Legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 31 03 1977

Bollettino ufficiale 26 4 1977 n. 4

Protezione della flora alpina.

Art. 1

Nel territorio della Regione sono soggette alla tutela della presente legge tutte le specie di flora erbacea e arbustiva spontanea locale nonché di muschi e licheni, la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale.

TITOLO I

(Divieti e limitazioni di raccolta - Disposizioni particolari)

Art. 2

Sono vietati la raccolta ed il danneggiamento delle specie di flora o parte di esse elencate nell’allegato 1 della presente legge.

Solo per motivi scientifico-didattici, e previa autorizzazione dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste, è consentita la raccolta delle specie di cui al precedente comma in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 3

È altresì vietata la raccolta di muschi e di licheni nonché di tutte le altre specie di flora spontanea non contemplate al precedente articolo 2, esclusa la raccolta delle specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare, che è disciplinata dalle norme del Titolo II della presente legge.

È tuttavia consentita, per ogni persona, la raccolta complessiva giornaliera di non più di mezzo chilogrammo di muschi e di licheni e di 6 assi fiorali (steli fioriferi) per ognuna delle specie di flora spontanea elencate nell’allegato 2 della presente legge. Il quantitativo globale raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare 1,5 chilogrammi di muschi e di licheni e 24 steli fioriferi delle specie comprese in detto elenco.

È altresì consentita, per ogni persona, la raccolta di un quantitativo non superiore a 20 steli fioriferi delle specie di flora erbacea e arbustiva spontanea non comprese negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. Il quantitativo globale massimo raccoglibile da gruppi composti di più di 3 persone non deve comunque superare gli 80 steli fioriferi per ogni specie.

Art. 4

Sono escluse dalla disciplina della presente legge le usuali operazioni agricole comportanti l’utilizzazione e il raccolto della copertura vegetale dei terreni agrari e la rottura di questi, preliminare alla semina e agli impianti, nonché le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura.

TITOLO II

(Disciplina della raccolta delle specie di flora officinale)

Art. 5

La raccolta a scopo commerciale delle specie di flora officinale elencate nell’allegato 3 della presente legge è di volta in volta autorizzata, a richiesta dell’interessato, dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste.

Per l’assenzio romano, detta autorizzazione può essere rilasciata anche dal Comandante la Stazione forestale competente per territorio.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, deve indicare: nome, cognome, data di nascita, occupazione ed indirizzo del richiedente, località di raccolta, specie vegetali interessate e relative quantità allo stato fresco. La domanda deve essere accompagnata dall’assenso scritto, autenticato da pubblico ufficiale, del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o del conduttore.

In caso di raccolta in Comuni compresi nella circoscrizione di due o più Stazioni forestali, sono rilasciate distinte autorizzazioni.

I coltivatori diretti, i proprietari o affittuari del fondo possono raccogliere, senza l’autorizzazione di cui al primo comma, soltanto i quantitativi di specie di flora officinale destinati esclusivamente all’uso familiare, nelle quantità indicate nell’elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Nell’autorizzazione alla raccolta di piante officinali saranno stabilite le condizioni necessarie al fine di assicurare l’osservanza della presente legge. L’autorizzazione viene concessa purché non porti al depauperamento delle specie vegetali oggetto della richiesta nelle località interessate.

A giudizio motivato del comandante della Stazione forestale, nella cui giurisdizione si svolge la raccolta, i quantitativi consentiti possono essere limitati ulteriormente a causa di condizioni climatiche e antropiche particolari che si verifichino posteriormente al rilascio dell’autorizzazione, con la sola eccezione di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente.

L’autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi. Di essa deve essere sempre munito chiunque effettui la raccolta, il quale deve esibirla, se richiesto, agli agenti preposti alla sorveglianza sull’applicazione della presente legge.

In casi particolari, qualora la raccolta possa comportare il danneggiamento dello stato del suolo, rendendone necessaria la rimessa in pristino, l’Assessore all’Agricoltura e Foreste può subordinare il rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di una cauzione, il cui importo viene fissato di volta in volta e versato alla Tesoreria regionale.

Art. 7

L’inosservanza, da parte del raccoglitore, delle limitazioni, prescrizioni e condizioni indicate nell’autorizzazione comporta l’immediata revoca ed il ritiro di questa e l’applicazione, nei confronti del contravventore, delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Chi sia incorso nella sanzione di cui al precedente comma non potrà ottenere altra autorizzazione per un periodo di due anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data della sentenza di condanna.

Art. 8

L’asportazione delle piante officinali di cui si utilizzano le parti aeree deve essere fatta mediante falcetti, forbici od altri consimili arnesi da taglio.

