Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 50 du 21 septembre 2021

N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre2021

(GU n.41 del 13-10-2021 )

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 settembre 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .

Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Modificazioni alla legge regionale n. 7 del 2006 - Compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A. - Determinazione dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.A., nonche' di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), art. 2, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente; Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della regione pro-tempore, con sede legale in Aosta alla piazza Albert Deffeyes n. 1;

Intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2021.

Sul B.U.R. della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 14 luglio 2021 e' stata pubblicata la legge regionale n. 16 del 13 luglio 2021, recante «Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.a., nonche' di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7.».

Il Governo ritiene che l'art. 2, comma 1, della legge in argomento - che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2006, prevedendo che «I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020» - sia costituzionalmente illegittimo per violazione della normativa statale vigente che prevede che per la remunerazione dell'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica TUSP), ai sensi del comma 7 del medesimo art. 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012, in base alle quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle societa' a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013;

la norma del decreto-legge n. 95/2012 sulla remunerazione degli amministratori delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e' espressione di un principio generale preordinato dalla legislazione dello Stato a garantire il coordinamento della finanza pubblica, sicche' la disposizione regionale che non rispetti il suddetto limite comporta, a sua volta, una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, esorbitando dai limiti posti alla potesta' legislativa concorrente della Regione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti

M o t i v i

Violazione dell'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale della Valle d'Aosta, e dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione al principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica il quale prevede che per i compensi dell'organo amministrativo delle societa' a controllo pubblico, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016, trovano applicazione, ai sensi del successivo comma 7, i limiti ai compensi degli amministratori delle societa' a controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, fissati dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012.

Con la legge 13 luglio 2021, n. 16 la Regione Valle d'Aosta, modificando la legge regionale n. 7/2006, ha dettato disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.a., nonche' di operazioni societarie.

L'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2006, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, qui impugnata, prevede che «I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020».

Tale norma si pone in contrasto con la normativa statale vigente la quale prevede che, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica), trovano applicazione - ai sensi del successivo comma 7 del medesimo art. 11 - le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012, le quali prevedono che il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

In sostanza, la norma regionale consente all'assemblea di Finaosta S.p.a. di deliberare un incremento dei compensi del Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione derogando al limite massimo - fissato dalla normativa statale - dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Con riguardo alla questione concernente i compensi corrisposti agli organi delle societa' partecipate, la Corte dei conti ha riconosciuto che il limite fissato dall'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012 (in base al quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non puo' superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013), e' un principio fondamentale preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica (tra le altre, Sez. contr. Basilicata del. n. 10/2018/PAR, Sez. contr. Liguria n. 29/2020/PAR), ascrivibile alla competenza legislativa dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

La questione in argomento attiene, pertanto, alla possibilita', per una legge regionale, di derogare al precetto normativo citato (art. 11, comma 7, del TUSP, che richiama l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012).

In ordine alla derogabilita' del precetto normativo, appare utile soffermarsi sulla giurisprudenza della Corte dei conti per una puntuale definizione della ratio della norma e per la sua qualificazione in termini di principio generale di coordinamento della finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo Stato e dal quale possono legittimamente derivare limiti all'autonomia organizzativa e di spesa delle Regioni.

Con la deliberazione n. 28/2016/PAR, la Corte dei conti - Sezione Veneto, ha chiarito che la ratio dell'art. 4, comma 4, decreto-legge n. 95/2012 e' da individuarsi nell'obiettivo del contenimento dei costi delle societa' pubbliche e il chiaro contenuto precettivo della norma non puo' essere disapplicato in assenza di un intervento correttivo del legislatore statale.

Ancora, la Corte dei conti - Sez. regionale di controllo per la Liguria, con la delib. n. 29/2020/PAR, anche rinviando alla delib. n. 88/2015/PAR della Sez. regionale di controllo per la Lombardia, ha affermato che «Il limite di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge, non possa essere superato in considerazione dei nuovi e maggiori incarichi posti in capo all'amministratore di societa' e della complessita' delle funzioni svolte. In particolare, si e' osservato che "il limite al compenso degli amministratori stabilito dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95/2012, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica nel senso sopra precisato, non possa ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non e' dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della societa' partecipata dall'ente pubblico"».

