Loi régionale 17 décembre 1997, n. 41 - Scheda tecnica
Dati identificativi:
Loi régionale 17 décembre 1997, n. 41
Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000).
Bollettino ufficiale: n. 60 du 29 décembre 1997
Progetto di legge: D.L. 261
Numero di articoli: 28
Numero di allegati e/o tabelle: 2
Classificazione:
- BILANCIO E CONTABILITA' - Legge finanziaria
Interrelazioni normative:
Abroga interamente o in parte la seguente normativa:
- Loi régionale 28 juillet 1956, n. 3 (Artt. 189, 213, abrogati con effetto a decorrere dal 01/01/1998 ferme restando le posizioni individuali acquisite al 31/12/1997 da ciascun dipendente regionale)
- Loi régionale 10 août 1987, n. 65 (Art. 5, comma 4)
É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 16 mars 2006, n. 7 (Art. 4, comma 5)
- Loi régionale 15 avril 2008, n. 10 (Art. 24, comma 3)
- Loi régionale 23 juillet 2010, n. 22 (Art. 5)
- Loi régionale 10 décembre 2010, n. 40 (Art. 6, comma 4)
Modifica la seguente normativa:
- Loi régionale 28 juin 1982, n. 16
- Loi régionale 6 février 1995, n. 3
- Loi régionale 9 mai 1995, n. 15
- Loi régionale 20 novembre 1995, n. 48
- Loi régionale 7 juillet 1997, n. 24
É modificata dalla seguente normativa:
- Loi régionale 6 avril 1998, n. 10
- Loi régionale 21 mai 1998, n. 32
- Loi régionale 12 janvier 1999, n. 1
Impugnativa alla Corte costituzionale:
Rinvio del presidente della Commissione di coordinamento:
Note:
*Nel B.U. non è stata pubblicata la traduzione in lingua francese degli allegati. L'art. 10 estende fino al 2003 l'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre mutui passivi con istituti di credito o enti autorizzati disposta dall'art. 4, comma 1, della l.r. 2 marzo 1992, n. 3. L'art. 12, comma 1, proroga per l'anno 1998 il Piano di politica del lavoro per il triennio 1995/97, approvato con l.r. 3/1995, fatte salve le modifiche al piano di cui a i successivi commi 2 e 3. L'art. 25 comma 1, revoca l'autorizzazione di spesa di lire 40 milioni per l'anno 1998, recata dall'art. 22, comma 4, della l.r. 24 dicembre 1996, n. 48 e, al comma 2, revoca l'autorizzazione della spesa annua di lire 400 milioni per gli anni 1998 e 1999 recata dall'art. 4, comma 3, della l.r. 48/1996.