalità della residua spesa di lire 2.000 milioni a favore dell'U.S.L.;

- art. 17, II comma: le spese per gli anni 1996 e 1998 debbono leggersi, rispettivamente, in lire 555.662 milioni e in lire 383.275 milioni, in luogo di lire 556.662 milioni e di lire 238.275 milioni, come è desumibile dall'articolazione degli interventi indicati nelle lettere a), b), e c) del medesimo II comma;

- art. 25, I comma: erronea quantificazione degli oneri indicati nella legge finanziaria in parola, che debbono essere riscritti, per il triennio 1996/98, complessivamente, in lire 1.475.327.922.070- anzichè in lire 1.439.079.922.070- e, per l'anno 1996, in lire 896.965.667.070- in luogo di lire 850.217.667.070-.

Tali differenze scaturiscono: 1) dalla mancata contabilizzazione degli oneri indicati, per l'anno 1996, dall'art. 8, I e II comma, e dall'art. 9;

2) dalla considerazione, per le rideterminazioni delle spese già previste dalla previgente legislazione regionale, del totale dell'onere per il triennio 1996/98 e non dalla sola parte di maggiore spesa recata dal provvedimento di cui trattasi; 3) dall'omesso conteggio della riduzione degli oneri per la sospensione della revoca delle spese, di cui all'art. 21.

Si osserva, infine, che, nell'allegato b) della legge in restituzione:

A) l'indicazione dei capitoli 33700, 33701 e 33702 non tiene conto che con il bilancio di previsione 1996 tali capitoli sono stati accorpati in un unico capitolo n. 33699;

B) il capitolo 54210, ancorchè con importo zero, non risulta nel bilancio preventivo del corrente esercizio;

C) l'indicazione del fondo globale "per dormitorio pubblico" deve intendersi riferita alla partita D.4 - assistenza sociale - del fondo globale iscritto al capitolo 69000.