Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 - Testo vigente

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20

Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9.

(B.U. 21 luglio 2009, n. 29)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Definizioni

CAPO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ACUSTICO

Art. 4 - Criteri per la classificazione acustica

Art. 5 - Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica

Art. 6 - Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico

Art. 7 - Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture

Art. 8 - Piani di risanamento acustico delle imprese

Art. 9 - Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico

CAPO III

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Art. 10 - Relazione di previsione di impatto acustico

Art. 11 - Relazione di valutazione previsionale del clima acustico

Art. 12 - Tecnico competente in acustica ambientale

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 - Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee

Art. 14 - Vigilanza e controllo

Art. 15 - Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Osservatorio acustico regionale

Art. 17 - Diritti di istruttoria

Art. 18 - Disposizioni finanziarie

Art. 19 - Abrogazione

Art. 20 - Disposizioni transitorie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni per la tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo volte a:

a) adeguare alla realtà locale i principi di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

b) prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore ambientale originato da sorgenti artificiali;

c) tutelare l'ambiente sonoro naturale, considerato come risorsa e parte integrante del paesaggio;

d) assicurare il monitoraggio dei livelli di rumorosità ambientale e di esposizione della popolazione;

e) assicurare l'informazione ai cittadini in merito al rumore ambientale e ai suoi effetti.

2. La presente legge definisce inoltre:

a) i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, nonché le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia;

c) le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

d) le procedure e i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento acustico;

e) i criteri e le condizioni per l'individuazione di valori limite inferiori per le aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico;

f) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

g) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico;

h) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Art. 2

(Competenze)

1. Spetta alla Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definire, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprie deliberazioni:

a) gli ulteriori criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio e la procedura per la loro approvazione;

b) i criteri per la predisposizione della mappatura del territorio, i casi nei quali deve provvedersi alla predisposizione dei piani di risanamento comunali e delle imprese e la procedura per la loro approvazione, nonché i criteri e le modalità per la predisposizione dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di interesse regionale e comunale;

c) le modalità per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico da attuare nel territorio regionale e i criteri di finanziamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9;

d) i casi, i criteri e le modalità semplificate per la predisposizione della relazione di previsione di impatto acustico, di valutazione previsionale del clima acustico e di impatto acustico, tenuto conto dei soggetti coinvolti e della rilevanza dell'attività svolta;

e) le modalità di presentazione e i contenuti delle domande per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività temporanee;

f) i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività utile svolta nel settore dell'acustica dai soggetti richiedenti il titolo di tecnico competente in acustica ambientale, nonché della documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività in modo non occasionale;

g) i criteri tecnici di dettaglio per l'individuazione delle aree meritevoli di particolare tutela acustica per le quali stabilire valori limite inferiori a quelli definiti dalla normativa vigente, nonché per la delimitazione delle aree remote di alta montagna da inserire in una specifica classe;

h) i criteri tecnici per determinare le modalità di intervento nel caso in cui i valori limite per le infrastrutture stradali ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero, per determinare i casi in cui, sulla base di valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si renda opportuno procedere ad interventi diretti sui ricettori o, tenuto conto della situazione locale, non sia necessario intervenire;

i) la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ai sensi dell'articolo 17.

2. Spetta inoltre alla Regione:

a) l'approvazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;

b) il rilascio dell'attestato di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;

c) l'istituzione, presso l'ARPA, dell'Osservatorio acustico regionale.

3. Nel rispetto della normativa statale vigente e fatte salve le competenze regionali di cui al comma 1, spetta al Comune di Aosta e agli altri Comuni, anche in forma associata attraverso le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

a) provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio in relazione alle classi di destinazione d'uso;

b) provvedere alla redazione ed approvazione del piano di risanamento acustico e, ove previsto, del piano di miglioramento acustico;

c) provvedere alle attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA;

d) determinare i casi e i criteri di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di particolari attività, in considerazione della natura occasionale o della durata limitata delle stesse.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) classificazione acustica: suddivisione del territorio in zone acustiche omogenee nelle quali siano applicabili determinati valori limite per il rumore ambientale, in relazione all'uso del territorio;

b) impatto acustico: effetti sonori prodotti o indotti in una determinata porzione di territorio dall'insediamento di infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni che utilizzano sorgenti sonore e producono emissioni di rumore in ambiente esterno, all'interno di abitazioni e edifici circostanti, ovvero inducono con la loro presenza variazioni nella rumorosità ambientale prodotta da altre sorgenti;

c) clima acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio o per aree interessate da uno o più edifici singoli, nei casi previsti dall'articolo 11, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, naturali e artificiali.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ACUSTICO

Art. 4

(Criteri per la classificazione acustica)

1. Ai fini dell'applicazione dei valori di riferimento stabiliti dalla normativa vigente, la classificazione acustica del territorio tiene conto delle classi di destinazione d'uso indicate nella tabella A, nonché degli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale.

