Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale n. 16 du 27 février 2018

N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 febbraio 2018

(G.U. n. 13 del 28-03-2018)

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 febbraio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Proroga dell'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta in scadenza nel 2018.

- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020), art. 22, comma 1.

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso ex-lege dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente in carica, con sede ad Aosta - 11100 - piazza Deffeyes n. 1;

per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 21 febbraio 2018, dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017;

P r e m e s s e d i f a t t o

In data 23 dicembre 2017, sul n. 57 del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 23, intitolata «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020».

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 22 della legge - rubricato «Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16» dispone, al comma 1, che «L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente lege e in scadenza nell'anno 2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validita' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' eccede le competenze regionali, violando lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta - approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed invade quelle statali, violando l'art. 117, commi 3 e 2, lettera D Cost. nonche' gli art. 3 e 97 della Carta fondamentale.

Tale norma viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. - affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

M o t i v i d i d i r i t to

Come s'e' detto in premessa, l'art. 22 della legge 22 dicembre 2017, n. 23 - recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilita' regionale per il biennio 2018/2020» - proroga di ulteriori dodici mesi, a decorrere rida data di rispettiva scadenza, la validita' delle vigenti. graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta e in scadenza nel 2018.

Piu' precisamente, il comma 1 della citata disposizione - rubricata «Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16» - stabilisce che «L'efficacia delle graduatotie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, e' prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validita' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Tale disposizione contrasta sia con lo Statuto di autonomia il quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potesta' legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3) sia con la normativa statale vigente in materia che, dapprima, limitava al 31 dicembre 2017 e, ora, circoscrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facolta' assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali - (v., da ultimo e specificamente, l'art 1, cometa 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» - nonche', in precedenza, tutte le altre disposizioni da questa norma richiamate: art 1., decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 216, conv., con modifica, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 1, comma 5, decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, conv., con modifica, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15; art. 1 decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, conv., con modifica, dalla legge del 27 febbraio 2015, n. 11; art. 1, comma 365, lettera b), legge dell'11 dicembre 2016, n. 232; art. 2, comma 15; decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, conv., con modifica, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 4, comma 9, terzo periodo, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modifica, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; art 22, comma 8, decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75).

La norma regionale che si impugna proroga infatti l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Sanitaria Valdostana in scadenza nel 2018 a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna di esse: con la conseguenza che, per effetto della proroga annuale disposta dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23/2017, le graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'Ente sanitario regionale sono, contrariamente a, quanto ora (ma anche in precedenza) disposto dalla legge statale, destinate a protrarre la loro efficacia oltre il 31 dicembre 2018, consentendo quindi l'assunzione di personale anche nel 2019.

Ma, cosi' disponendo, la norma regionale viola, ad un tempo, le norme statutarie e quelle statali.

Quanto alle norme statutarie, gia' s'e' detto che lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potesta' legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3): come tale, la legge eccede dunque le competenze legislative regionali.

Quanto alle norme statali, la disposizione interferisce illegittimamente sia, e soprattutto, con la potesta' legislativa concorrente dello Stato in materia di' coordinamento della finanza pubblica - violando in tal modo l'art. 117, comma 3, Cost. - sia con la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - violando cosi' l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost.

Sotto il primo profilo - attinente alla violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. -, la determinazione - in precedenza al 31 dicembre 2017 e, ora, al 31 dicembre 2018 - del limite temporale dell'efficacia delle graduatorie concorsuali pubbliche costituisce principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come. tale, vincola, ai sensi della disposizione costituzionale teste' citata, la potesta' legislativa concorrente regionale, compresa quella delle regioni, come la Valle d'Aosta, a statuto speciale.

Ed invero, la fissazione, dapprima, al 31 dicembre 2017 e, ora, al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatone dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato - disposta in passato dalle norme in precedenza richiamate e da ultimo, e in via generale, dall'art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017 - deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per) il 2018, alle graduatone dei concorsi espletati al fine della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ma poiche' tale deroga - e la connessa proroga delle facolta' assunzionali - comporta un conseguente incremento della spesa pubblica - e, per quel che qui specificamente interessa, di quella sanitaria finanziata dal fondo sanitario nazionale e, quindi, dai fondi sanitari regionali, le disposizioni che l'hanno prevista assumono un'evidente natura di norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica nella misura in cui, da un lato, hanno valenza generale - riguardando, senza distinzioni di sorta, tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali - e, dall'altro, si' fondano su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilita' con gli equilibri di bilancio della fissazione - ma, al contempo, della limitazione -, da ultimo al solo anno 2018, delle facolta' assunzionali in parola.