L’autorizzazione di raccolta di piante officinali può tuttavia consentire, purché siano rispettate le prescrizioni impartite per assicurare la sopravvivenza delle singole specie e la stabilità del suolo, l’asportazione della parte ipogea di alcune specie, quando essa ne sia la parte più utile e ricercata.

Art. 9

Chiunque trasporti nel territorio della Valle d’Aosta quantitativi di piante officinali, eccedenti quelli fissati per l’uso familiare nell’allegato 3 della presente legge, deve ottenere ed avere seco apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione forestale competente per zona, indicante le singole specie, i quantitativi, il luogo di provenienza e quello di destinazione, nonché il giorno e le ore concessi per effettuare il trasporto.

Chiunque trasporti o comunque detenga quantitativi provenienti da acquisto o da dono deve indicare i nominativi dei venditori o donatori per gli eventuali accertamenti.

Art. 10

Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno essere denunciate al competente Servizio forestale tutte le eventuali giacenze di flora spontanea officinale raccolta, da chiunque detenute, purché eccedenti i quantitativi indicati nell’allegato 3 della presente legge.

Trascorso tale termine, ogni ritrovamento, se non ne verrà provata la legittima provenienza, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.

TITOLO III

(Norme comuni)

Art. 11

Resta salvo, in ogni caso, il consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o del conduttore per la raccolta delle specie di flora contemplate nella presente legge.

Nessuna limitazione è posta al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento del fondo o al conduttore o ai familiari di questi, per la raccolta delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati, salvo quanto disposto dall’ultimo comma dell’articolo 5.

Art. 12

È comunque vietato il commercio di tutte le specie di flora protette ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le specie officinali raccolte su autorizzazione, nei limiti dei quantitativi indicati nelle autorizzazioni.

Art. 13

La raccolta delle specie di flora protette ai sensi della presente legge è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole.

Art. 14

L’estirpazione delle specie di flora protette ai sensi della presente legge, compresi i tuberi, le radici, i rizomi e gli stoloni, è vietata, fatto salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 8.

TITOLO IV

(Interventi per la protezione ecologica della flora)

Art. 15

Al fine di evitare eventuali infestazioni dello ambiente vegetale, l’Assessore all’Agricoltura e Foreste, su proposta del competente Servizio forestale, può vietare l’introduzione di specie non autoctone e la reintroduzione di specie localmente estinte, indipendentemente dalla localizzazione e dalla estensione di terreno interessato dalle suddette operazioni.

Art. 16

La Regione incoraggia e protegge l’attività delle associazioni il cui scopo sia la conservazione della natura senza fini di lucro.

Art. 17

L’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste, di concerto con l’Assessorato della Pubblica Istruzione, promuove con opportuni mezzi, la conoscenza ed il rispetto della flora spontanea della Valle d’Aosta e di tutti gli altri aspetti dell’ambiente naturale.

Per la più ampia divulgazione dell’oggetto della presente normativa, nelle tabelle allegate, per alcune specie, viene riportata, accanto al nome scientifico e alla denominazione italiana e francese, anche la denominazione locale.

TITOLO V

(Vigilanza e sanzioni)

Art. 18

Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge gli agenti regionali, del Comitato regionale della caccia, del Consorzio regionale della pesca e gli organi di polizia locale e, su richiesta del Presidente della Giunta, gli organi di pubblica sicurezza.

Art. 19

I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 3.000 per ogni esemplare di pianta e per ogni pulvino raccolti in violazione all’articolo 2;

b) L. 1.800 per ogni esemplare di fiore, per ogni pulvino e per ogni mezzo chilogrammo di muschio o lichene raccolti in violazione al secondo comma dell’articolo 3;

c) L. 1.200 per ogni esemplare di fiore e per ogni pulvino raccolti in violazione al terzo comma dell’articolo 3.

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, è soggetta a sanzione amministrativa di pari importo ogni singola violazione, concomitante o no, dei divieti di commercio, di raccolta da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole e di estirpazione di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

I contravventori alle norme di cui agli articoli 5, 8, 9 e 10 relativi alle piante officinali, sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

a) L. 90.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree essiccate o predisposte per l’essiccazione, escluse quelle di assenzio romano;

b) L. 30.000 al chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 per le parti aeree allo stato fresco, escluse quelle di assenzio romano;

c) L. 600 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio essiccato o predisposto per l’essiccazione;

d) L. 150 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di assenzio allo stato fresco;

e) L. 6.000 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, essiccata o predisposta per l’essiccazione;

f) L. 1.500 per ogni chilogrammo o sua frazione non inferiore a grammi 100 di parte ipogea, allo stato fresco.