2. La classificazione acustica costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata, al fine di armonizzare le destinazioni d'uso e le modalità di sviluppo del territorio con le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

3. Le modifiche e le varianti al piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG) o agli strumenti urbanistici attuativi, anche derivanti da procedure speciali, comportano la verifica di coerenza con la classificazione acustica e, qualora necessario, la revisione della medesima.

4. I regolamenti edilizi e le norme di attuazione dei PRG o degli strumenti urbanistici attuativi, qualora in contrasto con le disposizioni derivanti dalla classificazione acustica, sono oggetto di adeguamento nei modi e con le procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 5

(Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica)

1. Entro il 31 dicembre 2009, i Comuni trasmettono la proposta del piano di classificazione acustica alle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente e all'ARPA per i pareri di competenza, da rilasciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta completa di tutta la documentazione.

2. La proposta del piano di classificazione acustica è trasmessa contestualmente anche ai Comuni limitrofi per l'acquisizione del parere in ordine alla classificazione delle aree confinanti. Tale parere è espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta e, in caso di inerzia, il Comune richiedente ne prescinde.

3. Acquisiti i pareri di cui ai commi 1 e 2, la proposta del piano di classificazione acustica è adottata dal Comune entro sessanta giorni dal ricevimento dei medesimi e, in seguito, depositata presso la segreteria comunale in visione al pubblico per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque può presentare le proprie osservazioni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'albo del Comune.

4. Il Comune approva definitivamente il piano di classificazione acustica entro novanta giorni dall'adozione di cui al comma 3; la deliberazione di approvazione tiene conto dei pareri di cui ai commi 1 e 2 e motiva le determinazioni assunte, anche in relazione alle osservazioni presentate ai sensi del comma 3.

5. I Comuni già dotati del piano di classificazione acustica alla data dell'11 maggio 2006 adeguano il medesimo a quanto definito dalla presente legge e agli ulteriori criteri tecnici di dettaglio definiti dalla Giunta regionale, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

6. In caso di mancata predisposizione o adeguamento del piano di classificazione acustica entro i termini previsti, il Presidente della Regione assegna al Comune inadempiente un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica e di ambiente ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA, provvede in via sostitutiva. Le spese sono poste a carico del Comune inadempiente.

Art. 6

(Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico)

1. I piani comunali di risanamento acustico sono predisposti nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Al fine della verifica di eventuali casi di superamento dei valori di attenzione stabiliti dalla normativa vigente, i Comuni possono avvalersi dell'assistenza e della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'articolo 16.

2. Al fine di perseguire i valori di qualità definiti dalla normativa vigente, i Comuni possono dotarsi di piani di miglioramento acustico.

3. L'approvazione dei piani di risanamento acustico, se del caso, costituisce variante non sostanziale al piano regolatore comunale e contiene gli elaborati tecnici necessari alla corretta individuazione della variante medesima.

4. I piani comunali di risanamento acustico recepiscono, per le parti di competenza territoriale di ogni Comune, i piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'articolo 7, predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture e i piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7

(Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture)

1. I piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente agli aspetti metodologici di effettuazione dei rilievi e alla valutazione previsionale degli impatti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

2. Al fine della predisposizione del piano di cui al comma 1, le società e gli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture verificano i valori di riferimento previsti dalla normativa vigente e ne assicurano l'effettivo rispetto.

3. Per quanto riguarda le infrastrutture di interesse regionale e comunale si provvede con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b).

Art. 8

(Piani di risanamento acustico delle imprese)

1. Entro sei mesi dall'approvazione o dall'adeguamento dei piani comunali di classificazione acustica, le imprese verificano il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente, anche avvalendosi della consulenza dell'Osservatorio acustico regionale di cui all'articolo 16.

2. Nell'ambito dei compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14, qualora il Comune verifichi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, fatte salve le sanzioni previste, ordina alle imprese la cui attività determina emissioni sonore nell'ambiente circostante di adeguarsi ai limiti di legge entro sei mesi dall'accertamento o di predisporre, entro il medesimo termine, un piano di risanamento acustico che preveda l'adeguamento ai limiti di legge entro trenta mesi dall'approvazione del medesimo.

3. I piani di risanamento acustico predisposti dalle imprese sono soggetti:

a) al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità del piano di risanamento acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

b) all'acquisizione dei pareri delle strutture regionali interessate per il tramite della struttura regionale competente in materia di ambiente;

c) all'approvazione da parte dei Comuni interessati, relativamente agli aspetti di compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e all'uso del territorio in atto.

Art. 9

(Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentito il Consiglio permanente degli enti locali, approva il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

2. La proposta di piano è predisposta dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di urbanistica e con l'ARPA.

3. Sulla base dei piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 6, il piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico definisce il quadro complessivo degli interventi di bonifica da attivare, con l'indicazione di quelli di competenza regionale e dei relativi costi.

4. I criteri di priorità per il finanziamento degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano, definiti dalla Giunta regionale, tengono conto, in particolare:

a) dell'entità del superamento dei valori limite;

b) dell'entità della popolazione esposta al rumore;

c) della presenza di recettori sensibili;

d) delle risorse eventualmente derivanti da trasferimenti dello Stato e di quelle eventualmente stanziate dalla Regione.

5. Nell'ambito degli interventi individuati nel piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, la Regione può promuovere e finanziare studi e ricerche finalizzati ad una riduzione della rumorosità emessa da sorgenti sonore specifiche aventi particolare impatto sul territorio regionale.

CAPO III

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

Art. 10

(Relazione di previsione di impatto acustico)

1. Nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, ovvero su richiesta dei Comuni, la relazione di previsione di impatto acustico è predisposta per gli interventi di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2. La relazione di previsione di impatto acustico è inoltre predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nell'ambito dei procedimenti finalizzati:

a) all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio relativo a impianti, immobili e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative;

b) all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti, immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

c) all'acquisizione dei titoli per l'esercizio di attività produttive.

3. Nei casi di cui al comma 2, la relazione di previsione di impatto acustico è prodotta contestualmente all'avvio del relativo procedimento.

4. La relazione di previsione di impatto acustico è comunque richiesta una sola volta, se nelle diverse fasi di realizzazione ed utilizzo dell'opera sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e non mutino le caratteristiche dell'intervento.

5. La relazione di previsione di impatto acustico, qualora i livelli di rumore superino i valori limite previsti dalla normativa vigente, contiene l'indicazione delle misure finalizzate alla riduzione delle emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6. Qualora la valutazione dei livelli di rumore evidenzi il superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, i proprietari o i soggetti gestori degli impianti, degli immobili o delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti, entro sei mesi dall'accertamento, ad adeguarsi ai limiti di legge o a predisporre il piano di risanamento acustico.

7. Nei casi di cui al comma 2, l'acquisizione dei titoli abilitativi ivi previsti è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della relazione di previsione di impatto acustico ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e alla compatibilità della stessa con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

(Relazione di valutazione previsionale del clima acustico)

1. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta nei casi e con le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d), per:

a) la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e di riposo;

b) la nuova edificazione attuata mediante piano urbanistico di dettaglio (PUD), escluse le zone territoriali di tipo A, prossime alle opere di cui all'articolo 10, comma 1;

c) la realizzazione di altre infrastrutture collocate in specifici ambiti individuati dal piano comunale di classificazione acustica.

2. La relazione di valutazione previsionale del clima acustico è predisposta contestualmente all'acquisizione del titolo abilitativo edilizio ed è subordinata al parere vincolante dell'ARPA, relativamente alla conformità della medesima ai criteri tecnici stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e alla compatibilità del clima acustico con la tipologia di insediamento da realizzare.

3. Qualora il clima acustico non sia compatibile con la tipologia di insediamento da realizzare, la relazione di valutazione previsionale del clima acustico prevede specifici interventi di mitigazione, anche mediante l'attuazione di adeguati accorgimenti progettuali.

Art. 12

(Tecnico competente in acustica ambientale)

1. I documenti tecnici che prevedono l'effettuazione di misurazioni, la verifica circa l'ottemperanza ai valori limite previsti dalla normativa vigente, la redazione dei piani di risanamento acustico e le relative attività di controllo sono redatti da un tecnico competente in acustica ambientale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13

(Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee)

1. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico al di fuori delle aree a ciò destinate dai piani comunali di classificazione acustica, qualora comporti l'impiego di macchinari o impianti rumorosi o, comunque, determini un impatto sonoro significativo sull'ambiente circostante, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta, prima dell'inizio dell'attività o della manifestazione, apposita domanda al Comune, corredata, ove previsto, di una relazione di previsione di impatto acustico.

3. I Comuni, sentita l'ARPA, possono concedere l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nell'autorizzazione possono essere contenute prescrizioni per la riduzione dell'impatto acustico sull'ambiente circostante.

4. In mancanza di comunicazione da parte del Comune di un motivato diniego entro quindici giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorizzazione si intende assentita, fermo restando l'obbligo da parte del soggetto richiedente di rispettare i livelli dichiarati di emissione sonora e di adottare le misure di contenimento indicate nella domanda.

Art. 14

(Vigilanza e controllo)

1. Fatte salve le competenze riconosciute dallo Stato agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e il Corpo forestale della Valle d'Aosta svolgono, avvalendosi della collaborazione tecnica dell'ARPA, le attività di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto dei limiti fissati dai piani di classificazione acustica comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.500 a euro 10.000.

2. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

3. Lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico in assenza dell'autorizzazione comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 5.500.

4. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 14.

5. Nei casi di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il responsabile della violazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ivi previste, deve porre in essere azioni di risanamento per il rispetto dei suddetti valori.

6. Nel caso di commissione di un'ulteriore violazione della medesima specie, commessa nell'arco di sei mesi dalla prima contestazione, esclusi i termini previsti per porre in essere le azioni di risanamento di cui al comma 5, l'esercizio dell'attività è sospesa dall'autorità competente sino all'avvenuto adeguamento.

7. Ai fini della sospensione di cui al comma 6, i soggetti che hanno accertato una delle violazioni di cui al presente articolo, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ne riferiscono per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Osservatorio acustico regionale)

1. La Regione istituisce presso l'ARPA l'Osservatorio acustico regionale.

2. L'Osservatorio è composto da rappresentanti:

a) dell'ARPA;

b) delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e di urbanistica;

c) del Consiglio permanente degli enti locali;

d) del dipartimento competente in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL).

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) monitora l'attuazione della presente legge, attraverso l'aggiornamento del catasto delle classificazioni acustiche comunali, la raccolta e l'ordinamento dei dati di rumorosità ambientale contenuti nelle mappature acustiche comunali e la raccolta dei piani di risanamento acustici comunali, delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture;

b) raccoglie sistematicamente informazioni sui livelli di rumorosità ambientale presenti sul territorio regionale e sull'esposizione della popolazione, attraverso programmi di misurazione sul territorio e idonei strumenti informatici di acquisizione ed elaborazione dei dati;

c) trasmette ai Comuni i dati rilevati di interesse locale;

d) raccoglie e aggiorna i dati rilevanti dal punto di vista delle emissioni sonore relative alle sorgenti presenti sul territorio regionale;

e) valida gli strumenti modellistici previsionali sulla base dei dati precedentemente acquisiti, tenuto conto delle particolarità geografiche del territorio regionale;

f) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori, nell'ambito del sistema informativo ambientale regionale;

g) predispone le informazioni richieste, in forma di indicatori su scala regionale, nell'ambito del sistema informativo ambientale statale;

h) svolge attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica ai Comuni e alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 17

(Diritti di istruttoria)

1. La Giunta regionale, fatta eccezione per l'attività svolta dall'Osservatorio acustico regionale, stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria posti a carico dei soggetti interessati per l'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti volti:

a) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di classificazione acustica;

b) alla predisposizione e all'approvazione dei piani di risanamento e di miglioramento acustico;

c) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di previsione di impatto acustico;

d) alla predisposizione e all'approvazione della relazione di valutazione previsionale del clima acustico;

e) al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee o di manifestazioni in luogo pubblico.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 6, e 9, comma 5, è determinato in annui euro 50.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 2.1.6.01 (Consulenze, incarichi e studi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di pari importo iscritte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.09 al capitolo 67364 (Contributi per interventi di demolizione di impianti per radiodiffusione televisiva e sonora e per telecomunicazioni e conseguente sistemazione paesaggistica).

4. Al finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dal piano regionale triennale di cui all'articolo 9 si provvede con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19

(Abrogazione)

1. La legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 (Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico), è abrogata.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi i corrispondenti provvedimenti attuativi della l.r. 9/2006, in quanto compatibili.

2. La presente legge si applica anche ai procedimenti già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della medesima.

ALLEGATI (Omissis)