Loi régionale 10 mai 1952, n. 2 - Texte en vigueur

Legge regionale 10 maggio 1952, n. 2

Provvedimenti in materia di pesca e istituzione del consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta.

(B.U. 30 giugno 1952).

(Abrogata, ad eccezione delle norme dell'articolo 2, dall'art. 26 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34).

Art. 1 (1)

Art. 2

E' istituito il "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca", con sede in Aosta, il quale svolge la sua attività su tutte le acque della Valle d'Aosta.

Il Consorzio provvede allo svolgimento dei compiti di cui al successivo articolo 3, dando, inoltre, parere sui provvedimenti da emanarsi in materia di pesca e su ogni questione che, in ordine alla stessa, gli sia sottoposta per esame dall'Amministrazione regionale.

Artt. 3. - 19 (2)

(1) Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"Le attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di pesca, nel territorio della Regione, sono assunte dall'Amministrazione regionale che le esercita a mezzo dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste, ai sensi e nei limiti dell'articolo 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.".

(2) Articoli abrogati dall'art. 26 della L.R. 11 agosto 1976, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 3 a 19 recitavano:

"Art. 3

Il Consorzio svolge, nell'ambito della Regione, la sua attività ai seguenti fini:

a) promuovere la conservazione e l'incremento del patrimonio ittico;

b) favorire la piscicoltura e curare il ripopolamento ittico, sia con la costruzione e l'esercizio di impianti ittici, sia mediante la gestione di acque pubbliche avute in concessione di piscicoltura, sia promuovendo la costituzione di bandite di pesca e di zone di ripopolamento ed attuandone la sorveglianza;

c) compiere indagini e studi sui problemi riguardanti la pesca e svolgere opera di propaganda e di divulgazione delle nozioni attinenti la pesca;

d) dare impulso alla pesca sportiva mediante la gestione di riserve di pesca;

e) curare l'osservanza delle norme di legge sulla pesca, specialmente per mezzo dei propri servizi di vigilanza;

f) valorizzare la pesca quale attrattiva turistica.

Art. 4

Fanno parte del Consorzio tutti i pescatori domiciliati o residenti nella Regione, muniti di licenza di pesca, ed i concessionari di riserve di pesca e di diritti esclusivi di pesca per la durata delle concessioni stesse.

Possono, inoltre, fare parte del Consorzio:

a) Enti, Società e privati che abbiano motivo od interesse per appartenervi;

b) i pescatori non residenti né domiciliati in Valle d'Aosta, i quali però sono considerati soci aggregati e la cui ammissione è subordinata al giudizio insindacabile del Comitato Esecutivo, secondo le modalità che annualmente saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

c) membri d'onore, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Le quote annue di associazione per tutti gli appartenenti al Consorzio, sia effettivi che aggregati, sono stabilite, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento delle quote stesse è fatto alla sede del Consorzio entro la data che sarà fissata dal Comitato Esecutivo.

Art. 6

Le entrate ed il patrimonio sociale sono costituiti:

a) dalle quote sociali;

b) dai contributi dello Stato e della Regione;

c) dai contributi degli Enti, Società, Ditte e da qualsiasi altro provento;

d) da altre eventuali entrate ed attività;

e) dai beni mobili ed immobili di proprietà del Consorzio.

Art. 7

Sono organi del Consorzio:

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Comitato esecutivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

Le funzioni di Presidente, di membro del Consiglio e del Comitato Esecutivo sono gratuite.

Art. 8

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salve le attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri, così nominati:

a) uno dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

b) uno dall'Assessorato al Turismo;

c) uno dall'Assessorato ai Lavori Pubblici;

d) quattro dai Presidenti delle Sezioni Pescatori, ai sensi del successivo articolo 14, secondo le modalità di cui all'articolo 15.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni e possono sempre essere confermati in carica o rieletti.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica e possono essere sostituiti.

Art. 10

Il Consorzio è amministrato dal Consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti, compreso il Presidente.