I raccoglitori di specie di flora officinale a scopo commerciale e ad uso familiare che contravvengono al divieto di commercio, per i quantitativi che superano i limiti consentiti, di raccolta da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levar del sole e di estirpazione, di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, sono puniti, per ogni singolo divieto violato, con una sanzione amministrativa pari al 50 percento di quelle previste nei vari casi contemplati al terzo comma del presente articolo.

Art. 20

Chi nel periodo di due anni commetta due o più successive infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge, è escluso per due anni dalla concessione di autorizzazioni alla raccolta di piante officinali, a decorrere dalla data dell’ultimo verbale di accertamento o, in caso di opposizione, dalla data dell’ultima sentenza di condanna.

È sempre considerata come prima infrazione quella commessa dopo due anni dall’ultima condanna.

In ogni caso, le sanzioni amministrative previste nel precedente articolo sono maggiorate della metà o raddoppiate, a seconda che si tratti rispettivamente della prima o della seconda e successiva infrazione posteriore a quella iniziale del biennio.

Art. 21

Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni, qualora l’accertamento dell’infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

TITOLO VI

(Disposizioni finali e finanziarie)

Art. 22

La legge regionale 8 novembre 1956, n. 6, recante norme per la protezione della flora spontanea in Valle d’Aosta, è abrogata.

Sono fatte salve tutte le disposizioni statali e regionali non incompatibili con la presente legge.

Art. 23

I proventi di spettanza regionale di cui all’ultimo comma del precedente articolo 21, saranno introitati al capitolo 245 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 24

Per le finalità previste dal precedente articolo 17 è autorizzata la spesa annua di Lire 20 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 3346, che viene istituito nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 25

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 3346 " Spese per propaganda e interventi diretti per la protezione della natura " L. 30.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 2175 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. (Spese correnti - Allegato E) " L. 30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato n. 1

ELENCO PIANTE DI CUI ALL’ARTICOLO 2

ATTO ALLEGATO

ADIANTUM CAPILLUS - VENERIS L.

Polypodiaceae

Capelvenere

CHEILANTHES MARANTAE( L.) Domin

(NOTHOLAENA MARANTAE( L.) Desv.)

Polypodiaceae

Felce di Maranta

EPHEDRA HELVETICA CA Meyer

Ephedraceae

Efedra

LILIUM BULBIFERUM L.

Liliaceae

Giglio rosso

LILIUM MARTAGON L.

Liliaceae

Turbante di turco - Giglio Martagone - Riccio di dama TULIPA SYLVESTRIS L.

Liliaceae

Tulipano selvatico

NARCISSUS POETICUS L.

Amarillidaceae

Narciso

IRIS SIBIRICA L.

Iridaceae

Iris di palude

CAPHALANTHERA DAMASONIUM (Miller) DRUCE Orchidaceae

Cefalantera pallida

CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.

Orchidaceae

Pianella di Venere - Scarpetta della Madonna EPIPACTIS PALUSTRIS (Miller) Crantz Orchidaceae

Epipactis delle paludi

LYCHNIS ALPINA L. (VISCARIA ALPINA( L.) G. Don) Caryophyllaceae

Licnide Alpina - Viscaria alpina

CERASTIUM LINEARE All.

Caryophyllaceae

ACONITUM NAPELLUS L.

Ranunculaceae

Aconito napello

PAEONIA OFFICINALIS L. (PAEONIA PEREGRINA Mill.) Ranunculaceae

Peonia

CLEMATIS ALPINA( L.) Mill. (ATRAGENE ALPINA L.) Ranunculaceae

Clematide alpina - Vitalbino dei sassi AQUILEGIA ALPINA L.

Ranunculaceae

Aquilegia alpina

AQUILEGIA VULGARIS L.

Ranunculaceae

Amor nascosto

DELPHINIUM ELATUM L.

Ranunculaceae

Speron di cavaliere - Definio alto

AETHIONEMA THOMASIANUM J. Gay

Cruciferae

MATTHIOLA TRISTIS( L.) R. Br. var. PEDEMONTANA (Conti)

Cruciferae

POTENTILLA GRAMMOPETALA Moretti

Rosaceae

POTENTILLA PENSYLVANICA L. SSp. SAGUISORBIFOLIA (Favre)

Rosaceae

ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br. Bl. var. ALOPECURUS ( Pall.) Fiori

(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES auct. var. ALOPECURUS ( Pall.) Fiori)

Leguminosae

Coda di volpe

ASTRAGALUS CENTROALPINUS Br. Bl. SAUSSUREANUS Pamp.)

