Loi régionale 4 septembre 2001, n. 26 - Texte originel

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40)

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Natura

Art. 3 - Composizione e durata in carica

Art. 4 - Incompatibilità

Art. 5 - Decadenza

Art. 6 - Dimissioni

Art. 7 - Comunicazioni

Art. 8 - Funzioni del Presidente

Art. 9 - Regolamento interno

Art. 10 - Indennità di funzione e rimborsi

Art. 11 - Modalità di esercizio delle funzioni

Art. 12 - Funzioni proprie

Art. 13 - Funzioni delegate

Art. 14 - Programmazione delle attività del Comitato

Art. 15 - Collaborazione con gli enti locali

Art. 16 - Dotazione organica

Art. 17 - Gestione amministrativa, economica e finanziaria

Art. 18 - Abrogazione

Art. 19 - Norma di coordinamento

Art. 20 - Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41

Art. 21 - Norma transitoria

Art. 22 - Norma finanziaria

Art. 1

(Oggetto)

1.

  1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

b) componente del Governo nazionale;

c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;

e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;

g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;

c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

(Modificazione alla legge regionale

26 maggio 1998, n. 41

)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:

"d) un rappresentante del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);".

Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2.

  1. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

·

  • quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

·

  • quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5.

  1. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.