Compete al Consiglio di provvedere:

a) a deliberare il regolamento del personale dipendente;

b) a fare costruire ed a gestire impianti di piscicoltura, nonché a fare eseguire razionali ripopolamenti;

c) a deliberare circa l'ammissione e la radiazione, per gravi motivi, dei soci di cui all'articolo 4;

d) a stabilire le norme relative all'Amministrazione del Consorzio, alla gestione delle riserve e delle acque avute in concessione di piscicoltura, allo sviluppo della pesca in funzione turistica, con regolamento che è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato per l'Agricoltura e Foreste;

e) a promuovere le norme disciplinanti l'uso degli attrezzi da pesca, la creazione di bandite e di zone di ripopolamento, la limitazione delle giornate di pesca, l'imposizione di particolari divieti e restrizioni, nonché le norme concernenti i provvedimenti e le attività atti a favorire l'incremento della pesca;

f) ad acquistare e ad alienare i beni immobili e a fare permute;

g) ad approvare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal Comitato esecutivo;

h) a stabilire le quote di associazione.

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo debbono essere scritte su appositi registri dei verbali e debbono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, i quali formano il Comitato Esecutivo dell'Ente.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.

Compete al Comitato di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio e di curare le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti e può adottare, in casi di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio - ad eccezione di quanto stabilito alla lettera f) dell'articolo 10,- salvo a riferire per ratifica nella prima successiva adunanza.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente e, nel caso di assenza o di impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.

Art. 13

L'Amministrazione del Consorzio è sottoposta al controllo di un collegio di revisori, composto di tre membri, di cui uno nominato dall'Assessore alle Finanze dell'Amministrazione regionale, con funzioni di Presidente, e due nominati dai Presidenti delle sezioni dei Pescatori.

Il Collegio dei Revisori può chiedere al Presidente del Consorzio notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture, e riferisce sulle risultanze della gestione al Presidente dell'Ente ed alle Amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 14

I soci del Consorzio di cui all'articolo 4, comma primo possono costituirsi, ove raggiungano il numero minimo di trenta soci, in Sezioni comunali, od intercomunali pescatori, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Compete alle Sezioni lo studio dei problemi locali inerenti la pesca e la formulazione di proposte ai componenti organi del Consorzio, nonché di dare esecuzione alle decisioni del Consorzio stesso.

Norme più precise sul funzionamento, sui compiti e sulle attribuzioni delle Sezioni comunali ed intercomunali pescatori, saranno stabilite con il regolamento di cui all'articolo 10, lettera d).

Ogni Sezione elegge nel proprio seno un Comitato sezionale composto da un Presidente, un Segretario e tre Consiglieri, i quali durano in carica sei anni.

Ogni anno deve tenersi almeno una assemblea dei soci della Sezione.

Per la validità delle adunanze del Comitato sezionale, che delibera a maggioranza di voti, è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Per la validità dell'assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei soci iscritti alla Sezione; in seconda convocazione, che può avere luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti alla riunione.

In ciascun Comune non può costituirsi più di una Sezione.

Art. 15

I Presidenti delle Sezioni, riuniti in adunanza su convocazione del Presidente del Consorzio, nominano i rappresentanti dei pescatori di cui agli articoli 9, lettera d) e 13, in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio.

Essi dispongono, a tal fine, di un voto ogni cinquanta soci o frazioni di cinquanta, iscritti regolarmente alla Sezione.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può essere sciolto per gravi motivi con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta.

Disposizioni transitorie

Art. 17

Le attività e passività dell'attuale Comitato regionale per la pesca sono assunte dal Consorzio che viene a sostituirsi al precedente negli scopi e nelle attività.

Art. 18

I rappresentanti dei pescatori in seno al primo Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono nominati, in deroga al disposto dell'articolo 9, lettera d), dai componenti l'attuale Comitato regionale per la pesca.

Del primo Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio fanno parte di diritto, in sostituzione dei membri da nominarsi dai Presidenti di Sezione a termini dell'articolo 13, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'attuale Comitato regionale per la pesca.

I precitati due organi dureranno in carica un anno, a decorrere dalla data dell'insediamento.

Il primo Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a promuovere la regolare costituzione delle Sezioni comunali ed intercomunali di pescatori.

Art. 19

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.".