Info Conseil

Communiqué n° 63 de 13 mars 2020

Covid-19: decreto del Presidente del Consiglio sullo svolgimento dell'attività istituzionale

Il Presidente del Consiglio Valle, nella mattinata di oggi venerdì 13 marzo 2020, ha determinato tramite decreto le linee guida per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'ambito dell'emergenza da Covid-19 e individuato le attività da svolgere in presenza.

Il testo del provvedimento:

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, le cui disposizioni sono efficaci sino al 25 marzo 2020, ed in particolare l'articolo 1, punto 6), del D.P.C.M. stesso che dispone che "fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.";

Considerata la necessità di garantire, in ogni caso, il funzionamento degli organi del Consiglio regionale, dei lavori delle Commissioni e dell’Aula;

Ritenuto di adottare alcune prime linee guida per individuare le modalità di svolgimento dell'attività istituzionale, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, contemperando peraltro tali misure con l'esigenza di salvaguardare la salute dei consiglieri e di tutti i dipendenti che, con diverse mansioni, supportano l'attività consiliare;

Ritenuto di individuare, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale in qualità di datore di lavoro, d'intesa con i dirigenti preposti, le attività indifferibili da rendere in presenza da parte dei dipendenti delle strutture organizzative del Consiglio regionale, tenuto conto che in via ordinaria l'attività di lavoro deve essere erogata dal proprio domicilio mediante telelavoro, se già autorizzato, o mediante il lavoro agile, e tenuto conto che è raccomandata la fruizione delle ferie o il ricorso al congedo per particolari motivi personali o familiari;

si determinano le seguenti Linee guida:

Parte I

1. Svolgimento delle sedute Commissioni consiliari.

Le sedute delle Commissioni consiliari possono svolgersi solo in caso di effettiva e inderogabile necessità.

Le sedute delle commissioni consiliari si svolgono in aula consiliare, assicurando la distanza interpersonale di un metro, con la sola presenza dei componenti effettivi della commissione e senza possibilità di delega a consiglieri non componenti della stessa. I consiglieri non componenti della commissione possono seguire i lavori collegandosi via skype.

Le audizioni di soggetti esterni possono essere svolte solo in forma telematica. E' in ogni caso da privilegiare l'invio con strumenti elettronici di relazioni e documentazione sostitutivo dell'intervento di persona.

I presidenti delle commissioni consiliari sono invitati a contingentare i tempi di parola dei commissari e dei soggetti auditi al fine di ridurre il più possibile la durata delle riunioni.

Non è ammessa la presenza di giornalisti nel foyer.

2. Convocazione adunanza consiliare

Le adunanze del Consiglio regionale si svolgono nel salone di Palazzo regionale "M. I. Viglino" e i consiglieri sono opportunamente dislocati nel salone al fine di assicurare la distanza interpersonale di un metro.

I tempi della discussione sono contingentati sulla base della determinazione della Conferenza dei Capigruppo, al fine di ridurre il più possibile la durata della riunione.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano.

Le adunanze consiliari non sono aperte al pubblico, ma trasmesse via streaming sul sito internet del Consiglio regionale e sul canale digitale TV Vallée.

I giornalisti assistono alle adunanze consiliari nella saletta adiacente al salone, fino al raggiungimento di una capienza tale da assicurare la distanza interpersonale di un metro. Non sono consentite riprese all'interno dell'aula.

Parte II

1. Individuazione “attività indifferibili da rendere in presenza”

Per “attività indifferibili da rendere in presenza” all’interno del Consiglio regionale si intendono le seguenti fattispecie da garantire come presidio:

- ufficio segreteria, archivio e protocollo

- segreteria organi consiliari (Presidente del Consiglio, Ufficio di presidenza, gruppi consiliari)

- assistenza ai lavori di commissione, aula, Ufficio di presidenza e conferenza capigruppo

- uscieri

- ufficio economato e competenze consiglieri

- ufficio informatica

- ufficio stampa

- provveditorato e magazzino.

I dipendenti di tali uffici sono tenuti ad assicurare una copertura minima presso i rispettivi uffici concordando col rispettivo dirigente la presenza in ufficio, anche a rotazione con i colleghi dell'ufficio stesso e con un orario minimo e flessibile. Anche per tali dipendenti sussiste comunque la possibilità di prestare l'attività in forma agile, se può essere resa da domicilio e se è assicurata la copertura minima dell'ufficio a rotazione con i colleghi del rispettivo ufficio da concordare col rispettivo dirigente.

Tutti gli altri dipendenti, che svolgono un'attività che può essere resa dal proprio domicilio, svolgono invece in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in forma agile, con eventuali prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle ordinarie concordate col rispettivo dirigente.

Chi non può fruire dell'istituto del lavoro agile perché non svolge un'attività che può essere resa dal proprio domicilio o non è in possesso di attrezzatura informatica propria o di connessione WiFi e non è un dipendente di un ufficio la cui prestazione è stata individuata come indifferibile e da rendere in presenza deve fruire degli istituti di congedo (ferie pregresse, permessi retribuiti).

2. Disposizioni in materia di “lavoro agile”

In merito alle previsioni di cui all’art. 1, comma 1, punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, si rinvia alla circolare regionale n. 12/2020 e a quanto disposto per il contenimento del fenomeno epidemiologico dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica.

3. Ulteriori disposizioni

In caso di chiusura delle sedi Istituzionali necessaria per effettuare interventi di sanificazione degli ambienti a seguito della individuazione al loro interno di casi positivi al Covid 19, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 19, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020 n. 9.

 

 

SC