Ricorsi in via incidentale n. 652 du 7 octobre 1999

ORDINANZA (ATTO DI PROMOVIMENTO) N. 652 DEL 7 OTTOBRE 1999.

(GU n. 48 del 01.12.1999 )

Ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal tribunale di Aosta sulla richiesta di referendum proposta da Bassignana Gabriella ed altri

Referendum - Regione Valle d'Aosta - Giudizio di ammissibilita' di richiesta di referendum abrogativo di iniziativa popolare - Competenza attribuita all'Ufficio regionale per il referendum popolare istituito presso il tribunale di Aosta - Violazione del principio della riserva alla legislazione statale in materia di ordinamento giudiziario - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 43/1982, 212/1984, 203/1987, 615/1987 e 767/1988.

- Legge regione Valle d'Aosta, 7 maggio 1975, n. 16, art. 9.

- Costituzione, art. 108.

IL TRIBUNALE

F a t t o

In data 18 febbraio 1999 e' stata presentata presso la Cancelleria di questo tribunale richiesta di referendum con cui si chiede l'abrogazione della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 3 novembre 1998, n. 52, avente titolo: "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta n. 47 del 10 novembre 1998", in data 30 settembre 1999, i signori Hebert D'Herin, Irene Alby, Lilliana Bertolo, Nestore Coquillard, Danilo Fusinaz, Dorella Gaillard e Jean Pierre Gal, hanno depositato una memoria, peraltro di dubbia ritualita', in ordine all'inammissibilita' del requisito referendario proposto; la risposta del Comitato dei promotori e' pervenuta il 6 ottobre succesivo.

D i r i t t o

L'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, dispone che l'ufficio regionale per il referendum popolare, istituito nell'ambito del tribunale a norma dell'art. 8, "esamina tutte le richieste di referendum di iniziativa popolare depositate allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, compresa la cognizione della ammissibilita'".

L'ufficio, dunque, quando e' chiamato a tale accertamento, esercita funzioni di natura giurisdizionale.

Ora, non v'e' dubbio che la RAVA abbia la potesta' costituzionalmente garantita, di disciplinare l'istituto referendario in conformita' all'art. 30, comma 3 del proprio statuto speciale.

Tuttavia, l'art. 108 Cost., contiene una riserva di legge statale che esclude il settore giudiziario dal sistema del decentramento e quindi dalle competenze dell'ente regionale, anche a regime differenziato; e tale riserva di legge statale si considera prevalentemente assoluta, o al piu' relativa, ma soltanto nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il citato art. 9, invece, istituendo l'ufficio, assegna al tribunale un compito, quello appunto di vagliare la legittimita' e l'ammissibilita' della proposta referendaria, diverso ed ulteriore rispetto a quelli ad esso spettanti in base all'ordinamento giudiziario (cfr., art. 43 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche).

E tale controllo distoglie il tribunale dai suoi compiti istituzionali senza che alcuna legge statale giustifichi l'interferenza della legge regionale in un ambito che concerne struttura e funzioni dell'ordine giudiziario. Ossia, senza alcuna legittimazione normativa, la regione ha ampliato e disciplinato le attribuzioni della magistratura.

Per incidens, la norma che si assume illegittima viola anche la competenza legislativa attribuita alla regione dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, statuto speciale della RAVA.

Certo, assorbente e decisivo e' comunque il contrasto con l'art. 108 Cost., piu' volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale in termini (cfr. sentenze numeri 43 del 1982, 212 del 1984, 203 del 1987, 615 del 1987, 767 del 1988).

D'ufficio, pertanto, si solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regionale citata per contrasto con l'art. 108 Cost., essendo la questione non manifestamente infondata ed altresi' rilevante, poiche' investe la norma istitutiva delle attribuzioni nel cui esercizio l'ufficio regionale per il referendum popolare dovrebbe accertare la legittimita' e l'ammissibilita' della richiesta referendaria.

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge regionale 7 maggio 1975 n. 16 per contrasto con l'art. 108 Cost., nella parte in cui conferisce all'ufficio regionale per il referendum popolare istituito presso il tribunale, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimita' e di ammissibilita' delle richieste di referendum abrogativo;

Ordina la sospensione del procedimento in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza ai promotori della richiesta di referendum, al presidente della Giunta regionale e al presidente del consiglio della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addi' 7 ottobre 1999.

Il presidente: Cuzzola

Il relatore: Rainieri