Ricorso dello Stato per legittimitą costituzionale n. 32 du 1er mars 2006

N. 32 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° marzo 2006.

(GU n. 13 del 29.03.2006 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

Istruzione pubblica - Regione Valle d'Aosta - Studenti lavoratori - Esclusione dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata al legislatore statale in materia di istruzione universitaria - Violazione della sfera di competenza statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Violazione del principio di uguaglianza nell'accesso all'istruzione universitaria.

- Legge della Regione Valle d'Aosta 19 dicembre 2005, n. 34, art. 11, comma 1.

- Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. m) e lett. n).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2006 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 19 dicembre 2005, n. 34 - art. 11, comma 1 - pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 29 dicembre 2005, n. 55, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali», per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. m) e n) Cost. e dell'art. 3 Cost.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta del 19 dicembre 2005, n. 55, e' apparsa la legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2006/2008). Modificazione di leggi regionali».

L'art. 11, comma 1 della detta legge, prevede l'esclusione degli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

La disposizione, pero', confligge con l'art. 117, comma 2, lett. m) e n) e con l'art. 3 Cost.

La Valle d'Aosta, invero, pur essendo una regione a statuto speciale, non ha competenza legislativa ne' primaria, ne' integrativa attuativa in materia di istruzione universitaria. Lo statuto, mentre riconosce alla regione la competenza primaria con l'art. 2, comma 1, lettera r) in materia di istruzione tecnico-professionale e la competenza integrativa-attuativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), in materia di «istruzione materna, elementare e media», nulla prevede in relazione all'istruzione universitaria.

E' pur vero che il d.P.R. n. 182/1982, all'art. 23 affida alla regione funzioni amministrative in materia d'assistenza scolastica «comprese nelle attribuzioni della regione previste dall'art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4» e che lo stesso art. 23, all'ultimo comma, affida alla regione anche funzioni amministrative concernenti l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari, ma da cio' non si puo' far derivare una competenza legislativa regionale in materia.

Quand'anche si volesse riconoscere, in via del tutto ipotetica, una competenza concorrente, facendo leva su di un improbabile parallelismo funzione amministrativa - funzione legislativa, la disposizione regionale si porrebbe sempre in contrasto con la normativa nazionale che fissa i livelli essenziali, cui le regioni devono attenersi per garantire uniformita' di trattamento nel diritto allo studio e che devono tuttora considerarsi un punto di riferimento imprescindibile per il legislatore regionale, perche' norme generali in materia di istruzione.

La legge n. 390 del 1991, recante norme sul diritto agli studi universitari, prevede, infatti, all'art. 7, rubricato «principi generali», che «L'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti nelle universita' che hanno sede nella regione». Le disposizioni di tale legge ed in particolare del suddetto art. 7, si applicano alle regioni a statuto speciale laddove i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione non prevedano esplicitamente una competenza in materia (cfr. art. 11, legge cit.).

Alla luce, dunque, della competenza primaria dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di quella, anch'essa primaria, in materia di norme generali sull'istruzione, si rileva come la norma regionale, cioe' l'art. 11, comma 1, discostandosi da quanto statuito dall'art. 7 della legge n. 390 del 1991, risulta violare:

1) l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, in materia dl determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

2) l'art. 3 della Costituzione laddove limita l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione Universitaria, differenziando gli studenti lavoratori, da quelli che non lo sono, sotto il profilo della fruibilita' di servizi e provvidenze economiche;

3) l'art. 117, comma 2, lettera n), della Costituzione in materia di norme generali sull'istruzione.

P. Q. M.

Si confida che l'ecc.ma Corte costituzionale vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge impugnata per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. m) e n), nonche' dell'art. 3 della Costituzione.

Roma, addi' 20 febbraio 2006

L'Avvocato dello Stato: Gaetano Zotta