Loi régionale 12 juin 2012, n. 17 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 12 juin 2012, n. 17
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), e ad altre disposizioni in materia di governo del territorio.
Bollettino ufficiale: n. 29 du 10 juillet 2012
Progetto di legge: DL 189
Numero di articoli: 40
Numero di allegati e/o tabelle: NO
Classificazione:
- AMBIENTE - Disciplina - Tutela del paesaggio
- ASSETTO DEL TERRITORIO - Difesa ed uso del suolo - Sistemazione idrogeologica
- ASSETTO DEL TERRITORIO - Urbanistica e pianificazione territoriale
- ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA - Igiene e sanità pubblica
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Loi régionale 10 juin 1983, n. 56 (Allegato)
- Loi régionale 27 mai 1994, n. 18 (art. 3, commi 1, lettera l), le parole: ", purchè ammessi dai piani stessi o previsti dai relativi strumenti attuattivi" sono soppresse)
- Loi régionale 6 avril 1998, n. 11 (Art. 13, commi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4bis; all'art. 52, comma 4, lettera b) le parole : "ordinarie e " sono soppresse; all'art. 52, comma 5 le parole : "gli interventi di cui al comma 4 nonchè precisare" sono soppresse; art. 53, comma 2, lettere d) ed e) e comma 3; all'art. 62, comma 1, le parole: "; i progetti stessi devono inolrte essere sottoposti all'esame della commissione edilizia del Comune" sono soppresse; art. 87, comma 2)
- Loi régionale 15 décembre 2003, n. 21 (Art. 30, commi 2 e 3)
- Loi régionale 16 octobre 2006, n. 22 (Art. 1. commi 1,3, 4, 5 e 6; all'art. 7, comma 1, le parole : "tramite le Comunità montane" sono soppresse)
- Loi régionale 1er juin 2007, n. 13 (Art. 6; all'art. 7, comma 1. le parole. "tramite le Comunità montane" sono soppresse)
- Loi régionale 19 novembre 2008, n. 25 (Art. 2)
- Loi régionale 4 août 2009, n. 24 (Art. 9)
- Loi régionale 23 mai 2011, n. 12 (Art. 9, comma 9)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 8 février 2016, n. 3 (art. 38, commi 3 e 4)
Modifica la seguente normativa:
- Loi régionale 10 juin 1983, n. 56
- Loi régionale 27 mai 1994, n. 18
- Loi régionale 6 avril 1998, n. 11
- Loi régionale 1er juin 2007, n. 13
Note:
L'art. 34 contiene delle disposizini di coordinamneto del seguente tenore: "Le parole: "art. 15, comma 3" ovvero "articolo 15, comma 3", ovunque ricorrano nella l.r. 11/1998, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 15, comma 5". 2. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 3. Ogni riferimento contenuto nella l.r. 11/1998 o in altre leggi e regolamenti regionali alla concessione edilizia e alla denuncia di inizio dell'attività, nelle versioni precedenti alle modificazioni introdotte dagli articoli 23, 24 e 25 della presente legge, deve intendersi effettuato, rispettivamente, al permesso di costruire e alla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).".