Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 2007, n. 4

Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 24 aprile 2007, n. 17)

CAPO I

MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI

SEZIONE I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 1

(Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38) (1)

Art. 2

(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11) (2)

Art. 3

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13) (3)

Art. 4

(Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)

1. (4)

2. (5)

Art. 5

(Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30) (6)

Art. 6

(Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);

b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);

c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);

d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79);

e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)).

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;

b) l'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1;

c) l'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;

d) l'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27.

Art. 7

(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativamente alla guida e all'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile, prevedendo, in particolare, la costituzione di una struttura unitaria che assicuri il raccordo ed il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate.

SEZIONE II

CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI

Art. 8

(Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75) (7)

Art. 9

(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25) (9)

SEZIONE III

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 10

(Disposizioni in materia di divieti nell'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64) (10)

Art. 11

(Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 8)

1. (11)

2. (12)

Art. 12

(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è abrogato.

SEZIONE IV

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO

Art. 13

(Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d'Aosta. Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28)

1. Alla designazione dell'esperto di cui alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), provvede il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di impiego.

Art. 14

(Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)

1. L'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), è abrogato.

Art. 15

(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)

1. (13)

2. (14)

3. (15)

4. (16)

5. (17)

6. (18)

Art. 16

(Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)

1. (19)

2. (20)

3. (21)

Art. 17

(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. (22)

2. (23)

3. (24)

4. (25)

5. (26)

6. (27)

Art. 18

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6) (28)

Art. 19

(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)

1. (29)

2. (30)

3. (31)

Art. 20

(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)

1. (32)

2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 16/2006 è abrogato.

3. (33)

4. (34)

5. (35)

SEZIONE V

URBANISTICA, EDILIZIA ABITATIVA E TERRITORIO

Art. 21

(Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76) (36)

Art. 22

(Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11) (37)

Art. 23

(Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica)

1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi regionali.

SEZIONE VI

ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 24

(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)

1. (38)

2. (39)

3. (40)

Art. 25

(Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

1. (41)

2. L'articolo 7 della l.r. 69/1993 è abrogato.

Art. 26

(Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 (Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura), è abrogato.

SEZIONE VII

SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 27

(Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37) (42)

Art. 28

(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22) (44)

Art. 29

(Disposizioni per l'incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44) (45)

Art. 30

(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11) (46)

Art. 31

(Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)

1. (47)

2. (48)

SEZIONE VIII

TURISMO E TRASPORTI

Art. 32

(Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. (49)

2. (50)

Art. 33

(Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11) (51)

Art. 34

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. (52)

2. (53)

3. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è abrogata.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI

Art. 35

(54)

Art. 36

(Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12) (55)

Art. 37

(Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione)

1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è abrogata. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), le funzioni amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa statale vigente, fatta eccezione per quelle concernenti l'organizzazione dei corsi preparatori all'esame di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), che continuano ad essere svolte dalla Regione nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 83 (Disciplina degli interventi diretti allo sviluppo delle attività economiche), secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale (56).

2. La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è abrogata.

3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 38

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.

______________________

(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera oo), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Il comma 1 aggiungeva il comma 3bis all'art. 34 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e il comma 2 sostituiva il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 24 novembre 1997, n. 38.

(2) Modifica il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 10 aprile 1997, n. 11.

(3) Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 36.

L'articolo 3 sostituiva la lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13.

(4) Aggiunge il comma 2bis all'art. 2 della L.R. 16 marzo 2006, n. 8.

(5) Aggiunge il comma 1bis all'art. 5 della L.R. 16 marzo 2006, n. 8.

(6) Aggiunge il comma 1bis all'art. 7 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

(7) Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 21.

Il comma 1 aggiungeva il comma 1bis all'art. 2 della L.R. 27 novembre 1990, n. 75, e il comma 2 modificava l'alinea del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 27 novembre 1990, n. 75.

(9) Modifica il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 4 novembre 2005, n. 25.

(10) Sostituisce la lettera p) del comma 1 dell'art. 32 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(11) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 17 aprile 2001, n. 8.

(12) Inserisce il comma 2bis all'art. 3 della L.R. 17 aprile 2001, n. 8.

(13) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(14) Modifica il comma 2 dell'art. 18ter della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(15) Modifica il comma 2 dell'art. 32 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(16) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(17) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 46 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(18) Sostituisce il comma 2 dell'art. 48 della L.R. 5 maggio 1998, n. 27.

(19) Modifica il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.

(20) Sostituisce il comma 3 dell'art. 14 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.

(21) Inserisce il comma 3bis all'art. 14 della L.R. 14 luglio 2000, n. 15.

(22) Modifica il comma 4 dell'art. 4 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(23) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(24) Modifica il comma 1 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(25) Sostituisce il comma 6 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(26) Sostituisce il comma 7 dell'art. 8 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(27) Modifica il comma 4 dell'art. 18 della L.R. 21 gennaio 2003, n. 2.

(28) Modifica il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

(29) Sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 26 gennaio 2005, n. 4.

(30) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2005, n. 4.

(31) Aggiunge il comma 2bis all'art. 6 della L.R. 26 gennaio 2005, n. 4.

(32) Sostituisce il comma 6 dell'art. 7 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(33) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(34) Modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 17 e il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(35) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 4 agosto 2006, n. 16.

(36) Modifica il comma secondo dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1984, n. 76.

(37) Sostituisce l'art. 29 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(38) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 1° dicembre 1992, n. 68.

(39) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 1° dicembre 1992, n. 68.

(40) Inserisce l'art. 5bis alla L.R. 1° dicembre 1992, n. 68.

(41) Aggiunge la lettera ebis) al comma 1 dell'art. 4 della L.R. 20 agosto 1993, n. 69.

(42) Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1, lettera j), della L.R. 31 luglio 2017, n. 11.

Il comma 1 modificava il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1991, n. 37.

Il comma 2 modificava il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 31 agosto 1991, n. 37.

(44) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera j), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23.

Sostituiva il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 3 maggio 1993, n. 22.

(45) Sostituisce l'art. 20 della L.R. 27 maggio 1998, n. 44.

(46) Sostituisce il comma 4 dell'art. 2 della L.R. 7 giugno 1999, n. 11.

(47) Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 22 luglio 2005, n. 16.

(48) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 10 della L.R. 22 luglio 2005, n. 16.

(49) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

(50) Modifica il comma 6 dell'art. 3 della L.R. 4 marzo 1988, n. 15.

(51) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(52) Modifica il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.

(53) Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Modificava il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.

(54) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 35 recitava:

"(Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1)

1. L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM.

2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.".

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".

3. L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.

2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella regione.".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe decretate" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".

6. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

7. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: "inferiori o superiori a quelle minime e massime" sono sostituite dalle seguenti: "superiori a quelle massime".".

(55) Sostituisce l'art. 14bis della L.R. 7 giugno 1999, n. 12.

(56) Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 37 recitava:

"1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è abrogata. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), le funzioni amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa statale vigente.".