Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 58 du 7 septembre 2009

N. 58 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 settembre 2009.

(GU n. 43 del 28.10.2009)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 settembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 90-bis nella legge regionale n. 11/1998 - Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali - Omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento a strutture alberghiere con piu' di 300 posti letto - Omessa esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non li consentano - Contrasto con la normativa statale in materia di difesa del suolo, che impone la verifica della assoggettabilita' alla V.I.A. regionale e la prevalenza delle disposizioni piu' restrittive contenute negli atti di pianificazione di bacino - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, esorbitanza dai limiti statutari.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 4.

- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, art. 2; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 65, commi 4 e 5, e allegato IV alla parte seconda, punto 8, lett. a).

Energia - Norme della Regione Valle d'Aosta - Impianti di energia eolica - Sospensione sine die dei procedimenti di autorizzazione sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati gli impianti medesimi, sulla base delle linee-guida previste dalla legge impugnata - Contrasto con il principio fondamentale che, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, stabilisce il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 6, comma 3.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; legge 7 agosto 1990, n. 241.

Energia - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 11/1998 - Impianti di energia eolica - Linee-guida, da deliberarsi da parte della Giunta regionale, per la individuazione degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica - Omesso coordinamento con le linee-guida nazionali espressione di principi fondamentali correlati alle materie tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

- Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, art. 2.

- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12, comma 10.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 giugno 2009, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 14 luglio 2009, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)».

La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2009, per le seguenti motivazioni.

1) La disposizione contenuta nell'art. 4, che introduce l'art. 90-bis nella legge regionale n. 11/1998, nel disciplinare l'ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali, contrasta con la normativa statale nella misura in cui non contempla una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere superino i 300 posti letto.

In tale ipotesi, infatti, la disciplina statale (cfr. punto 8, lett. a) dell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006) impone la verifica della assoggettabilita' alla V.I.A. regionale.

L'art. 4 della legge regionale n. 18/2009, inoltre, si pone in contrasto con la disciplina statale in materia di difesa del suolo nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Ai sensi dell'art. 65, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni piu' restrittive, contenute negli atti di pianificazione di bacino, hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate rispetto ai piani territoriali e ai programmi regionali.

Alla luce di quanto sopra, non vi e', pertanto, chi non veda come la norma regionale, impugnata con il presente ricorso, esorbiti le competenze legislative attribuite alla regione Valle d'Aosta dall'art. 2 dello statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948) in quanto l'art. 4 della legge regionale n. 18/2009 detta disposizioni difformi rispetto alla normativa statale di riferimento che costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva, attribuita allo Stato, in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dall'art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta costituzionale.

A quest'ultimo proposito, questa difesa erariale si permette di richiamare quanto, recentissimamente, affermato da codesta ecc.ma Corte ovvero che «il predetto titolo di competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) della Carta costituzionale: N.d.E.) riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali o di province autonome, con l'ulteriore precisazione, pero', che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. Deve, infatti, rammentarsi che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono attualmente invocabili (art. 10 della stessa legge costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite, da considerarsi (per la singola provincia autonoma o regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione» (cfr., Corte cost., sent. n. 226/2009).

Nella prefata pronuncia, codesta ecc.ma Corte, ha richiamato un proprio recentissimo precedente, relativo all'impugnazione di una legge regionale della regione Valle d'Aosta (sent. n. 164/2009), nel quale e' stato precisato che la compatibilita' costituzionale delle norme regionali, dettate dalla regione Valle d'Aosta, deve essere verificata alla stregua delle previsioni contenute nello Statuto speciale (legge costituzionale n. 4/1948) ed, in particolare, alla luce dell'art. 2 che impone alla regione di esercitare la potesta' legislativa, con riferimento alle materie, elencate nel prefato articolo, «in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonche' delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».