(ASTRAGALUS ALOPECUROIDES( Pall.) Fiori var. SAUSSUREANUS Pamp.)

Leguminosae

Coda di volpe

DICTAMNUS ALBUS L.

Rutaceae

Frassinella

VIOLA PINNATA L.

Violaceae

Viola pennata

Violetta.

DAPHNE MEZEREUM L.

Thymelaeaceae

Fior di stecco - Mezereo - Fiore delle vipere PRIMULA PEDEMONTANA Thomas

Primulaceae

Primula Pedemontana

ANDROSACE ALPINA Lam. (ANDROSAGE GLACIALIS Hoppe) Primulaceae

Androsace Alpina - A. dei ghiacciai

CORTUSA MATTHIOLI L.

Primulaceae

Cortusa di Matthioli

CYCLAMEN PURPURASCENS Mill. (cyclamen europaeum L.) Primulaceae

Ciclamino - Pan porcino

ERITRICHIUM NANUM( All.) Schrader (MYOSOTIS NANA - All.) Borraginaceae

Miosotite nano - Eritrichio nano - Orecchia di topo canuta LINNAEA BOREALIS L.

Caprifoliaceae

Linnea boreale

CAMPANULA ALLIONI Vill.

Campanulaceae

Campanula di Allioni

Campanula.

CAMPANULA THYRSOIDES L.

Campanulaceae

Campanula Tirsoide - Campanula gialla

CARLINA ACAULIS L.

Compositae

Carlina

Chardon

CENTAUREA RHAPONTICA L.

Compositae

Centaurea - Carciofo selvatico

Allegato n. 2

ELENCO DELLE PIANTE DI CUI AL 1+ COMMA DELL’ARTICOLO 3 ATTO ALLEGATO

ARUM ITALICUM Miller

Araceae

Aro - Azaro - Gigaro

STIPA PENNATA L.

Graminaceae

Indovinatempo

ASPHODELUS ALBUS Miller

Liliaceae

Asfodelo bianco

CONVALLARIA MAJALIS L.

Liliaceae

Mughetto - Giglio delle convalli

PARADISIA LILIASTRUM( l.) Bertol (ANTHERICUM LILIASTRUM -( L.) Liliaceae

Giglio di monde - Paradisia

CEPHALANTHERA RUBRA( L.) Rich.

Orchidaceae

Cefalantera rossa

NIGRITELLA NIGRA( L.) Rchb. (NIGRITELLA ANGUSTIFOLIA Rchb)

Orchidaceae

Nigritella - Vaniglia d’Alpe - Morettina

LYCHNIS FLOS JOVIS( L.) Desr.

Caryofillaceae

Fior di Giove

ACONITUM LYCOCTONUM Koch (ACONITUM VULPARIA Rchb.) Aconito giallo

PULSATILLA ALPINA( L.) Delarbre SSp. SULPHUREA

( DC) A. & G. (ANEMONE SULPHUREA L.) Ranunculaceae

Anemone solforosa

PULSATILLA VERNALIS( L.) Miller (ANEMONE VERNALIS L.)

Ranunculaceae

Anemone di primavera

PULSATILLA HALLERI( All.) Willd. (ANEMONE HALLERI All.)

Ranunculaceae

Anemone di Haller

PULSATILLA VULGARIS( L.) Miller (ANEMONE PULSATILLA L.)

Ranunculaceae

Anemone comune

GENTIANA ASCLEPIADEA L.

Gentianaceae

Genziana asclepiade

GENTIANA BAVARICA L.

Gentianaceae

Genziana della Baviera - Genzianella tardiva GENTIANA BRACHYPHYLLA Vill.

Gentianaceae

Genzianella a foglie corte

GENTIANA KOCHIANA Perr. et Song. Gentianaceae

Genziana di Koch

GENTIANA PUNCTATA L.

Gentianaceae

Genziana punteggiata - Genziana puntata MENYANTHES TRIFOLIATA L.

Gentianaceae

Trifoglio fibrino - Trifoglio d’acqua KENTRANTHUS RUBER( L.) DC

Valerianaceae

Valeriana rossa

ARNICA MONTANA L.

Compositae

Arnica

LEONTOPODIUM ALPINUM Cass.

Compositae

Stella alpina - Fior di roccia

Allegato n. 3

Testo Ufficiale

Elenco delle piante officinali spontanee

Nome volgare della pianta Adonidi, nome botanico Adonis spec. var., parti usate piante intere, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Angelica, nome botanico Angelica Archangelica L., parti usate semi e radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Artemisia, nome botanico Artemisia vulgaris L., parti usate foglie, fiori, radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Assenzio gentile, nome botanico Artemisia pontica L., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Assenzio maggiore, nome botanico Artemisia absinthium L., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Assenzio pontico alpino, nome botanico Artemisia vallesiaca All., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 1.

