Loi régionale 22 avril 1985, n. 17 - Texte en vigueur

Legge regionale 22 aprile 1985, n. 17

Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione.

(B.U. 14 maggio 1985, n. 7 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

1. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio dell'ambiente naturale e di difendere la proprietà e l'attività agricola, la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione, all'infuori delle strade statali, regionali e comunali carrozzabili, classificate come tali ai sensi di legge, come pure delle strade di accesso a luoghi pubblici o a strutture sportive, è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2

1. E' vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, all'infuori delle strade citate al precedente articolo.

2. La circolazione e il parcheggio dei veicoli a motore sono consentiti ai proprietari, usufruttuari, conduttori e ai loro famigliari e ospiti, a tutti coloro che abbiano necessità di accedervi per motivi di abitazione o dimora o di lavoro o di servizio, nonché alle persone disabili munite del contrassegno di cui al decreto del Ministero del Lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176 e alle persone aventi una invalidità superiore all'80 percento.

3. All'infuori di questi casi, coloro che desiderano accedere, a loro totale rischio, sul territorio di cui al primo comma devono munirsi di autorizzazione comunale, rilasciata dietro presentazione di domanda motivata.

4. Tale autorizzazione dovrà riportare l'identità della persona autorizzata e il numero di targa del suo veicolo, e avrà carattere temporaneo; dovrà inoltre indicare le strade per le quali è valida, come pure i motivi del rilascio.

5. In caso di necessità di circolazione per motivi di lavoro, di servizio o di studio, in più comuni, sulle strade vietate, l'autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda motivata, può essere sostituita da un attestato rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, dall'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale.

5bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, nel caso in cui il transito si renda necessario per il recupero di esemplari della specie cervo abbattuti nel corso della stagione venatoria (1).

6. In occasione di manifestazioni, il Sindaco potrà, su richiesta degli organizzatori, derogare con decreto, per periodi e per strade determinate, al divieto di cui all'articolo 1.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, può creare zone ben delimitate per la pratica di attività motoristiche. (2)

8. La circolazione e il parcheggio sono consentiti o autorizzati, ai sensi del presente articolo, fatto salvo il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto o del conduttore.

Art. 3

1. Con il termine di invitati si intendono:

a) coloro che sono accompagnati da una persona titolare del diritto di circolazione;

b) coloro che provano di essere attesi da una persona titolare del diritto di circolazione.

2. I rifugi alpini, in virtù della loro natura giuridica particolare, non rivestono la definizione di " luogo pubblico ", di cui all'articolo 1, anche se sono accessibili al pubblico e, pertanto la circolazione sulle strade d'accesso o nei dintorni dei rifugi è vietata salvo che per i titolari del diritto di circolazione.

Art. 4

1. La circolazione dei veicoli a motore su strade diverse da quelle citate all'articolo 1 può comunque essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale su richiesta dei Comuni, dopo deliberazione dei rispettivi Consigli, fatto salvo il consenso previsto all'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 5

1. I Comuni provvederanno all'installazione di idonei pannelli, bilingui, che saranno forniti dall'Amministrazione regionale in conformità alla presente legge; e ciò fatta salva la facoltà dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 di collocare analoghi pannelli di divieto.

Art. 6

1. Per la trasgressione dei divieti contemplati nella presente legge, il contravventore sarà passibile di un'ammenda secondo la seguente casistica:

a) da L. 200.000 a L. 450.000 per la circolazione dei veicoli a motore sui terreni di qualsiasi natura e destinazione, sui sentieri o mulattiere non carrozzabili situati al disopra dei 2.000 m di altitudine;

b) da L. 150.000 a L. 300.000 per la circolazione di veicoli a motore sui terreni di qualsiasi natura e destinazione, situati al disotto dei 2.000 m di altitudine;

c) da L. 100.000 a L. 210.000 per la circolazione di veicoli a motori sui sentieri o mulattiere non carrozzabili situati al disotto dei 2.000 m di altitudine;

d) da L. 60.000 a L. 120.000 per la circolazione dei veicoli a motore negli altri casi non previsti alle lettere precedenti.

2. Nel corso dei periodi propizi agli incendi di foreste, stabiliti con appositi decreti, l'ammenda prevista alla lettera d) del presente articolo è sostituita, eventualmente, da quella prevista dall'articolo 14, lettera a), della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85.

3. L'ammontare delle ammende contemplate nel presente articolo è introitato dai Comuni se l'accertamento dell'infrazione è effettuato dal personale di polizia comunale; dalla Regione negli altri casi.

Art. 7

1. Gli agenti regionali e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge.

Art. 8

1. Sono fatte salve tutte le norme di Stato e regionali che non siano incompatibili con la presente legge.

2. Le leggi regionali primo aprile 1977 n. 18 e n. 73 del 12 novembre 1982 sono abrogate.

Art. 9

1. L'ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate del Bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

(2) Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 29 della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 2 recitava:

"7. Per gli sports e le gite in moto, la Giunta regionale potrà, su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, Foreste e Ambiente naturale, sentito il parere della competente commissione consiliare, creare zone, ben delimitate, disciplinate a tale scopo.".