Ricorsi in via incidentale n. 456 du 30 avril 1997

ORDINANZA (ATTO DI PROMOVIMENTO) N. 456 DEL 30 APRILE 1997.

(GU n. 29 del 16.07.1997 )

Ordinanza emessa il 30 aprile 1997 dal pretore di Aosta nel procedimento civile vertente tra Angelini Alessandro e comune di Aosta

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Regione Valle d'Aosta - Previsione della decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale per mancata stabile occupazione, con conseguente esperibilita' dell'opposizione al pretore - Mancata previsione della revoca come stabilito dalla normativa statale, con esclusione dell'opposizione al pretore - Indebita interferenza sulla disciplina della competenza dell'autorita' giudiziaria.

- (Legge regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n. 39, art. 37, commi 1, lettera b), e 6).

- (Cost., art. 108).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18 febbraio 1997, esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Osserva in fatto

Con ricorso depositato il 15 ottobre 1996 Angelini Alessandro ha adito il pretore di Aosta ai sensi dell'art. 11, commi 13 e 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 e dell'art. 37, comma 6, legge regionale n. 39/1995 per opporsi al provvedimento del sindaco di Aosta emesso in data 3 settembre 1996 con il quale lo stesso veniva dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio in Aosta, via Monte Cervino, 6 ai sensi dell'art. 37 legge regionale n. 39/1995 per essere il predetto risultato non occupare stabilmente l'alloggio assegnato.

Nell'atto di ricorso il ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera b), legge regionale n. 39/1995 in relazione agli artt. 2 e 29 della Costituzione in quanto il citato articolo si fonderebbe su di un irragionevole bilanciamento degli interessi, quello dell'amministrazione proprietaria dell'immobile al rispetto degli assegnatari di determinati obblighi e quello dei privati del rispetto del dovere di solidarieta' sociale, a favore del primo, con la conseguente non giustificabilita' dell'inadempimento di tali obblighi nel caso di adempimento degli obblighi di solidarieta' sociale.

Solleva, inoltre, questo giudice questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto del comma 1, lett. b) e comma 6 dell'art. 37 della legge regionale Valle d'Aosta n. 39/1995 in relazione all'art. 108 della Costituzione nella parte in cui il citato articolo, prevedendo che per il caso di mancata abitazione stabile dell'alloggio il comune pronunci decreto di decadenza (art. 37, comma 1, lett, b), ammette l'esperibilita' del rimedio giurisdizionale di cui all'art. 11 decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 e riprodotto all'art. 37, comma 6, legge regionale citata ad un'ipotesi per la quale la normativa contemplando un caso di revoca esclude la tutela giurisdizionale avanti al pretore.

Osserva in diritto

Manifestamente infondata si appalesa la questione di costituzionalita' sollevata dal ricorrente in quanto il principio di inesigibilita' della prestazione dedotta in contratto, ed in particolare quello che derivi dalla necessita' di ottemperare al superiore ed inderogabile dovere di solidarieta' di cui agli artt. 2 e 29 della Costituzione, ancorche' non specificatamente richiamato dalla norma regionale (mentre il corrispondente dettato della normativa statale fa salva l'autorizzazione da concedersi ricorrendo gravi motivi) e' criterio che il giudice di merito deve valutare per verificare la giustificabilita' dell'adempimento e, quindi, la sua imputabilita' in quanto il principio di inesigibilita' come limite superiore alle pretese creditorie e' principio superiore immanente nell'ordinamento generale dello Stato.

Con riferimento alla questione sollevata da questo giudice si osserva come il decreto del Presidente della Repubblica n. 1035/1972 preveda la possibilita' di adire il pretore con le forme di cui all'art. 11, comma 13, 14 e 15 decreto del Presidente della Repubblica citato solo per opporre il decreto di decadenza e come il decreto di decadenza possa essere emesso solo per il caso di mancata stabile occupazione dell'alloggio nel termine di trenta giorni ovvero di sessanta, se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, come previsto dal citato art. 11 comma 9 e 10; il decreto del Presidente della Repubblica citato non contempla esplicitamente l'ipotesi in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, bensi' quella dell'abbandono dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi senza preventiva autorizzazione giustificata da gravi motivi e, comunque, per detta ipotesi la normativa statale prevede che venga pronunciata la revoca dell'assegnazione; non e' poi previsto che avverso il provvedimento di revoca sia proponibile il ricorso in opposizione avverso il pretore del luogo ove sia sito l'immobile (art. 16 che richiama esclusivamente l'art. comma 12 e non anche l'art. 11 ai comma 13, 14 e 15); il legislatore regionale ha, invece, previsto all'art. 37, comma 1, lett. b) che la circostanza di non abitare stabilmente nell'alloggio assegnato determini la decadenza dell'assegnazione nonche' che a fronte del provvedimento di decadenza, per tutti i motivi il medesimo sia stato pronunciato (art. 37, lett. a), b), c), d), e) e f)), detto provvedimento sia ricorribile mediante opposizione pretore del luogo ove e' sito l'immobile, dettando una disciplina analoga a quella di cui all'art. 11, comma 13, 14 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 1035/1972.

Cosi' facendo, cioe' prevedendo quale ipotesi di decadenza una ipotesi per la quale il legislatore statale aveva previsto la revoca, il legislatore regionale ha esteso il rimedio giurisdizionale anche per quei casi per i quali, secondo il dettato statale, dovendosi pronunciare la revoca, detto rimedio era precluso; appare a questo giudice che la legge regionale della Valle d'Aosta innovi percio' espressamente al regime delle competenze dell'autorita' giudiziaria

ordinaria e cio' tanto piu' ove si consideri che, in tema di discrimine tra le giurisdizioni, la giurisprudenza, fondandosi sulla legislazione statale, ha ribadito nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, il tradizionale criterio di riparto basato sulla diversita' delle situazioni soggettive tutelate.

La previsione della pronuncia del provvedimento di decadenza in ipotesi per le quali il legislatore statale contemplava la revoca determina l'estensione del rimedio giurisdizionale previsto dalla legge statale ad ipotesi non solo non espressamente da questa contemplate, ma rispetto alle quali il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura escluso alla stregua della giurisprudenza in tema di riparto fra le giurisdizioni.

La norma impugnata appare, dunque, contrastare con il parametro costituzionale di cui all'art. 108 della Costituzione in quanto riproduce in modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da tale previsione normativa; per le considerazioni svolte l'art. 37, comma 1, lett. b) e comma 6 della legge regionale della Valle d'Aosta n. 39/1995 appare sospetta di incostituzionalita' di guisa che il giudizio sulla norma deve rimettersi alla Corte costituzionale; inoltre la rilevanza della questione sul giudizio de quo e' evidente, atteso che senza le norme citate questo giudice non avrebbe potuto essere adito e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi sul merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953 dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lett. b), comma 6 legge regionale Valle d'Aosta n. 39/1995 in riferimento dell'art. 108 della Costituzione e manifestamente infondata quella relativa all'art. 37, comma 1, lett. b), legge regionale citata con riferimento agli artt. 2 e 29 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinche' decida sulla legittimita' delle disposizioni sopra indicate;

Visto l'art. 295 c.p.c. sospende il giudizio in corso iscritto al n. 871/1996 R.C.;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai procuratori delle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Aosta, addi' 30 aprile 1997

Il pretore: Meroni