Nome volgare della pianta Assenzio romano, nome botanico V. Assenzio maggiore, parti usate parti aeree, quantitativo di droga detenibile per uso familiare nessuno.

Nome volgare della pianta Bardana, nome botanico Lappa major DC, parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Belladonna, nome botanico Atropa Belladonna L., parti usate foglie, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Brionia, nome botanico Bryonia dioica Iacq., parti usate radici, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Calamo aromatico, nome botanico Acorus calamus L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Camomilla comune, nome botanico Matricaria Chamomilla, parti usate fiori, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Cardosanto,nome botanico Carbenia benedicta BH, parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Centaurea minore, nome botanico Erytraea Centaurium Pers., parti usate erba fiorita, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Cicuta maggiore, nome botanico Conium Maculatum L., parti usate foglie, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Colchico, nome botanico Colchicum autumnale L., parti usate bulbi e semi, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Coloquintide, nome botanico Citrullus Colocynthis Schrad., parti usate frutti, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare gr. 500.

Nome volgare della pianta Digitale, nome botanico Digitalis purpurea L., parti usate foglie, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Dulcamara, nome botanico Solanum dulcamara L., parti usate stipiti, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare nessuno.

Nome volgare della pianta Elleboro bianco, nome botanico Veratrum album l., parti usate radici, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Enula Campana, nome botanico Inula Helenium L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2. Nome volgare della pianta Erba rota, nome botanico Achillea Herba - rota All., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 1.

Nome volgare della pianta Farfara, nome botanico Tussilago Farfara L., parti usate fiori, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Fellandrio, nome botanico Oenanthe Phellandrium L., parti usate semi, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare gr 500.

Nome volgare della pianta Frangula, nome botanico Rhamnus Frangula L., parti usate corteccia del fusto, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare gr. 500.

Nome volgare della pianta Frassino da manna, nome botanico Fraxinus spec. var., parti usate manna, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Genepì, nome botanico Artemisia Mutellina will. o Artemisia spicata wulf. o Artemisia glacialis L. o Artemisia nana Gaud, parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 0,500.

Nome volgare della pianta Genziana, nome botanico Gentiana lutea L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Giusquiamo, nome botanico Hyosciamus niger L., parti usate foglie, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Imperatoria, nome botanico Peucedanum Ostruthium Kock, parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Issopo, nome botanico Hissopus officinalis L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Iva, nome botanico Achillea moschata L., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 1.

Nome volgare della pianta Lavanda Vera, nome botanico Lavandula officinalis Chaix, parti usate sommità fiorite, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Lavanda spigo, nome botanico Lavandula latifolia will., parti usate sommità fiorite, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Licopodio, nome botanico Lycopodium clavatum L., parti usate spore, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 0,500.

Nome volgare della pianta Limonella, nome botanico Dictamnus albus L., parti usate sommità fiorite, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Liquirizia, nome botanico Glycyrrhiza glabra L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Melissa, nome botanico Melissa officinalis L., parti usate foglie e sommità fiorite, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Pino mugo, nome botanico Pinus pumilio Hanck, parti usate rametti, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Psillio, nome botanico Plantago Psylium L., parti usate semi, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Polio montano, nome botanico Teucrium montanum L., parti usate parti aeree, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.

Nome volgare della pianta Sabina, nome botanico Juniperus Sabina L., parti usate rametti, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico. Nome volgare della pianta Saponaria, nome botanico Saponaria officinalis L., parti usate foglie e radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Scilla marittima, nome botanico Urginea maritima Bak, parti usate bulbi, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Spincervino, nome botanico Rhamnus Cathartica L., parti usate frutti, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 0,500.

Nome volgare della pianta Stafisagria, nome botanico Delphinium Staphysagria L., parti usate semi, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 1.

Nome volgare della pianta Stramonio, nome botanico Datura Stramonium L., parti usate foglie, pianta esclusa dall’uso familiare per il suo alto potere tossico.

Nome volgare della pianta Tanaceto, nome botanico Tanacetum vulgare L., parti usate fiori, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Tarassaco, nome botanico Taraxacum officinalis L., parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 5.

Nome volgare della pianta Tiglio, nome botanico Tila species, parti usate fiori, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Timo volgare, nome botanico Thimus vulgaris L., parti usate erba fiorita, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 10.

Nome volgare della pianta Valeriana, nome botanico Valeriana officinalis, parti usate radici, quantitativo di droga secca detenibile per uso familiare Kg. 2.