Le norme statali si pongono dunque come disposizioni di carattere generale che dettano un principio, cui le legislazioni regionali debbono uniformarsi onde evitare discipline difformi in materia nella quale sussiste un precipuo interesse pubblico, sancito espressamente dalla Carta, ad una regolamentazione coerente ed armonizzata.

Per questo verso, la norma regionale impugnata che, superando quel limite, proroga di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dall'Azienda Unita' Sanitaria Locale valdostana per il reclutamento di personale del comparto in scadenza nel 2018, pone una disciplina divergente da quella statale e, cio' facendo, viola il principio fondamentale recato dalle leggi dello Stato citate - da ultimo, dall'art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017 -comportando, ove le assunzione abbiano luogo, come consentito dall'art 22, comma 1, della legge regionale n. 23/2017, anche dopo il 31 dicembre 2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale.

L'iniziativa legislativa della Regione Valle d'Aosta, la quale deroga alle regole di carattere generale poste dal legislatore statale a fini di coordinamento della finanza pubblica, si pone percio' in contrasto con il dettato del terzo comma dell'art. 117 Cost. ed e' per tale motivo costituzionalmente illegittima.

Sotto il secondo profilo - attinente alla violazione dell'art. 117, comma 2, lett 1) Cost.-, la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati alla loro instaurazione, attiene all'ordinamento civile e, quindi, a materia in radice interdetta alla potesta' legislativa regionale.

Ma non solo, perche' la disposizione regionale, recando una disciplina derogatoria a livello locale del termine di validita' delle graduatorie stabilito a livello nazionale, viola altresi' i parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 Cost discriminando, in spregio dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione solennemente affermati da tali norme, coloro che sono inseriti nelle anzidette graduatorie a seconda della regione e dell'ambito territoriale in cui ha sede l'azienda sanitaria che ha bandito la procedura selettiva pubblica.

Con specifico riferimento all'art. 3 Cost e' infatti evidente che, per effetto dell'estensione temporale dell'efficacia delle graduatorie disposta dalla norma regionale impugnata, (solo) coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi banditi dall'Azienda Sanitaria della Valle d'Aosta vedono significativamente accresciute le chanches di conseguire un'assunzione a tempo-indeterminato rispetto a coloro che hanno partecipato a concorsi banditi dalle aziende sanitarie di altre regioni.

Inoltre, e' altresi' palese la sperequazione che, a livellolocale, la proroga dell'efficacia delle (sole) graduatorie «sanitarie» pubbliche realizza tra coloro che hanno partecipato (con risultato utile) a concorsi indetti dall'Azienda USL Valle d'Aosta e coloro che, nell'ambito della stessa regione, hanno preso parte a procedure concorsuali bandite da altre pubbliche amministrazioni.

Non v'e' alcuna legittima giustificazione per una simile disparita' di trattamento la quale viola palesemente il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Con riguardo invece al parametro di cui all'ast. 97 Cost si osserva che l'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23/2017, disponendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali per dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza originariamente prevista e, quindi, sino a data che puo' essere in concreto di molto successiva a quella ora fissata dalla legge n. 205/2017, pone una regola in applicazione della quale l'efficacia di tutte le graduatorie regionali «sanitarie» destinate a scadere nel corso del 2018 si protrarra' sino al 2019, ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31 dicembre 2018.

Per questo riguardo la norma regionale contrasta con il principio di buon andamento dei pubblici uffici nella misura in cui la proroga da essa disposta consente che possa farsi luogo all'assunzione di candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria all'esito di procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere piu' rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 21 febbraio 2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 21 febbraio 2018, della determinazione di impugnare l'art 22, comma 1, della legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta, 22 dicembre 2017, n. 23 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017, secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 21 febbraio 2018

L'Avvocato dello Stato: D'Elia

Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani