Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 31 dicembre 2002, n. 56)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITÀ

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI

Art. 2 - (Omissis)

Art. 3 - Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 5 - Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.

Art. 6 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 7 - Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni

Art. 8 - Patto di stabilità per gli enti locali della Regione

Art. 9 - Proroga del termine di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

Art. 10 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11 - Piano politiche del lavoro

Art. 12 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 13 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 14 - (

Art. 15 - Disposizioni in materia di fondi pensione

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 16 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 17 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti

Art. 18 - Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie

Art. 19 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Art. 20 - (Omissis)

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 21 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno

Art. 22 - Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23 - Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic

Art. 24 - Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29

Art. 25 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 26 - Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11

Art. 27 - (14)

Art. 28 - (14)

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 29 - Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro

Art. 30 - (Omissis)

Art. 31 - Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44

Art. 32 - Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42

Art. 33 - Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

Art. 34 - (Omissis)

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35 - Interventi in materia di pubblica istruzione

Art. 36 - Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36

Art. 37 - (Omissis)

Art. 38 - Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21

Art. 39 - Omissis

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 40 - [Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37]

Art. 41 - Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 42 - Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70

Art. 43 - Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 44 - Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 45 - Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 46 - Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77

Art. 47 - Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27

Art. 48 - (Omissis)

Art. 49 - Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 50 - Modificazioni all'articolo 4

Art. 51 - Modificazione all'articolo 5

Art. 52 - Sostituzione dell'articolo 6

Art. 53 - Sostituzione dell'articolo 7

Art. 54 - Modificazione all'articolo 9

Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 10

Art. 56 - Modificazione all'articolo 12

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 57 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 58 - Disposizioni finanziarie

Art. 59 - Dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTABILITA'

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP))

1. Anche per l'anno 2003, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni.

2. (01)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E DI APPALTI

Art. 2

(Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04) (1)

Art. 3

(Disposizioni in materia di appalti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. (1a)

2. (2)

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 4

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 173.654.167 per l'anno 2003.

2. In deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali euro 107.808.506 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 32.938.196 da utilizzarsi, quanto ad euro 30.129.108, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), e successive modificazioni ed integrazioni, e per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.), e quanto ad euro 2.809.088 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 32.907.465 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20501 parz.);

b) per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 5.297.760, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20745).

4. Per l'anno 2003, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari al 2,5 per cento, alle spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - cap. 20503);

b) per un importo pari al 6,32 per cento, alle spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.

5. Per l'anno 2003 il fondo istituito dall'articolo 7, comma 6, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è determinato nella misura massima dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67120).

6. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

8. Gli enti locali hanno l'obbligo di concorrere, reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 5

(Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Per la realizzazione del programma definitivo 2003/2005 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.139.181 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.) così suddivisa:

a) anno 2003 euro 12.267.958;

b) anno 2004 euro 12.935.344;

c) anno 2005 euro 9.935.879.

2. (3)

3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2004/2006 la spesa di riferimento è determinata in euro 28.289.920, di cui, indicativamente, euro 7.186.543 per l'anno 2004 ed euro 11.268.172 per l'anno 2005. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificata dalla l.r. 38/2001, non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni e delle Associazioni di Comuni. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2004/2006 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).

4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 2.263.196 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21255).

5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.700.073,00; la spesa di euro 1.199.678,00 per l'anno 2003 e di euro 1.035.000,00 per l'anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in euro 900.073 per l'anno 2003, in euro 900.000,00 per l'anno 2004 e in euro 900.000,00 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.) (3a).

Art. 6

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, nel triennio 2003/2005, in annui euro 7.747.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - cap. 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.

Art. 7

(Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni)

1. Le risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), relativi all'installazione e l'esercizio di radiotelecomunicazioni, sono determinate per l'anno 2003 in euro 200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - cap. 67368).

Art. 8

(Patto di stabilità per gli enti locali della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2002, n. 14 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002/2004 ed interventi nel settore funiviario), sono estese al triennio 2003/2005.

Art. 9

(Proroga del termine di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)

1. Il termine previsto dall'articolo 10 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta), per la revisione straordinaria delle classificazioni delle sedi di segreteria dei Comuni e delle Comunità montane e delle sedi di segreteria convenzionate, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. (4)

2. (5)

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 11

(Piano politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), è determinata, per il triennio 2003/2005, in annui euro 4.227.263 (obiettivo programmatico 2.2.2.16. - cap. 26010).

Art. 12

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Docup obiettivo 2 per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria INTERREG, previsti dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, dal regolamento CEE n. 4253/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, dal regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e dal regolamento CEE n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, già determinata, per il periodo 2000/2006, in euro 38.646.000, è rideterminata, per il triennio 2003/2005, nella misura complessiva di euro 27.128.421, al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 14/2002, annualmente così suddivisi (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25026):

a) anno 2003 euro 11.705.469;

b) anno 2004 euro 10.699.954;

c) anno 2005 euro 4.722.998.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per il Documento unico di programmazione finalizzato al conseguimento dell'obiettivo n. 2 (Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.

3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi a titolo di sostegno transitorio del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel periodo 2000/2005, di cui al regolamento (CE) 1260/99, sono determinati in euro 637.508 per l'anno 2003, euro 471.979 per l'anno 2004, euro183.646 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.06. - Cap. 43040).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del FESR e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento (CE) 1260/99 e alla l. 183/1987, sono determinati in euro 980.417 per l'anno 2003, euro 998.552 per l'anno 2004 e euro 1.113.037 per l'anno 2005, articolati come segue:

a) programma "INTERREG III A italo-francese 2000/06": euro 716.393 per l'anno 2003, euro 733.895 per l'anno 2004 ed euro 848.065 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25030);

b) programma "INTERREG III A italo-svizzero 2000/06": euro 121.024 per l'anno 2003, euro 121.657 per l'anno 2004 ed euro 121.972 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25029);

c) programmi "INTERREG III B Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06" "INTERREG III B Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG III C Zona meridionale 2000/06": euro 143.000 per l'anno 2003, euro 143.000 per l'anno 2004 ed euro 143.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 25033).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 13

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.858 unità di personale, di cui 148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 113.135.855 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 109.196.800 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30510, 30511, 30512, 30520, 30521 parz., 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30631) ed euro 3.311.300 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap.20000 parz.), ivi comprese le sostituzioni di personale assente e il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995, non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.

4. Per il biennio 2004/2005 la spesa contrattuale, stimata in complessivi euro 7.800.000, è suddivisa in ragione di euro 2.600.000 nell'anno 2004 ed euro 5.200.000 a decorrere dal 2005 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 30650 parz.).

Art. 14

(5a)

Art. 15

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31/12/1997, tramite fondo pensione), è determinato in euro 10.000.000 per l'anno 2004 ed in euro 8.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 39050).

2. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in annui euro 1.280.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).

3. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è determinato in euro 6.000.000 per l'anno 2003, euro 12.000.000 per l'anno 2004 ed euro 10.000.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20010).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 16

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2003 in euro 206.074.237 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 194.853.417, dei quali euro 188.536.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - cap. 59900 parz.) e:

1) euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59980);

2) euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);

3) euro 955.458 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);

4) euro 230.822 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz);

5) euro 3.253.737 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);

b) rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi alla mobilità passiva relativi al saldo anno 2000, euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - cap. 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.230.820 (obiettivi programmatici 2.2.3.01., 2.2.3.03 e 2.2.3.04. - capitoli 59920, 61265 e 61730);

d) trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), euro 3.990.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67380).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 5).

Art. 17

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Autorizzazione di spesa per investimenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzata, per il triennio 2003/2005, la spesa di annui euro 460.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 67382).

Art. 18

(Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie)

1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata in euro 2.962.203 per l'anno 2003, euro 2.628.128 per l'anno 2004 ed euro 1.532.900 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60380).

2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 516.454 per l'anno 2003 ed in euro 154.937 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 60310).

3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata in euro 1.898.338 per l'anno 2003, euro 3.569.970 per l'anno 2004 ed euro 5.871.476 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 1.650.000 per l'anno 2003 ed in annui euro 1.500.000 per gli anni 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - cap. 60445).

Art. 19

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del "Fondo regionale per le politiche sociali", istituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata in euro 9.100.000 per l'anno 2003 ed in annui euro 10.200.000 per gli anni 2004 e 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - cap. 61310).

Art. 20

(Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza) (5b)

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Art. 21

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno)

1. Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 5.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07. - cap. 38600 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni, previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001, in attuazione del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 1.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.01. - cap. 41225 parz.).

3. Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, previsto dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 51.650 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - cap. 48975 parz.).

4. Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei), è autorizzato, per l'anno 2003, in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15. - cap. 48830 parz.).

Art. 22

(Interventi nel settore termale. Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 )

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), determinata in lire 7.000.000.000 per l'anno 2000, è assegnata all'esercizio finanziario 2004 per corrispondenti euro 3.615.100 (obiettivo programmatico 2.1.4.02. - cap. 35800).

