Loi régionale 28 décembre 1983, n. 89 - Scheda tecnica

Dati identificativi:

Loi régionale 28 décembre 1983, n. 89

Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

Bollettino ufficiale: n. 24 du 29 décembre 1983

Progetto di legge: D.L. 23

Numero di articoli: 6

Numero di allegati e/o tabelle:

Classificazione:

  • ASSISTENZA SOCIALE - Disabili
  • CONSULTE, COMMISSIONI E ORGANI COLLEGIALI - Consulte, commissioni e organi collegiali
  • LAVORO - Politica del lavoro
  • COOPERAZIONE - Contributi, interventi finanziari

Interrelazioni normative:

É parzialmente abrogata dalla seguente normativa:

É modificata dalla seguente normativa:

Note:

L'art. 4 della L.R. 18 novembre 2013, n. 17, dispone, al comma 1, che le parole "portatori di handicaps", "cittadini portatori di handicaps", "soggetti portatori di handicaps", "lavoratori portatori di handicaps", "cittadini handicappati", "persone portatrici di handicaps", nonché le parole "portatore di handicap" e "soggetto portatore di handicap", ovunque ricorrano nella l.r. 89/1983, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "persone con disabilità" o "persona con disabilità", e, al comma 2, che le parole "non portatore di handicap" sono sostituite dalle parole "non disabile", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto. Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 17/2013, le disposizioni di cui all'articolo 2, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 17/2013, si applicano alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2013. La deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, come sostituito dall'articolo 1 della L.R. 17/2013, è adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale legge. *L'art. 7, comma 1, del r.r. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 3, della l.r. 23 ottobre 1995, n. 45, l'abrogazione di tale articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.