Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 14 du 7 mars 2011

N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 07 marzo 2011

(GU n. 14 del 30.03.2011)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Amministrazione pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione che, per l'anno 2011, la spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, non possa superare il 70% della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009 - Lamentato contrasto con i principi statali in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita', che pongono il limite del 50% - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 10 dicembre 2010, n. 40, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 9, comma 28.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/ Vallee d'Aoste in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della Legge Regionale Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 40 del 10 dicembre 2010, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 28 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2011. Con la legge regionale n. 40 del 10 dicembre 2010, che consta di cinquantuno articoli, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha emanato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

M O T I V I

1) L'articolo 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste viola l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 9, comma 1, della Legge Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispone che «per l'anno 2011, la Giunta Regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilita' per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non puo' superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».

Tale disposizione, prevedendo che, per l'anno 2011, la spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, non puo' superare il 70% della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009, salve eventuali deroghe, si pone in contrasto con i principi previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente le «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'», convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/10 citato stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009 e che tali «disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale».

Il legislatore regionale, quindi, elevando al 70% il limite delle spese relative al personale, eccede dalla sua competenza statutaria di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto di autonomia, di cui alla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, violando i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, conseguentemente, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

P. Q. M.

Si conclude perche' l'articolo 9, comma 1, della legge Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 40/2010 sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2011.

Roma, addi' 24 febbraio 2011

L'Avvocato dello Stato: Palmieri