Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 30 du 26 juin 2008

N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 giugno 2008.

(GU n. 32 del 30.07.2008)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 giugno 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente - Norme della Regione Valle d'Aosta - Rifiuti - Ubicazione delle aree di stoccaggio attrezzate - Preferibile coincidenza con i siti dismessi gia' adibiti ad attivita' di estrazione di materiali inerti - Possibilita' che in tali casi la gestione dei materiali inerti da scavo sia assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti - Ricorso del Governo - Ritenuta indebita sottrazione dello stoccaggio dei materiali inerti alla disciplina sui rifiuti - Denunciata esorbitanza dalle competenze regionali, lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale, violazione del vincolo del rispetto del diritto comunitario, contrasto con direttive comunitarie e con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia delle Comunita' Europee.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5, art. 64, modificativo dell'art. 14, comma 5, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, comma 1; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186; direttiva del 15 luglio 1975, n. 75/442/CE; direttiva del 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22 aprile 2008, recante «Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali».

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 giugno 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

La legge regionale n. 5 del 13 marzo 2008 della Regione autonoma Valle d'Aosta, recante la disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta all'art. 64.

Tale disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, recante «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti» stabilendo, in particolare che l'ubicazione delle aree di stoccaccio attrezzate, alla cui individuazione provvedono i comuni, deve preferibilmente coincidere, tra l'altro, con i «siti dimessi gia' adibiti ad attivita' di estrazione di materiali inerti» e che «in tali casi la gestione dei materiali inerti da scavo puo' essere assicurata anche avvalendosi dei soggetti gestori di detti impianti».

La norma sopra descritta eccede dalle competenze regionali per i seguenti motivi.

Si premette che, nonostante la regione abbia una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio» (competenza riconosciuta anche alle regioni a statuto speciale attraverso l'applicazione della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'art. 10 delle legge costituzionale n. 3 del 2001), la materia gestione dei rifiuti rientra invece nella potesta' legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Sono altresi' vincolanti per il legislatore regionale le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale. In materia, inoltre, e' intervenuto anche il legislatore comunitario con le direttive 75/442/CE e 2006/12/CE, nonche' la Corte di giustizia delle Comunita' Europee che ha elaborato una consolidata giurisprudenza e ha delineato dei principi generali, soprattutto per quanto concerne la nozione di «rifiuto». Si tratta di regole e principi che non possono essere derogati dalla regione dato il vincolo del rispetto del diritto comunitario derivante dal combinato disposto dell'art 117, primo comma Cost. e dell'art 2, comma 1 della legge costituzionale n. 4/1948, recante lo Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta.

Sulla base di tali premesse la norma regionale si pone in contrasto con la normativa statale e comunitaria di riferimento, consentendo lo stoccaggio dei materiali inerti anche in aree non attrezzate. La disposizione regionale, sottraendo alla disciplina concernente i rifiuti, lo stoccaggio dei materiali inerti contrasta in primo luogo con le norme comunitarie, cosi' come interpretate dalla Corte di giustizia, secondo le quali, al fine di individuare quando una sostanza rientri nella nozione di rifiuto, e' necessario effettuare una valutazione «caso per caso». In particolare nella sentenza resa in causa C-9/00 il giudice comunitario ha precisato che il campo di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi», puntualizzando che l'esecuzione di un'operazione menzionata negli allegati IIA o IIB della direttiva, non permette, di per se', di qualificare una sostanza o un oggetto come rifiuto, e che, inversamente, la nozione di rifiuto non esclude sostanze ed oggetti suscettibili di riutilizzo economico. Da cio' discende che non e' conforme al diritto comunitario adottare esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, ma e' necessario effettuare una valutazione caso per caso, al fine di verificare se l'intenzione del detentore sia quella di disfarsi del bene o della sostanza stessa, dal momento che la direttiva 2006/12/CE stabilisce che per «rifiuto» debba intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie indicati negli allegati e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

Inoltre la norma regionale viola le disposizione dell'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina in modo puntuale le ipotesi in cui le terre e le rocce da scavo che siano reimpiegate in un ciclo produttivo, non siano da considerarsi quali rifiuti subordinando a condizioni e procedure molto dettagliate la possibilita' di impiegare tali materiali in un regime di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa in materia di rifiuti. In particolare l'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 citato prevede che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie ed i residui della lavorazione della pietra, destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono esclusi dall'ambito di applicazione della relativa disciplina (parte quarta del citato decreto legislativo n. 152/2006) solo nel caso in cui - anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dall'attivita' di escavazione, perforazione e costruzione - siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste nel progetto, sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione d'impatto ambientale, secondo modalita' previste nel progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente, ove cio' sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore a determinati limiti massimi. Si tratta di disposizioni finalizzate alla tutela dell'ambiente; pertanto la loro violazione determina una lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, ex art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

Per completezza si rammenta che nello scorso febbraio il Governo della Repubblica ha impugnato con analoghi motivi del ricorso altre norme contenute nell'articolo 14 della legge regionale n. 31/2007, oggetto in questa sede di nuova modifica da parte della Regione Valle d'Aosta.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 64 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 22 aprile 2008, recante «Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali» e si confida che, prima della discussione del ricorso, la Regione autonoma della Valle d'Aosta faccia autonomamente cessare la materia del contendere.

Roma, addi' 14 giugno 2008

L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo