Object n° 2613 du 4 octobre 1991 (protocollo n° 3515 du 9 novembre 1991)

9 Legislatura

Protocollo n. 3515 in data 09/11/91

Riferimento oggetto n. 2613

Disciplina dei controlli sugli atti degli Enti Locali.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale, approvato con legge Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, si RINVIA a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, per le considerazioni che seguono:

Premesso che la Regione Valle d'Aosta esercita il controllo sugli atti degli Enti locali ai sensi dell'art. 43, 1° comma dello Statuto "nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi delle leggi dello Stato", si osserva, sul provvedimento in esame, quanto segue:

-Art. 4, 1° comma: la norma, limitando la scelta dei componenti la Commissione ai soli residenti nella Regione da almeno tre anni, contrasta con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con la legge 8 giugno 1990 n. 142.

-Art. 4, 3° comma: ai sensi dell'art. 44, 2° comma della Legge 142/1990, l'elezione dei componenti effettivi e supplenti della Commissione deve avvenire a maggioranza qualificata.

-Art. 6: le incompatibilità ivi previste sono diverse da quelle stabilite dall'art. 43 della Legge 142/1990.

-Art. 8, 1° comma: non è richiesta la maggioranza qualificata per l'elezione dei componenti la Commissione, come previsto invece dal predetto articolo 44 della L. 142/90 (disposizione comunque ripetitiva dell'art. 4, 3° comma);

-Art. 8, ultimo comma: ai componenti la Commissione si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previste per gli Amministratori locali (art. 42, 8° comma L. 142/90).

-Art. 17, 1° comma, lettere b) e c): le delibere di competenza della Giunta sono soggette al controllo preventivo di legittimità, quando ne facciano richiesta "un terzo" e non "un quarto" dei consiglieri dei Comuni (art. 45, 2° comma L. 142/1990). Il diverso "quorum" fissato dalla legge in esame lede il principio della riduzione dell'area del controllo e la conseguente autonomia degli Enti Locali.

-Art. 19, 2° comma: la durata di dieci giorni della pubblicazione all'Albo pretorio degli atti di Consiglio e di Giunta è diversa da quella stabilita dall'art. 47 della L. 142/90, che fissa tale termine in quindici giorni.

-Art. 22, 1°, 2°, 3° e 6° comma: i termini, ivi indicati, non corrispondono a quelli stabiliti dagli artt. 46, 47 e 50 della L. 142/1990.

-Art. 24, 1° e 2° comma: i termini stabiliti sono diversi da quelli fissati dall'art. 46 della L. 142/90.

-Art. 25: l'esecutività degli atti sottoposti a controllo, diversamente da quanto statuito nella disposizione in esame, prescinde dalla pubblicazione degli stessi, giusta previsione di cui all'art. 46, 1° e 5° comma della L. 142/90.

-Art. 36: diversamente da quanto previsto dalla norma in esame, il regime dei controlli delineato negli articoli contenuti nella L. 142/1990 è di immediata applicazione. L'articolo 61, 3° comma, infatti, si riferisce alla ricostituzione degli Organi di controllo, cioè riguarda l'aspetto della organizzazione e non l'esplicarsi della funzione.

Si segnala poi che:

-Art. 3, comma 2°: dei componenti la Commissione di controllo, quattro devono essere eletti secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 1° della L. 142/1990, parte su designazione di terne proposte dai competenti Ordini professionali, ed uno designato secondo la previsione di cui alla lettera b) e dal comma 2 del predetto articolo. La legge 142/90 infatti ha configurato l'Organo di controllo come organo misto Statale-Regionale. Anche la previsione di cinque membri supplenti nell'ambito della Commissione di controllo contrasta con la previsione dell'art. 42, comma 2°, che prevede invece tre membri.

-Art. 4, lettere a), b), c) e d): le categorie di esperti, ivi elencate, si discostano da quelle indicate nell'art. 42 della L. 142/90. Non sono in linea infatti con il principio che si desume dalla norma dell'alta professionalità dell'organo di controllo.

-Art. 16: la misura dell'indennità da corrispondersi ai membri della Commissione appare eccessiva rispetto ad analoghi compensi corrisposti da altre regioni. Detto compenso andrebbe fissato comunque autonomamente dal provvedimento legislativo e non con riferimento alle indennità corisposte ai Consiglieri regionali, allo scopo di evitare l'instaurazione di un meccanismo automatico di rivalutazione, in contrasto con l'orientamento parlamentare e governativo volto al contenimento della spesa pubblica.

-Art. 35: la disposizione, rimandando l'applicazione delle norme sulla nuova composizione della Commissione al primo rinnovo del Consiglio regionale, successivo all'entrata in vigore della legge in esame, contrasta con l'art. 61, 3° comma della legge 142/1990. Detta norma, infatti, obbliga le Regioni a ricostituire gli organi di controllo, in conformità alla disciplina fissata dalla legge 142, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore (13/6/1991).

Infine, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 17/10/91, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un disegno di legge approvato dall'Assemblea siciliana, nella parte in cui non prevede che l'Organo competente per il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali sia integrato da un rappresentante del Ministero del Tesoro e da un esperto in materia sanitaria, designato dal Consiglio regionale.