Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 - Testo vigente

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

(B.U. 27 dicembre 2006, n.53)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Art. 2 - Definizione di attività agrituristiche

Art. 3 - Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Art. 4 - Elenco degli operatori agrituristici

Art. 5 - Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici

Art. 6 - Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici

Art. 7 - Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità

Art. 8 - Attestato di complementarità

Art. 9 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale

Art. 10 - (omissis)

Art. 11 - Chiusura temporanea

Art. 12 - Obblighi

Art. 13 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica

Art. 14 - Addetti all'attività agrituristica

Art. 15 - Requisiti igienico-sanitari

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Art. 16 - Iniziative agevolabili

Art. 17 - Agevolazioni

Art. 18 - Domande per la concessione delle agevolazioni

Art. 19 - Vincolo di destinazione

Art. 20 - Revoca delle agevolazioni

Art. 21 - (Omissis)

Art. 22 - Divieto di cumulo

CAPO V

DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Art. 23 - Disposizioni urbanistiche

Art. 24 - Accessibilità alle strutture

Art. 25 - Cartelli indicatori (38b)

Art. 26 - Classificazione delle aziende agrituristiche

Art. 27 - Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 28 - Trattamento dei dati

Art. 29 - Vigilanza

Art. 30 - Sanzioni

Art. 31 - Abrogazioni

Art. 32 - Fondo di rotazione

Art. 33 - Gestione del fondo di rotazione

Art. 34 - Disposizioni finanziarie

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

a) favorire lo sviluppo e il riequilibro del territorio agricolo;

b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;

e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;

f) valorizzare i prodotti agricoli locali;

g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;

h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art. 2

(Definizione di attività agrituristiche)

1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione e di mezza pensione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti; (1)

b) ristorazione mediante:

1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale l'acqua e i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne; (2)

2) degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);

d) (2d)

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

2. (2e)

Art. 3

(Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività)

1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, devono:

a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima;

b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);

c) essere ubicate nel centro aziendale.

2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d); (2a)

b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, compresi quelli degli ospiti delle camere; (2b)

c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi, con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d); (2c)

d) sessanta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti medi giornalieri, calcolati su base mensile, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche. (3)

4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 3, lettera d). (4)

5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.

5bis. Nei pressi di strutture agrituristiche possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan, per un massimo di nove persone ospitate, alle quali siano riservati un servizio igienico, una doccia e un lavabo. (4a)

5ter. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, a tutte le aziende agricole, che già non siano scritte nell'elenco degli operatori agrituristici, è consentito proporre la degustazione dei soli prodotti aziendali, accompagnati da pane e vino del territorio, a un massimo di venti persone al giorno, per la cui presentazione e somministrazione sono consentiti l'uso della cucina dell'abitazione e l'impiego unicamente di stoviglie monouso in materiale biodegradabile e compostabile, con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario di cui all'articolo 30bis del decreto legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 98/2013. (4b)

6. (5)

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Art. 4

(Elenco degli operatori agrituristici)

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della Giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 7; (6)

c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) devono essere posseduti da tutti i soci e il requisito di cui al comma 2, lettera b), dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica. (7)

Art. 5

(Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici)

1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata. (8)

1bis. La capacità ricettiva relativa a ciascuna azienda è definita dalla struttura competente nell'attestato di complementarietà di cui all'articolo 8, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2. (9)

2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata. (10)

3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone l'iscrizione nell'elenco entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione all'interessato. (11)

4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Art. 6

(Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici)

1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione sono cancellati dall'elenco di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è disposta dal dirigente della struttura competente ed è comunicata allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico, per gli adempimenti di cui all'articolo 13. (12)

Art. 7

(Corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica e esame di idoneità) (13)

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità. (14)

2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di formazione per l'esercizio dell'attività agrituristica, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità. (15)

3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell'idoneità di cui al comma l.

4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

5. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

5bis. I corsi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati in regime de minimis, fino ad un massimo del 100 per cento del valore del servizio agevolato. (16)

Art. 8

(Attestato di complementarità) (17)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo attestato. (18)

2. All'accertamento della complementarità provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica.

3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, l'attestato di complementarità è rilasciato dal dirigente della struttura competente. (19)

Art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica) (20)

l. L'esercizio dell'attività agrituristica, le variazioni della tipologia e del numero dei servizi offerti e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico.

2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso dell'attestato di complementarità di cui all'articolo 8.

3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal socio preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

3bis. Nel caso di subingresso per causa di morte dell'operatore da parte dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere d) ed e), può continuare nell'esercizio dell'attività agrituristica, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi da dimostrare entro un anno dal subingresso, salva proroga per casi comprovati di forza maggiore e fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.

Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso) (21)

Art. 11

(Chiusura temporanea)

1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare allo sportello unico e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare. (22)

2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo consecutivo comunque non superiore a ventiquattro mesi. (22a)

2bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'articolo 19 sono prorogati per egual periodo. (22b)

Art. 12

(Obblighi)

1. L'operatore agrituristico deve:

a) (23);

b) (24);

c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;

d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;

e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;

f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

g) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte; (25)

h) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati; (26)

i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 29;

ibis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale. (26a)

2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA. (27)

Art. 13

(Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica) (28)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, lo sportello unico comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione inizialmente segnalata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione inizialmente segnalata, lo sportello unico dispone il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività agrituristica.

2. I provvedimenti di sospensione e di divieto di cui al comma 1 acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi alla struttura competente.

Art. 14

(Addetti all'attività agrituristica)

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare di cui all'articolo 230bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Art. 15

(Requisiti igienico-sanitari)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti è subordinato al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di sanità.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE

Art. 16

(Iniziative agevolabili)

1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;

b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta regionale;

c) acquisto di arredamento per locali strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agrituristica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda; (29)

d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d); (30)

dbis). (31)

1bis. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ammesse ad agevolazione nel rispetto dei limiti di ricettività di cui all'articolo 3, comma 3, e tenuto conto delle eventuali agevolazioni già percepite, anche se già decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1. (32)

2. (33)

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la determinazione della spesa medesima.

Art. 17

(Agevolazioni)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata ventennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi. (33a)

1bis. Le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono altresì essere finanziate, sotto forma di contributi a fondo perduto, ai sensi di specifici programmi cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia dei programmi è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. (33b)

1ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della Giunta regionale. (33c)

2. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 1bis sono concesse in regime de minimis. (33d)

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1 è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 32. (33e)

4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1bis, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione. (33f)

5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l'avvio dell'attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.

6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'articolo 19.

7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

Art. 18

(Domande per la concessione delle agevolazioni)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa e previo parere di razionalità sul progetto di attività agrituristica ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998. (34)

2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilità della domanda, la completezza e la regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni sono concesse con provvedimento del dirigente della struttura competente, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32. (34a)

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per l'approvazione di apposite graduatorie, in relazione alle risorse finanziarie disponibili. (34b)

5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione, nonché l'eventuale limite massimo in relazione all'importo del mutuo concedibile. (34c)

Art. 19

(Vincolo di destinazione)

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. (35)

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. (35a)

Art. 20

(Revoca delle agevolazioni) (36)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, comma 1;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione;

dbis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni. (36a)

2. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione. (36b)

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 3 e 4 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

6. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, comma 1, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

Art. 21

(Contributi ad associazioni agrituristiche) (37)

Art. 22

(Divieto di cumulo) (38)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

2. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

Art. 23

(Disposizioni urbanistiche)

1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.

3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all'articolo 26, comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;

b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;

c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.

4bis. Per i beni immobili di nuova costruzione funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, ricadenti in zona E, per i quali l'esercizio della predetta attività sia venuto meno, non sono ammessi usi diversi da quello agro-silvo-pastorale, nei venti anni successivi alla dichiarazione di agibilità delle opere. Decorso tale periodo, la nuova destinazione d'uso dell'immobile deve essere ammessa dal PRG. (38a)

5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.

Art. 24

(Accessibilità alle strutture)

1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare accessibili almeno:

a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);

c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;

d) i locali destinati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);

e) i locali di uso comune;

f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.

2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 25

(Cartelli indicatori)(38b)

1. La struttura competente approva il progetto relativo ai cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici. (39)

2. (39a)

3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici esercenti l'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici. (40)

Art. 26

(Classificazione delle aziende agrituristiche)

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.

2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c). (41)

3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.

5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai Comuni competenti.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.

Art. 27

(Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche)

1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.

4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 28

(Trattamento dei dati)

1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.

Art. 29

(Vigilanza)

1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attività agrituristiche e facoltà di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attività.

3. Ai fini di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato allo sportello unico. (42)

Art. 30

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.500.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente, nell'arco di cinque anni consecutivi, delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12 e 14 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno. (43)

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 31

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;

b) il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Art. 32

(Fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 17, comma 1. (44)

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 33

(Gestione del fondo di rotazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 3 e 6. (45)

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.A., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

Art. 34

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (Formazione professionale), per le finalità di cui all'articolo 7;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura), per le finalità di cui all'articolo 17;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui all'articolo 21;

d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C Agricoltura e Risorse Naturali - 1. Nuova disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 30 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 35

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori agrituristici, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 della l.r. 27/1995 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristici di cui al comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarità, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 4. Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristici non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Gli operatori agrituristici, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga l'inesistenza del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 36

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

___________________

NOTE

(*) L'articolo 3 della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, dispone che, per i contributi a fondo perduto concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, continua a trovare applicazione l'articolo 20, nella versione antecedente alla data medesima.

(1) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;".

(2) Numero modificato dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"1) somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici, provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti; la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza. Le predette percentuali si riferiscono al peso dei prodotti impiegati per l'attività agrituristica nel corso di un anno. Sono esclusi dal conteggio percentuale generale i prodotti necessari e complementari alla preparazione dei pasti definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente. E', inoltre, consentito l'acquisto di verdure di diversa provenienza nel periodo invernale. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".

Nella formulazione originaria, il testo del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;".

(2a) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 3 dell'art. 3 recitava:

"a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione;".

(2b) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 era già stata sostituita dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 3 dell'art. 3 recitava:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;".

(2c) Lettera modificata dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 3 recitava:

"c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi;".

(2d) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 18 maggio 2021, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;".

(2e) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 18 maggio 2021, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.".

(3) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 3 era già stata sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:.

"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato a ottanta coperti giornalieri, con il limite di sessanta coperti a pasto, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centottanta giorni all'anno. Non concorrono al raggiungimento di tale limite le attività di degustazione dei prodotti aziendali e di somministrazione delle merende per le fattorie didattiche.".

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.".

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 6.".

(4a) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

(4b) Comma aggiunto dal comma 3 dell'articolo 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8.

(5) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 3 recitava:

"6. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attività agrituristica è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.".

(6) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'articolo 7;".

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 4 recitava:

"3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.".

(8) Comma modificato dal comma 3 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 5 era già stato sostituito dall'articolo 5, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente e contengono la descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola. La descrizione dell'attività agrituristica che il richiedente intende svolgere è inserita nella richiesta del parere di razionalità di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.".

(9) Comma inserito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(10) Comma così modificato dall'art. 5, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce [con proprio provvedimento] l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.".

(11) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.".

(12) Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Il comma 2 dell'articolo 6 era stato modificato nel modo seguente dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 21 maggio 2012, n.15:

"2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata allo sportello unico competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda, di seguito denominato sportello unico, per gli adempimenti di cui all'articolo 13."

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'articolo 13.".

(13) Rubrica così modificata dall'art. 7, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 7 recitava:

"(Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità)".

(14) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione al corso di qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità.".

(15) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.".

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

(17) Rubrica così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 8 recitava:

"(Certificato di complementarità)".

(18) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 18 maggio 2021, n. 12.

Il comma 1 dell'articolo 8 era già stato sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire l'attestato che dichiara la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La degustazione dei prodotti aziendali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e l'attività di fattoria didattica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), non sono soggette all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo attestato."

E, precedentemente, era stato modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15 nel modo seguente:

"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarietà tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.".

(19) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 3 dell'art. 8 era già stato modificato dall'art. 8, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, l'attestato di complementarità è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 8 recitava:

"3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, il certificato di complementarità è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

(20) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 4, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15 nel modo seguente:

"(Segnalazione certificata di inizio attività agrituristica)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica e il trasferimento della proprietà o della gestione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico e, per conoscenza, alla struttura competente.

2. La SCIA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura e dei prezzi dei servizi offerti, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8.

3. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

4. L'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuato dallo sportello unico al quale è presentata la SCIA.".

Il comma 1 dell'articolo 9 è stato successivamente così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 9 è stata successivamente così modificata dall'articolo 9, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Il comma 3 dell'articolo 9 è stato successivamente così modificato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Il comma 3bis dell'articolo 9 è stato inserito dall'art. 9, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"(Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al Comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4;

e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'articolo 8;

f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'articolo 26, comma 2.

4. Nel caso delle società di cui all'articolo 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.".

(21) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"(Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso)

1. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'articolo 4.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.

4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il Comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'articolo 9, commi 3 e 4.".

(22) Comma così modificato dall'art. 1, comma 5, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare al Comune e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.".

(22a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 11 recitava:

"2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.".

(22b) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(23) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;".

(24) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;".

(25) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

La lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 era già stata modificata dall'art. 1, comma 6, lettera a), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15, nel modo seguente:

"g) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;".

Nella formulazione originaria, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"g) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;".

(26) Lettera modificata dalla lettera b) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

La lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 era già stata modificata dall'art. 1, comma 6, lettera a), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15, nel modo seguente:

"h) comunicare allo sportello unico e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;".

Nella formulazione originaria, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"h) comunicare al Comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;".

(26a) Lettera aggiunta dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23. Ai sensi del comma 2 dell'art. 85 della L.R. 13 luglio 2020, n. 8, le disposizioni della lettera ibis) del comma 1 dell'art. 12 non si applicano negli anni 2020 e 2021.

(27) Comma così modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 12 recitava:

"2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio.".

(28) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 7, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"(Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale)

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, il Comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.".

(29) Lettera così modificata dall'art. 10, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"c) acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;".

(30) Lettera modificata dal comma 7 dell'art. 2 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 era già stata sostituita dall'art. 10, comma 2, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e);".

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 recitava:

"d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e)."

(31) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 10, comma 3, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, la lettera dbis), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"dbis) predisposizione e installazione dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche.".

(32) Comma inserito dall'art. 10, comma 4, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

(33) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Il comma 2 dell'articolo 17 era già stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21:

"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono riammesse ad agevolazione trascorsi quindici anni dalla prima dotazione."

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si tratti di prima dotazione.".

(33a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Precedentemente,

il comma 1 dell'art. 17 era già stato modificato, a far data dall'entrata in vigore della L.R. 17/2016, dall'art. 7, comma 2, lettera c), della L.R. 14 novembre 2016, n. 19, nel modo seguente:

"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.".

e sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo seguente

"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concessi mutui a tasso agevolato non inferiore al 2 per cento su base annua, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui al medesimo articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui alla lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi."

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:

"1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:

a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;

c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.".

(33b) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

(33c) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(33d) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:

"2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime de minimis.".

(33e) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 17 recitava:

"3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1[, lettere a) e c),] è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 32.".

(33f) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 17 recitava:

"4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.".

(34) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 18 recitava:

"1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17, con esclusione delle iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa.".

(34a) Comma modificato dal comma 9 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 3 dell'articolo 18 era già stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera a), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo seguente:

"3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte e della disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 32."

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 18 recitava:

"3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A., sulla base delle garanzie offerte.".

(34b) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 18 recitava:

"4. La Giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.".

(34c) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 18 recitava:

"5. La Giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione.".

(35) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 19 recitava:

"2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.".

(35a) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 19 recitava:

"4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.".

(36) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, l'articolo 20 recitava:

"(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'articolo 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell'agevolazione.

2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:

a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;

b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività agrituristica.

3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

4. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:

a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5;

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.

5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.

8. La Giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.".

La lettera d), del comma 1, dell'articolo 20 era già stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21:

"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro il termine massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, comunque non superiore a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione.".

Nella formulazione originaria, la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'articolo 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell'agevolazione.".

(36a) Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 10 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(36b) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 10 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 20 recitava:

"3. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.".

(37) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nell formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:

"(Contributi ad associazioni agrituristiche)

1. Alle associazioni tra operatoriagrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime de minimis, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedimentali, di concessione ed erogazione dei contributi.".

(38) Articolo sostituito dal comma 11 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Precedentemente,

l'articolo 22 era già stato modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo seguente:

"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1."

e modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, nel modo seguente:

"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e, per quanto riguarda le iniziative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b), d) e dbis), non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1."

Nella formulazione originaria, l'articolo 22 recitava:

"(Non ripetibilità e divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, quando abbiano ad oggetto le medesime iniziative.".

(38a) Comma inserito dall'art. 2, comma 5, lettera b), della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

(38b) Rubrica modificata dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 18 maggio 2021, n. 12.

Nella formulazione originaria, la rubrica dell'articolo 25 recitava:

"(Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche)".

(39) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21.

Nella formulazione originaria, il comma 1, dell'art. 25 recitava:

"1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni competenti, dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.".

(39a) Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 18 maggio 2021, n. 12.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 25 recitava:

"2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.".

(40) Comma così modificatodall'art.15, comma 2, della L.R.18 luglio 2012, n.21.

Il comma 3 dell'articolo 25 era stato modificato nel modo seguente dall'art.1, comma 8, della L.R. 21 maggio 2012, n.15:

"3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici esercenti l'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 25 recitava:

"3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9 e alle associazioni di operatori agrituristici [, costituite con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1].".

(41) Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 26 recitava:

"2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c)[, ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata].".

(42) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 10, della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 29 recitava:

"3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica nei casi di cui all'articolo 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato al Comune competente.".

(43) Comma modificato dal comma 12 dell'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 3bis dell'articolo 30 era già stato modificato dall'art. 2, comma 6, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6, nel modo seguente:

"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12 e 14 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 16, comma 1, della L.R. 18 luglio 2012, n. 21, il comma 3bis dell'articolo 30 recitava:

"3bis. Alla terza violazione accertata definitivamente delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 12, 14 e 25 lo sportello unico dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività per un anno.".

(44) Comma così modificato dall'art. 2, comma 7, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 32 recitava:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c).".

(45) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 8, della L.R. 30 marzo 2015, n. 6.

Nella formulazione originaria, la lettera e), del comma 1, dell'articolo 33 recitava:

"e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'articolo 20, commi 4, lettera b), e 8.".