D.Lgs.C.P.S. 23 dicembre 1946, n. 532

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1947, n. 10

Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi.

Art. 1

L'Ufficio sanitario provinciale di Aosta, l'Ispettorato provinciale di agricoltura di Aosta, il Comando gruppo del corpo delle foreste di Aosta, l'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta sono soppressi.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta, i servizi, già demandati agli uffici soppressi a' sensi del comma precedente, sono assunti, a norma dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con appositi uffici e proprio personale.

La Valle d'Aosta esercita per conto dello Stato le attribuzioni già spettanti agli uffici indicati nel primo comma, e che non siano state trasferite alla sua competenza. Esercita inoltre, per conto dello Stato e sino a quando non sarà provveduto al riordinamento degli uffici periferici del Ministero dell'industria e commercio, le attribuzioni già spettanti all'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria di Aosta.

Art. 2

Il Consiglio provinciale di sanità di Aosta è soppresso.

É istituito il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta, che esercita le attribuzioni già demandate al Consiglio provinciale di sanità di Aosta.

Il Consiglio di sanità della Valle d'Aosta è organo della Valle ed è presieduto dal Presidente del Consiglio della Valle e composto dei seguenti membri nominati con suo decreto:

a) l'assessore dell'agricoltura della Giunta del Consiglio della Valle;

b) tre dottori di medicina e chirurgia;

c) una persona esperta nelle materie agrarie;

d) il dirigente dei servizi sanitari ed il dirigente dei servizi veterinari della Valle d'Aosta;

e) l'ufficiale sanitario del comune di Aosta;

f) un rappresentante dell'ordine dei medici;

g) il segretario generale dell'Amministrazione della Valle d'Aosta o che ne fa le veci;

h) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico della Valle d'Aosta;

i) il capo dell'Ufficio del turismo della Valle d'Aosta o persona da lui delegata;

l) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

m) un insegnante in servizio presso la Valle d'Aosta.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono esercitate dal componente indicato alla lettera g).

Restano invariate le attribuzioni del Consiglio superiore di sanità.

Le spese per i servizi e per il funzionamento del Consiglio di sanità della Valle d'Aosta gravano sul bilancio della Valle.

Art. 3

Il Comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica di Aosta, istituito ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, è soppresso.

É istituito il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta che, nella circoscrizione della Valle, esercita le attribuzioni spettanti ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica.

Il Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle di Aosta è composto di:

a) un membro del Consiglio della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del locale Comitato per la maternità ed infanzia;

c) il dirigente dei servizi sanitari della Valle d'Aosta;

d) il ragioniere capo della Valle d'Aosta;

e) un rappresentante delle locali organizzazioni dei lavoratori;

f) un insegnante in servizio presso la Valle d'Aosta.

Il Comitato di assistenza e di beneficienza è organo della Valle di Aosta; le attribuzioni spettanti in ordine ai Comitati provinciali di assistenza e di beneficenza pubblica al Ministero dell'interno, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta.

Alle spese per il funzionamento del Comitato di assistenza e di beneficenza pubblica della Valle d'Aosta ed ai relativi servizi provvede l'Amministrazione della Valle.

Per quanto non disposto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 4

La Valle d'Aosta provvede mediante un proprio ufficio ai servizi in materia di opere pubbliche, ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, numero 545, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 546, ed, in particolare, ai servizi concercenti le concessioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, le opere idrauliche e di bonifica, le strade non statali ed altri lavori pubblici interessanti il territorio della Valle d'Aosta.

Il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da pubblicarsi nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana, potrà disporre la soppressione dell'Ufficio del genio civile di Aosta, affidando all'Ufficio del genio civile di Torino i servizi concernenti gli immobili demaniali, nonchè il controllo tecnico sugli atti dell'ufficio previsto nel comma precedente per le sole opere finanziate o sussidiate dallo Stato.

Art. 5

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta le attribuzioni spettanti alle Sovrintendenze alle antichità e belle arti sono esercitate dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con uffici e personale propri.

Art. 6

Il Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta sarà costituito un Consorzio antitubercolare, del quale faranno parte la Valle d'Aosta, tutti i Comuni compresi nella circoscrizione della Valle, nonchè gli enti pubblici che in tutto o in parte svolgono nella Valle azione antitubercolare.

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta esercita, nella circoscrizione della Valle, i compiti spettanti ai Consorzi provinciali antitubercolari.

I Comuni, che facevano parte della soppressa provincia di Aosta e che sono stati aggregati alla provincia di Torino, passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino.

Art. 7

Il Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta è ente morale ed è retto da uno statuto, approvato dal Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, il quale esercita nei confronti del Consorzio stesso le funzioni attribuite, dalle leggi vigenti, al prefetto ed al presidente della Deputazione provinciale.

Nei confronti del Consorzio antitubercolare di Aosta si osservano le vigenti norme sui Consorzi provinciali antitubercolari, in quanto applicabili.

Art. 8

Il patrimonio del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta viene trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, dedotte le attività e le passività riferentisi ai Comuni ed agli Enti che passano a far parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Torino a' sensi dell'art. 6.

Al riparto del patrimonio di cui al comma precedente sarà provveduto mediante accordi tra i due Enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di dissenso il progetto di riparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 9

L'Ente provinciale per il turismo di Aosta è soppresso.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati agli Enti provinciali del turismo sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e con proprio personale.

Tra lo Stato e l'Ente nazionale per il turismo da una parte e la Valle d'Aosta dall'altra possono essere stipulati accordi per l'espletamento di attività turistiche di interesse comune.

É istituito il Comitato Valdostano per il turismo, composto di rappresentanti designati dalle categorie interessate, secondo norme da emanarsi dal Consiglio della Valle, il quale determinerà altresì le attribuzioni del Comitato.

Sono estese, in quanto applicabili, alla Valle d'Aosta le disposizioni concernenti gli Enti provinciali per il turismo comprese quelle relative ai contributi ai medesimi spettanti.

Art. 10

Il patrimonio del soppresso Ente provinciale per il turismo è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza dell'Ente provinciale per il turismo di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo tra la Valle d'Aosta e l'Ente provinciale per il turismo di Torino, sarà provveduto mediante accordi diretti tra gli enti interessati, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di disaccordo il progetto di reparto sarà predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Aosta è soppressa.

Nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla Camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla Valle d'Aosta, che vi provvede con apposito ufficio e proprio personale.

Art. 12

La Valle d'Aosta percepisce, con le norme ed i privilegi di legge, i diritti e i tributi spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, alle Camere di commercio, industria e agricolatura.

Le attribuzioni spettanti al Ministro per l'industria ed il commercio ed al Ministro per le finanze, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, sono esercitate dal Presidente del Consiglio della Valle.

Art. 13

Per l'espletamento delle attribuzioni prevedute nell'art. 11, la Valle d'Aosta si avvale della collaborazione di apposito Comitato composto di rappresentanti designati dalle organizzazioni dei commercianti, industriali, agricoltori, artigiani e dei lavoratori.

Il numero dei rappresentanti delle varie categorie e le attribuzioni del Comitato di cui al precedente comma sono stabiliti dal Consiglio della Valle, sentita la Giunta e le organizzazioni interessate.

Art. 14

Il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta è devoluto alla Valle d'Aosta, dedotte le attività e passività riferentisi al territorio della cessata provincia di Aosta, assegnato alla competenza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino.

Alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività, anche di carattere continuativo, tra la Valle d'Aosta e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, sarà provveduto mediante accordi tra gli enti medesimi, da approvarsi con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di disaccordo il progetto di riparto sarà predisposto dallo stesso Ministro per l'industria ed il commercio ed approvato nelle medesime forme, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 15

Qualora i servizi per l'industria, il commercio e l'agricoltura della Valle d'Aosta vengano in seguito trasferiti ad un apposito ente da costituirsi localmente, il patrimonio della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta assegnato alla Valle sarà devoluto al predetto ente.

Art. 16

I personali, sanitario, impiegatizio e salariato, dipendenti dalla Valle d'Aosta che rientrino nelle categorie contemplate, rispettivamente dagli ordinamenti approvati con legge 6 luglio 1939, n. 1035, con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito in legge con legge 9 gennaio 1939, n. 41, e con legge 26 luglio 1941, n. 934, sono iscritti alle rispettive Casse di previdenza e ad essi si applicano tutte le norme contenute nei sopracitati ordinamenti.

Art. 17

Per il personale di cui all'articolo precedente che passi dalle dipendenze dello Stato alle dipendenze della Valle d'Aosta e viceversa, il servizio reso all'Amministrazione della Valle viene, agli effetti del trattamento di quiescenza, valutato cumulativamente con quello utile a pensione reso anteriormente o posteriormente alle dipendenze dello Stato. Si applicano in tal caso rispettivamente le norme dell'articolo 52 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni dei sanitari, dell'art. 57 dell'ordinamento della Cassa di previdenza delle pensioni degli impiegati degli Enti locali e dell'art. 56 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per i salariati, citati nell'articolo precedente.

Art. 18

Sono soppressi nei sottoindicati ruoli organici del personale statale i seguenti posti:

Amministrazione della sanità pubblica:

un posto di medico provinciale di 2° classe (grado 7°, gruppo A);

un posto di veterinario provinciale di 2° classe (grado 7°, gruppo A);

Amministrazione centrale e periferica dell'agricoltura:

un posto di ispettore superiore (grado 6°, gruppo A).

L'eventuale soprannumero che, per effetto di tale soppressione, risulterà nei gradi predetti sarà riassorbito con le prime vacanze che si verificheranno nei relativi gradi di ciascun ruolo.

Con successivi provvedimenti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno disposte le ulteriori riduzioni di ruoli organici conseguenti all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 19

Su richiesta della Valle d'Aosta può essere comandato, con provvedimento dell'amministrazione competente di concerto con il Ministero del tesoro, a prestar servizio presso la Valle, personale di ruolo dello Stato.

Durante il periodo di servizio presso la Valle d'Aosta il personale comandato conserverà il trattamento economico spettantegli. Il relativo onere passa a carico del bilancio della Valle d'Aosta.

Art. 20

Il personale del soppresso Consorzio provinciale antitubercolare di Aosta sarà trasferito al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta ed al Consorzio provinciale antitubercolare di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con suo decreto.

Art. 21

Il personale del soppresso Ente provinciale del turismo di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed all'Ente provinciale del turismo di Torino, secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Presidente del Consiglio dei Ministri con suo decreto.

Art. 22

Il personale della soppressa Camera di commercio, industria e agricoltura di Aosta sarà trasferito alla Valle d'Aosta ed alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino secondo la ripartizione che sarà fatta tra i due Enti in relazione alle esigenze dei rispettivi servizi. In caso di contestazione decide il Ministro per l'industria ed il commercio con suo decreto.

Art. 23

Il personale di cui agli articoli 20, 21 e 22 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento, anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Al predetto personale eventualmente dispensato dal servizio per soppressione o riduzione di posti, in applicazione del presente decreto, è corrisposto il trattamento di quiescenza spettante, nonchè una indennità che non potrà essere superiore a sei mensilità nè inferiore a due mensilità dell'ultimo stipendio.