2. L'autorizzazione alla Giunta regionale a contrarre prestiti, disposta dall'articolo 13, comma 2, della l.r. 38/1998, è estesa all'anno 2004 (cap. 11195).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23

(Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic, di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione d'infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata in euro 1.358.200 per l'anno 2003, in euro 2.908.200 per l'anno 2004 ed in euro 2.908.200 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - cap. 50150).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella misura massima autorizzata al comma 1 (cap. 11175).

Art. 24

(Sanzioni in materia di pesca. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 29)

1. (6)

2. (7)

3. (8)

4. Il secondo comma dell'articolo 3 è abrogato.

5. La denominazione "Consorzio regionale pesca", ovunque ricorra nella legge, è sostituita dalla denominazione "Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca".

Art. 25

(Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)

1. (9)

2. (10)

3. (11)

4. (12)

5. Il comma 4 dell'articolo 46 è soppresso.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 26

(Interventi diretti alla delocalizzazione degli immobili. Modificazione alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 11) (13)

Art. 27

(14)

Art. 28

(14)

CAPO VIII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 29

(Riconversione area "ex Ilva Cogne". Accordo di programma quadro)

1. L'autorizzazione di spesa regionale per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro per la riconversione dell'area ex Ilva Cogne, sottoscritto il 22 luglio 2002, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione autonoma Valle d'Aosta, è determinata, per l'esercizio finanziario 2004, in euro 161.070 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - cap. 47005 parz.).

Art. 30

(Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62) (15)

Art. 31

(Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazione alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44) (18)

Art. 32

(Gestione della tramvia intercomunale Cogne - Eaux Froides - Plan Praz. Modificazione alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 42) (19)

Art. 33

(Servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29) (20)

Art. 34

(Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39) (20a)

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 35

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per l'anno 2005 sono autorizzate, a favore di coloro che non sono residenti nella regione e frequentano i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e il corso di Diploma Universitario in Telecomunicazioni, la spesa di euro 87.700 per il concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa di euro 25.800 per l'assegnazione di benefici economici (assegni di studio e contributo affitto) i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - cap. 55560 parz.).

Art. 36

(Fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazione alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, ed abrogazione della legge regionale 6 maggio 1987, n. 36)

1. (21)

2. La legge regionale 6 maggio 1987, n. 36, è abrogata.

Art. 37

(Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria) (21a)

Art. 38

(Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta), già prorogato di un anno dall'articolo 44 della l.r. 38/2001, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 39

(Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32) (22)

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 40

(Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37) (23)

Art. 41

(Razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio - sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. (26)

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 5/2000 è abrogato.

3. (27)

Art. 42

(Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica. Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70)

1. (28)

2. (29)

3. Il quarto comma dell'articolo 23 della l.r. 70/1982 è abrogato.

Art. 43

(Organizzazione del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) (30)

Art. 44

(Interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. (33)

2. (34)

Art. 45

(Interventi in materia di diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68) (35)

Art. 46

(Modificazione alla legge regionale 20 dicembre 1991, n. 77) (36)

Art. 47

(Contributi per la conservazione del patrimonio archivistico. Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 1997, n. 27)

1. (37)

2. (38)

Art. 48

(Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola) (38a)

Art. 49

(Modificazione alla legge regionale 19 gennaio 2000, n. 3) (39)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 50

(Modificazioni all'articolo 4)

1. (40)

2. (41)

Art. 51

(Modificazione all'articolo 5) (42)

Art. 52

(Sostituzione dell'articolo 6) (43)

Art. 53

(Sostituzione dell'articolo 7) (44)

Art. 54

(Modificazione all'articolo 9) (45)

Art. 55

(Sostituzione dell'articolo 10) (46)

Art. 56

(Modificazione all'articolo 12) (47)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 57

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

Art. 58

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2003 e pluriennale 2003/2005, nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 59

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis) (48)

____________________________________

(01) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 1 recitava:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento dell'IRAP le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.".

(1) Il presente articolo, abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 73 della L.R. 4 agosto 2009, n. 30, ha cessato di avere vigore dal 1° gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Vincolo di destinazione dell'avanzo di amministrazione - obiettivo programmatico 2.2.1.04)

1. A decorrere dall'anno 2003, l'ammontare delle risorse destinate al settore "Interventi in conseguenza di eventi calamitosi" - obiettivo programmatico 2.2.1.04 - è aumentato della quota derivante dalle economie realizzate nell'esercizio precedente sugli stanziamenti dei capitoli ricompresi nello stesso obiettivo programmatico.".

(1a) Aggiunge il comma 4bis all'art. 26 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(2) Aggiunge il comma 4ter all'art. 26 della L.R. 20 giugno 1996, n. 12.

(3) Sostituisce il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.

(3a) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 28 aprile 2003, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 5 recitava:

"5. Per l'aggiornamento, nel periodo 2003/2005, dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000; la spesa di euro 1.199.678 per l'anno 2003 e di euro 1.035.000 per l'anno 2004, già autorizzata a tale fine con la l.r. 38/2001, è rideterminata rispettivamente in euro 900.000 per l'anno 2004 e in euro 900.000 per l'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - cap. 21245 parz.).".

(4) Modifica il comma 1 dell'art. 93 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(5) Modifica il comma 1 dell'art. 120 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(5a) Articolo abrogato dal comma 4 dell'art. 24 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 14 recitava:

"(Disposizioni in materia di personale scolastico)

1. Gli stanziamenti destinati annualmente al finanziamento dei fondi di istituzione scolastica e della retribuzione delle attività aggiuntive, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54705).

2. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale scolastico con qualifica dirigenziale, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54790).

3. Gli importi presenti sull'apposito fondo per i rinnovi contrattuali relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54785).

4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.2. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale direttivo e docente delle scuole regionali) del bilancio 2003 e successivi, delle risorse finanziarie necessarie a dare concreta attuazione ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale scolastico.".

(5b) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 4, della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"(Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza)

1. In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 54/1998, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, sono di competenza della Regione le funzioni amministrative relative alla stipulazione di convenzioni con istituzioni private e I.P.A.B. per la gestione di servizi socio assistenziali erogati presso strutture residenziali.".

(6) Sostituisce il comma secondo dell'art. 1 della L.R. 5 maggio 1983, n. 29.

(7) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 5 maggio 1983, n. 29.

(8) Aggiunge la lettera bbis) al comma primo dell'art. 3 della L.R. 5 maggio 1983, n. 29.

(9) Modifica il comma 3 dell'art. 33 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(10) Aggiunge il comma 7bis all'art. 33 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(11) Modifica il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(12) Sostituisce la rubrica dell'art. 46 della L.R. 27 agosto 1994, n. 64.

(13) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 24 giugno 2002, n. 11.

(14) Articoli abrogati dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

Nella formulazione originaria, i testi degli articoli 27 e 28 recitavano:

"(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica - canoni di locazione. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Le lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogate.".

"(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"2. Nei piani di vendita non devono essere inclusi edifici:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di recupero, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 457/1978, la cui ultimazione è intervenuta negli ultimi dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati a case parcheggio per la sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.".

(15) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 2, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3, a far data dal 1° aprile 2006

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 30 recitava:

"(Norme in materia di uso razionale dell'energia. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 62)

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è sostituito dal seguente:

"4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2002, gli edifici interessati dalle installazioni di cui al comma 1, lett. a) e b), devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento o comunque non oltre il dodicesimo mese successivo alla stessa. E' considerata equipollente all'abitabilità o agibilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 62/1993, è inserito il seguente:

"4bis. Sono considerati ammissibili anche gli interventi la cui documentazione di spesa risulta depositata agli atti dei competenti uffici della Regione alla data del 1° gennaio 2002, purché la richiesta di contributo sia presentata entro il 31 gennaio 2003.".

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 62/1993, è sostituito dal seguente:

"5. Le installazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), realizzate in fabbricati di nuova costruzione, sono considerate ammissibili a contributo purché effettuate prima della scadenza della concessione edilizia.".".

(18) Aggiunge la lettera cbis) al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(19) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 42.

(20) Sostituisce il comma 4 dell'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(20a) Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 17 aprile 2007, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 34 recitava:

"(Reviviscenza degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), limitatamente alla parte in cui dispone l'abrogazione degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/1997. A decorrere dalla medesima data vigono nuovamente gli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della l.r. 39/1975, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 aprile 1989, n. 22.".

(21) Sostituisce l'art. 1 della L.R. 7 agosto 1986, n. 46.

(21a) Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 37 recitava:

"(Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. Interventi in materia di edilizia universitaria)

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio), la Giunta regionale è autorizzata a cedere in proprietà a titolo gratuito all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, con clausola di divieto di alienazione e con vincolo di destinazione per gli scopi istituzionali dell'Università, l'immobile di proprietà regionale denominato "Ex centrale del latte" situato in via Piccolo S. Bernardo ad Aosta, distinto a Catasto con i numeri 164 e 175 del Foglio 27 di Aosta, al fine di realizzarvi strutture edilizie ritenute necessarie ed adeguate per lo svolgimento dell'attività didattica, amministrativa e di ricerca nonché per il corretto esercizio delle competenze in materia di diritto allo studio di competenza dell'Università stessa.

2. Con convenzione da stipulare con l'Università entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce tutte le condizioni relative alla cessione dell'area e dell'immobile sopra descritto nonché alla realizzazione ed all'uso delle strutture da realizzare in attuazione della delega di funzioni prevista dall'articolo 7 della l.r. 25/2001.".

(22) Articolo abrogato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 25 maggio 2015, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 39 recitava:

"(Museo regionale di Scienze Naturali. Modificazione alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), è aggiunto il seguente:

"1bis. Alle spese di manutenzione straordinaria si provvede mediante apposito stanziamento del bilancio della Regione, autorizzato con legge finanziaria, previo impegno al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trent'anni da parte del Comune di Saint-Pierre, proprietario dell'immobile.".".

(23) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 40 recitava:

"(Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 37)

1. L'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 (Disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Atti soggetti ad approvazione della Giunta regionale)

1. Sono soggetti all'approvazione preventiva da parte della Giunta regionale i seguenti atti dell'ARPA :

a) bilancio di previsione;

b) assestamenti e variazioni di bilancio;

c) conto consuntivo;

d) modifiche della pianta organica.

2. Gli atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale non possono essere dichiarati immediatamente eseguibili.".

2. L'articolo 9 della l.r. 37/1997 è sostituito dal seguente:

Art. 9

(Invio degli atti)

1. Tutti gli atti dell'ARPA sono inviati, per conoscenza, entro dieci giorni dall'adozione, al Collegio dei revisori dei conti di cui al Capo III della l.r. 41/1995.

2. Entro il termine di cui al comma 1, inoltre, l'ARPA provvede ad inviare alla struttura regionale competente un elenco riportante l'oggetto dei provvedimenti adottati dal Direttore generale. E' facoltà della Regione richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco, copia integrale di provvedimenti.".

3. L'articolo 10 della l.r. 37/1997 è abrogato.

4. L'articolo 11 della l.r. 37/1997 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Vigilanza sull'attività e sui risultati di gestione)

1. L'attività ed i risultati di gestione dell'ARPA sono soggetti alla vigilanza della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, entro il mese di novembre di ogni anno, la Giunta regionale approva gli obiettivi tecnici, gestionali e amministrativi che devono essere raggiunti dall'ARPA nell'anno successivo. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avviene entro il bimestre successivo alla fine di ogni anno solare, sulla base dei criteri definiti con la deliberazione di approvazione degli obiettivi. Il raggiungimento degli obiettivi costituisce altresì elemento di valutazione dell'attività del Direttore generale anche ai fini dell'attribuzione del compenso aggiuntivo previsto dal contratto di lavoro.".".

(26) Modifica il comma 2 dell'art. 31 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(27) Sostituisce il comma 3 dell'art. 37 della L.R. 25 gennaio 2000, n. 5.

(28) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 25 ottobre 1982, n. 70.

(29) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 25 ottobre 1982, n. 70.

(30) Articolo abrogato dal comma 9 dell'art. 19 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 aggiungeva il comma 2bis all'art. 36 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Il comma 2 sostituiva l'art. 37 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Il comma 3 modificava il comma 2 dell'art. 39 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

Il comma 4 abrogava il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/1995.

(33) Sostituisce il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30.

(34) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30.

(35) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(36) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 20 dicembre 1991, n. 77.

(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 21 luglio 1997, n. 27.

(38) Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 21 luglio 1997, n. 27.

(38a) Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 48 recitava:

"(Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola)

1. A decorrere dall'anno 2003, il venti per cento del contributo annuo assegnato alla Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola, denominata "Institut agricole régional", di cui alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 maggio 1997, n. 18, è destinato al finanziamento delle attività di diffusione dei risultati derivati dalla sperimentazione, previste dall'articolo 2, comma primo, lettera aquater), della l.r. 12/1982.".

(39) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 19 gennaio 2000, n. 3.

(40) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(41) Sostituisce il comma 2 dell'art. 4 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(42) Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(43) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(44) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(45) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(46) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(47) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8 settembre 1999, n. 28.

(48) L'allegato A è modificato dall'art. 4 della L.R. 28 aprile 2003, n. 13.