Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 10 dicembre 2010, n. 41

Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2011/2013.

(B.U. 28 dicembre 2010, n. 53)

INDICE

Art. 1 - Bilancio di previsione per il triennio 2011/2013

Art. 2 - Quadro generale riassuntivo

Art. 3 - Ammontare presunto dei residui attivi e passivi

Art. 4 - Previsioni di cassa

Art. 5 - Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard

Art. 6 - Accensione di prestiti

Art. 7 - Istituzione di nuove unità previsionali di base

Art. 8 - Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio

Art. 9 - Allegati al bilancio di previsione

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1

(Bilancio di previsione per il triennio 2011/2013)

1. E' approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, allegato alla presente legge, nell'importo complessivo di euro 1.729.920.000 per l'anno 2011, euro 1.689.520.000 per l'anno 2012 ed euro 1.676.520.000 per l'anno 2013.

Art. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il triennio 2011/2013, allegato alla presente legge, che indica il riepilogo delle entrate ripartite per titoli e il riepilogo delle spese ripartite per funzioni-obiettivo.

Art. 3

(Ammontare presunto dei residui attivi e passivi)

1. L'ammontare presunto dei residui con riferimento ai volumi complessivi del bilancio al 31 dicembre 2010, è determinato in euro 800.000.000 per i residui attivi ed in euro 1.080.000.000 per i residui passivi.

Art. 4

(Previsioni di cassa)

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento per l'anno 2011 è fissato in euro 1.680.000.000.

Art. 5

(Ripartizione tra diversi settori di destinazione degli interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico e architettonico del borgo di Bard)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), l'autorizzazione di spesa di annui euro 100.000 per ciascuno degli anni finanziari 2011, 2012 e 2013, iscritta nell'UPB 1.7.3.20 "Contributi per investimenti per i beni culturali" dello stato di previsione delle spese, è così ripartita:

a) acquisizione da parte del Comune di immobili:

1) anno 2011 euro 25.000;

2) anno 2012 euro 25.000;

3) anno 2013 euro 25.000;

b) concorso nelle spese di restauro e recupero di immobili:

1) anno 2011 euro 50.000;

2) anno 2012 euro 50.000;

3) anno 2013 euro 50.000;

c) interventi pilota su immobili di proprietà privata e pubblica:

1) anno 2011 euro 25.000;

2) anno 2012 euro 25.000;

3) anno 2013 euro 25.000.

Art. 6

(Accensione di prestiti)

1. Per il finanziamento di spese per investimento la Giunta regionale è autorizzata a contrarre, per l'anno finanziario 2011, uno o più prestiti, a medio o lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 173.545.000 ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a venticinque anni (UPB 1.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine).

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 5.306.200 per l'anno 2011, euro 11.120.000 per l'anno 2012 ed euro 11.115.000 per l'anno 2013, trova copertura per la quota interessi nella UPB 1.15.1.10 "Oneri per interessi" e per la quota capitale nella UPB 1.15.1.30 "Quota capitale per ammortamento mutui" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2011/2013 e alle corrispondenti UPB dei bilanci successivi.

Art. 7

(Istituzione di nuove unità previsionali di base)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2011/2013, con proprie deliberazioni, le variazioni necessarie per l'istituzione di nuove unità previsionali di base sia per la gestione dei residui sia per la gestione degli stanziamenti di competenza di risorse assegnate con atto amministrativo.

Art. 8

(Variazioni concernenti autorizzazioni di spesa relative a leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale del bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio disposte da leggi regionali entrate in vigore dopo la presentazione al Consiglio regionale e la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista nel medesimo.

Art. 9

(Allegati al bilancio di previsione)

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per il triennio 2011/2013:

a) Allegato n. 1/A: Stanziamenti di competenza delle spese correnti e relativi finanziamenti;

b) Allegato n. 1/B: Stanziamenti di competenza delle spese di investimento e relativi finanziamenti;

c) Allegato n. 2/A: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali (parte corrente);

d) Allegato n. 2/B: Elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di investimento della finanza locale;

e) Allegato n. 3: Elenco delle garanzie fideiussorie principali o sussidiarie prestate dalla Regione;

f) Allegato n. 4: Quadro dimostrativo dell'equilibrio economico del bilancio.

Art. 10

(Entrata in vigore) (*)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Allegati (Omissis)

(*) Il presente articolo era stato erroneamente pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 53 del 28 dicembre 2010 nel modo seguente: "1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.". Si veda l'errata corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1 del 4 gennaio 2011.