Rapport d'activité 2012
XIII Legislatura


Il funzionamento del Consiglio regionale

Le funzioni
L'Assemblea regionale è composta di 35 Consiglieri. È eletta a suffragio universale diretto, con il sistema proporzionale e con sbarramento al 5,5 per cento dei voti espressi e validi.
Il collegio elettorale è unico.

La principale competenza del Consiglio è l'esercizio della funzione legislativa, vale a dire l'approvazione delle leggi, nelle materie in cui la Regione ha competenza a legiferare.

Il Consiglio regionale esercita inoltre numerose funzioni amministrative in virtù delle disposizioni legislative regionali e ha, al riguardo, competenza generale, essendo ad esso sottratti soltanto gli atti espressamente riservati alla competenza degli organi esecutivi della Regione.

La funzione ispettiva e di indirizzo consiste nell'esercizio, da parte dei consiglieri regionali, dell'attività di orientamento, controllo e informazione sull'attività della Giunta. Gli strumenti sono, per quanto riguarda gli atti ispettivi, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, e per quanto riguarda gli atti di indirizzo, gli ordini del giorno e le risoluzioni.

Le competenze che sono attribuite al Consiglio direttamente da disposizioni della Costituzione riguardano funzioni di partecipazione ad atti dello Stato. Un caso particolare di iniziativa legislativa è previsto dall'articolo 50, secondo comma, dello Statuto speciale, e riguarda l'iniziativa di leggi costituzionali per la modifica dello Statuto speciale.