Orbene, nel caso che ci occupa, non vi e' dubbio che l'art. 4 della legge regionale n. 18/2009, dettato dalla regione Valle d'Aosta nell'esercizio della potesta' legislativa primaria, alla stessa attribuita nelle materie dell'urbanistica, dell'industria alberghiera e del turismo (art. 2, lettere g) e q) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)), si ponga in stridente contrasto con le disposizioni del Codice dell'Ambiente, piu' sopra richiamate; una disciplina ambientale, che, secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, «scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", e viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (cfr., sent. n. 62 del 2008 e sent. n. 378 del 2007).

Un principio giurisprudenziale, quello da ultimo richiamato, che risulta, oggi, codificato all'art. 3-quinques del d.lgs. n. 152/2006 (articolo, quest'ultimo, introdotto nel c.d. Codice dell'ambiente con l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) ove si afferma, al comma 1, che «I principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale», prevedendosi, poi, al comma 2, che «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente (esclusivamente: N.d.E.) piu' restrittive».

2) La norma, contenuta nell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/2009, prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge, impugnata con il presente ricorso, sino all'individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i prefati impianti, sulla base di quanto sara' previsto dalle linee-guida di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 11/1998, per come introdotto dall'art. 2 della stessa legge regionale n. 18/2009.

La Regione Valle d'Aosta, come piu' sopra ricordato, e' dotata di autonomia differenziata in forza delle disposizioni dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale n. 4/1948.

Le norme statutarie, di cui agli articoli 2 e 3, non riconoscono, tuttavia, alla Regione Valle d'Aosta alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia.

Pertanto, ai sensi della clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in base alla quale le disposizioni del nuovo Titolo V della Costituzione si applicano anche alle Regioni ad autonomia speciale per le parti in cui prevedono «forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite», deve ritenersi che anche la Regione Valle d'Aosta, al pari delle altre regioni ad autonomia ordinaria, goda, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», di competenza legislativa di tipo concorrente, come stabilito dall'art. 117, terzo comma Cost.

Detta potesta' legislativa trova, tuttavia, un limite nei principi fondamentali della materia, la cui determinazione resta riservata allo Stato.

Orbene, la disposizione, contenuta nell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/2009, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto viola il principio fondamentale, fissato dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», stabilisce il termine massimo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La prefata norma statale prevede, infatti, che l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e stabilisce, inoltre, che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni».

La fissazione di tale termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e celerita' garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento di autorizzazione (cfr., sul punto, Corte costituzionale, sent. n. 364 del 2006).

Alla luce delle superiori considerazioni, l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18/2009, non contenendo la previsione di un termine massimo di sospensione del procedimento, e determinando, pertanto, una sospensione sine die del procedimento di autorizzazione medesimo, deve ritenersi illegittima per violazione del principio fondamentale stabilito dall'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e cio' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

3) L'articolo 2 della legge regionale n. 18/2009, con il quale viene introdotto l'art. 32-bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), prevedendo che i comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida, adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, non disciplina il contenuto di tali linee-guida che, pertanto, non appaiono coordinate con le linee-guida nazionali di cui all'art. 12, comma 10, del sopra citato decreto legislativo n. 387/2003, che sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' produttive».

In forza della predetta norma statale, le regioni possono procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee-guida nazionali, il cui procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria.

Le regioni sono, quindi, prive di un autonomo potere di individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei, del tutto svincolato dal provvedimento nazionale.

Al proposito, codesta ecc.ma Corte, nella recente pronuncia n. 166/2009, ha chiarito che la disposizione di cui all'art. 12, comma 10, del citato d.lgs. n. 387/2003 - benche' espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, avendo quale precipua finalita' la tutela del paesaggio, incidendo anche su altre materie (produzione, trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente - giustifica, in presenza delle indicate diverse competenze legislative, il richiamo alla Conferenza unificata ma non consente, tuttavia, alle regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale, perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

Alla luce di quanto sopra, anche l'art. 2 della legge regionale n. 18/2009 deve ritenersi illegittimo per violazione del principio fondamentale stabilito dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 e cio' in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.

P. Q. M.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta del 17 giugno 2009, n. 18, pubblicata sul B.U.R. del 14 luglio 2009, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)».

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2009, con l'allegata relazione.

Roma, addi' 7 settembre 2009

L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo