Loi régionale 16 décembre 1997, n. 40 - Texte en vigueur

Legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40

Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali).

(B.U. 23 dicembre 1997, n. 59).

(Abrogata dal comma 7 dell'art. 31 della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19)

[CAPO I

FINANZA, CONTABILITA' E GESTIONE

Art. 1.

(Finanza locale).

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. La legge riconosce agli enti locali autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte e delle tasse nell'ambito della legislazione vigente.

4. Gli enti locali determinano, per i servizi pubblici, nei limiti della legge, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. La Regione, qualora preveda per legge casi di gratuità nei servizi di competenza degli enti locali, ovvero fissi prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, deve garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

Art. 2.

(Ambito di applicazione).

1. I principi di cui al presente Capo si applicano alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione degli enti locali.

Art. 3.

(Bilancio).

1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo.

2. Gli stanziamenti nel bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.

3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, rappresenta l'unità temporale di gestione e corrisponde al primo anno del bilancio pluriennale. Dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

6. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.

7. Il bilancio pluriennale di previsione è deliberato per ciascuno degli anni interessati in pareggio finanziario complessivo. Per quanto riguarda la situazione di parte corrente, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.

Art. 3bis

(Mancata approvazione del bilancio)(1)

1. Nel caso in cui i Comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Per gli altri enti locali e per le Associazioni dei Comuni, se il bilancio non è approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.

Art. 4.

(Programmazione).

1. - 2. (1a)

3. - 4. (2)

5. Il regolamento regionale di cui all'art. 10 disciplina le modalità per l'analisi della compatibilità degli investimenti previsti dagli enti locali nella parte della relazione previsionale e programmatica a ciò dedicata, con le priorità stabilite a livello regionale.

Art. 5.

(Principi di gestione del bilancio).

1. La gestione di ciascun programma o progetto è affidata ad un responsabile, che risponde della correttezza amministrativa e dell'efficienza con le quali utilizza le risorse assegnate e della realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili previste dal regolamento regionale di cui all'art. 10.

Art. 6.

(Rendicontazione).

1. La dimostrazione dei risultati di gestione del primo anno del triennio avviene mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno seguente all'esercizio finanziario di riferimento.

2. Il conto del bilancio dimostra, rispetto alle previsioni, i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio e disavanzo. Al conto del bilancio è annessa una tabella dei parametri gestionali dei servizi degli enti, che la Regione elabora e restituisce agli enti, classificati per tipologia, come riferimento utile per valutazioni aggregate dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

3. Il conto del patrimonio rileva i risultati di gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

4. L'organo esecutivo dell'ente accompagna il rendiconto con una relazione nella quale, con riferimento ai programmi ed agli eventuali progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica, indica il grado di conseguimento degli obiettivi programmatici, analizza e motiva gli scostamenti rispetto alle previsioni, indicando le misure correttive intraprese, ed esprime valutazioni sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione dell'ente.

Art. 7.

(Controllo di gestione).

1. Il controllo di gestione è un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti, in collaborazione e continuo confronto con gli organi dell'ente, verificano periodicamente lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. Sono strumenti del controllo di gestione un sistema di contabilità analitica dei costi, integrato con informazioni extracontabili relative alle risorse impiegate, comprese quelle a utilizzo pluriennale, ai volumi dei servizi realizzati, alle loro caratteristiche qualitative, ai proventi dei servizi, ove ciò rilevi, e all'efficacia dei programmi intrapresi.

3. Le caratteristiche del controllo di gestione sono determinate nel regolamento di contabilità e di organizzazione degli enti, nel rispetto dei criteri di massima approvati dalla Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali, al solo fine di garantire omogeneità alle informazioni di base che saranno elaborate, a fini conoscitivi, a livello regionale.

4. Le informazioni annualmente elaborate dal controllo di gestione degli enti, con le modalità che saranno stabilite nei regolamenti di contabilità e di organizzazione degli enti stessi, sono utilizzate per la relazione annuale redatta dall'esecutivo ai sensi dell'art. 6, comma 4, e per le valutazioni sulla dirigenza degli enti.

Art. 8.

(Revisione).

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un apposito organo, eletto dagli organi rappresentativi degli enti locali.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono stabiliti la composizione, le funzioni, i requisiti, le cause di incompatibilità, la durata, le modalità di funzionamento, le responsabilità ed i criteri per la determinazione del compenso dell'organo di revisione.

Art. 9.

(Tesoreria).

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività ai sensi di legge.

2. Con il regolamento regionale di cui all'art. 10 sono stabiliti, nell'ambito della legislazione vigente, l'oggetto e le modalità di affidamento del servizio e le responsabilità del tesoriere.

Art. 10.

(Regolamento regionale).

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, proposto dalla Giunta regionale sentite le associazioni degli enti locali.

Art. 11.

(Norme transitorie).

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, per l'anno 1998 gli enti locali approvano il bilancio entro il 28 febbraio 1998, con le modalità di cui all'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Limitatamente all'anno 1998, per la gestione provvisoria e per l'esercizio provvisorio si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.

3. Per l'anno 1998, l'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica, di cui all'art. 15 della l.r. 48/1995, sono limitate alla "Scheda relativa ad un investimento per lavoro pubblico", di cui agli allegati A e B della deliberazione della Giunta regionale n. 2228 del 23 giugno 1997 (Approvazione dello schema di relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48).

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 AGOSTO 1993, N. 73, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1994, N. 41

Artt. 12. - 15 (3)

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

(1a) Sostituiscono l'art. 9, commi 1 e 2, della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(2) Aggiungono i commi 2 bis e 2 ter all'art. 9 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Articoli abrogati dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3. Modificavano la L.R. 23 agosto 1993, n. 73.]