Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 27 ottobre 2009, n. 36

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

(B. U. del 17 novembre 2009, n. 46)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 2) (1)

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3) (2)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 4)

1. (3)

2. (4)

3. (5)

4. (6)

Art. 4

(Modificazioni all'articolo 5)

1. (7)

2. (8)

3. (9)

4. (10)

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6)

1. (11)

2. (12)

3. (13)

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7) (14)

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8) (15)

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 8bis) (16)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9)

1. (17)

2. (18)

3. (19)

4. (20)

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 9bis) (21)

Art. 11

(Inserimento dell'articolo 9ter) (22)

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 2/1997;

b) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 2/1997;

c) i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 è determinato in euro 2.000 a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16 (Interventi nel settore della politica del lavoro).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto nello stesso bilancio nell'obiettivo programmatico 1.3.2 (Comitati e Commissioni) al capitolo 64827 (Compenso ai membri della commissione per l'esame dei gestori dei rifugi alpini).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Modifica il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(2) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(3) Inserisce il comma 2bis all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(4) Inserisce il comma 2ter all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(5) Inserisce il comma 2quater all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(6) Inserisce il comma 2quinquies all'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(7) Inserisce il comma 3bis all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(8) Inserisce il comma 3ter all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(9) Inserisce il comma 3quater all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(10) Inserisce il comma 3quinquies all'art. 5 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(11) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(12) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(13) Inserisce il comma 3bis all'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(14) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(15) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(16) Inserisce l'art. 8bis alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(17) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(18) Inserisce il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(19) Inserisce il comma 1ter all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(20) Inserisce il comma 1quater all'art. 9 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(21) Inserisce l'art. 9bis alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.

(22) Inserisce l'art. 9ter alla L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.