Le sezioni regionali hanno, pertanto, ribadito che il carattere tassativo del limite e' tale da non consentirne il superamento in presenza di situazioni nuove e contingenti come le aumentate competenze della societa' (Sezione controllo Basilicata 10/2018, Sezione controllo Emilia-Romagna 119/PAR/2015) o la necessita' di dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie mediante operazioni di alienazione, aggregazione ecc. (cfr Sezione controllo Emilia-Romagna delibera n. 95/2016/PAR, ove si osserva che «Il taglio previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che come evidenziato dev'essere considerato tassativo, si pone tuttavia su un piano diverso dalla prevista opera di complessiva razionalizzazione delle partecipazioni societarie in mano pubblica. Ne consegue che un'opera di razionalizzazione delle partecipazioni posta in essere da un ente pubblico, per quanto efficace, non esclude comunque l'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui al piu' volte richiamato art. 4»).

Solo in caso di assenza del costo-parametro dell'esercizio 2013 la Corte dei conti ritiene possibile considerare, a ritroso, l'onere sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarieta' e del limite massimo di 240 mila euro di cui all'art. 11, comma 7, TUSP (Sezione controllo Liguria, delibera n. 29/PAR/2020; Sezione controllo Veneto, delibera n. 31/PAR/2018).

In conclusione, secondo quanto correttamente affermato dalla Sez. regionale di controllo per la Basilicata con la delib. n. 10/2018/PAR «L'indisponibilita' degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all'art. 4, comma 4, decreto-legge n. 95 del 2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di societa' partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarita' della fattispecie concreta».

Alla stregua della cornice giurisprudenziale e normativa sopra riportata, deve rilevarsi che il limite previsto dall'art 4, comma 4, decreto-legge n. 95/2012 ha carattere tassativo e, in difetto di espressa previsione di legge statale, non puo' essere derogato dalla Regione in conseguenza di un'evoluzione rispetto alla configurazione originaria della societa' e neppure invocando una pretesa incongruenza degli emolumenti attribuibili in base all'applicazione di siffatti limiti.

Sotto quest'ultimo profilo si osserva peraltro che, non essendo il rapporto tra amministratore e societa' riconducibile ne' ad un contratto d'opera, ne' ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ma ad un rapporto di tipo societario, non trova applicazione l'art 36 della Costituzione, con conseguente disponibilita' e rinunciabilita' del compenso e piena legittimita' di ogni previsione statutaria restrittiva finanche, al limite, della eventuale gratuita' dell'incarico (cfr. Sezione Basilicata delibera n. 10/2018; sulla natura del rapporto che lega l'amministratore e la societa', Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 1545/2017).

Tutto cio' dedotto, l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 16/2021, laddove e' volto ad attribuire tout court all'organo assembleare della societa' Finaosta S.p.a. la facolta' di derogare, ex lege, ai limiti fissati dall'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016, in assenza di presupposti atti a giustificarne la disapplicazione, si pone in contrasto con il principio generale di coordinamento della finanza pubblica derivante dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012, richiamato dall'art. 11, comma 7, del TUSP, esorbitando:

dalla competenza legislativa attribuita alla Regione Valle D'Aosta dall'art. 2, lettera a), dello Statuto speciale, in materia di «Ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale»; infatti, in base alla consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, dall'accertata natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di una norma consegue la legittima prevalenza su ogni tipo di potesta' legislativa regionale (tra le altre, Corte costituzionale, sentenza, 15 maggio 2014, n. 127; sentenza n. 151 del 2012, sentenze n. 326 del 2010 e n. 237 del 2009); inoltre, si denuncia il mancato rispetto dei principi e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, come tali capaci di vincolare le Regioni ad autonomia speciale, quali sono appunto quelle individuate nelle richiamate disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n. 175/2016 e del decreto-legge n. 95/2012, in coerenza con un quadro generale di riassetto volto a razionalizzare il costo delle societa' a partecipazione pubblica, contenendo la spesa complessiva per i componenti degli organi di amministrazione entro i vincoli della finanza pubblica;

dalla potesta' legislativa concorrente della Regione ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, disattendendo il limite derivante da una disposizione di principio (e non una norma puntuale) in materia di coordinamento della finanza pubblica, che fissa un tetto massimo ai compensi degli amministratori di societa' partecipate, non superiore all'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, senza privare la Regione di qualunque valutazione in ordine all'an ed al quomodo della corresponsione di indennita' ai titolari di cariche elettive.

Per i motivi suesposti, si promuove la questione di legittimita' costituzionale relativamente all'art. 2, comma 1, della legge regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16, che modifica l'art.

14, comma 4, della legge regionale n. 7/2006.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16, recante «Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.p.a., nonche' di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7», che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2006, per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni.

Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 9 settembre 2021 con l'allegata relazione illustrativa. Roma, 13 settembre 2021

L'Avvocato dello Stato: Fedeli

Il vice Avvocato dello Stato: Di Martino