Loi régionale 28 octobre 2021, n. 29 - Texte en vigueur

Legge regionale 28 ottobre 2021, n. 29

Disposizioni relative al programma di sviluppo rurale e proroga di termini in agricoltura.

(B.U. del 2 novembre 2021, n. 54)

Art. 1

(Programma di sviluppo rurale)

1. L'autorizzazione di spesa di euro 5.000.000, prevista dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), per l'anno 2022, è ridotta di pari importo e ridestinata, nel medesimo anno, alla quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, prorogato al 31 dicembre 2022 ai sensi del regolamento UE n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

2. L'onere di cui al comma 1, determinato per l'anno 2022 in euro 5.000.000, fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

(Proroga di termini)

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022".

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.