Object n° 299 du 26 mai 1982 (protocollo n° 2991 du 26 juin 1982)

7 Legislatura

Protocollo n. 2991 in data 26/06/82

Riferimento oggetto n. 299

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

[rilievi]

Dall'esame del disegno legislativo in oggetto si è rilevato quanto segue:

Il motivo di rinvio formulato con nota n. 1814 del 3/5/1982 in sede di esame del precedente disegno di legge riguardante il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione del provvedimento stesso è stato solo parzialmente eliminato in quanto, mentre gli artt. 22e 24 pongono oneri a carico del bilancio regionale, con l'art 33 si provvede, invece, unicamente a finanziare la spesa derivante dall'applicazione dell'art.22, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Premesso, inoltre, che in base all'art. 67 del D.P.R. 22/2/1982 n. 182 sono trasferite alla regione le funzioni relative allo smaltimento dei rifiuti solidi industriali, la nuova legge, per il combinato disposto degli artt. 6 e 8, viola l'autonomia comunale in contrasto, quindi, con l'art. 4 dello Statuto speciale; infatti le operazioni di trasporto e di trattamento dei rifiuti non menzionate nell'art. 6 vengono , con l'art. 8, demandate necessariamente all'Associazione dei Comuni rendendo così, al fine dell'esecuzione di tali operazioni, obbligatoria la costituzione dell'Associazione stessa.

Si confermano, infine, le osservazioni formulate con la citata nota n. 1814 del 3/5/1982 in merito al mancato mantenimento delle discariche controllate e al sistema della compattazione.

Per questi motivi rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta , il disegno di legge sopra richiamato.