Object n° 4494 du 13 avril 1993 (protocollo n° 4302 du 22 mai 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4302 in data 22/05/93

Riferimento oggetto n. 4494

Modifiche ed integrazioni della L.R. 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato quanto segue:

- l'art. 22 ter della legge regionale, introdotto dall'art. 16 della nuova normativa, ove è previsto l'aggiornamento del contributo alle associazioni frutticoltori con atto deliberativo della Giunta regionale, sottrae al controllo del Consiglio l'eventuale aggiornamento di detto contributo che andrebbe invece determinato con provvedimento legislativo, in violazione del principio stabilito dall'art. 121 della Costituzione e dall'art. 26 dello Statuto speciale;

- l'art. 22 quater, ove è previsto il contributo al 100% a favore delle associazioni apistiche, pone a carico della finanza pubblica la totalità dei costi, esonerando l'operatore privato da ogni onere finanziario e dal conseguente rischio di impresa.

Manca inoltre ogni clausola che sancisca il divieto di cumulo dei benefici in parola con analoghe provvidenze previste da leggi nazionali.

Circa il contenuto dell'art. 2 bis, va poi tenuto presente quanto è previsto dal piano specifico di intervento per il relativo settore, approvato dal CIPE in data 28.6.1990, per ciò che concerne il coordinamento dei corsi di specializzazione da parte del competente Ministero. Occorre inoltre conformarsi alla normativa statale e comunitaria in materia (D.P.R. 182/1982 art. 38 e regolamenti n.ri 2081 e 2082 del 14.7.1992).