Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4

Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale).

(B.U. 18 febbraio 1997, n. 9).

Art. 1

(Commissione di garanzia regionale).

1. Presso la Presidenza della Regione è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti, così individuati:

a) due dottori commercialisti, designati dall'Ordine dei dottori commercialisti della Valle d'Aosta, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale;

b) due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale;

c) un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta. (1)

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali e durano in carica fino alle elezioni generali comunali successive. Il decreto individua il Presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali (2).

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di una indennità di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2

(Competenze dei Comuni).

1. Salvo quanto stabilito dalla presente legge, i regolamenti dei Comuni possono disciplinare la presentazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, nonché delle liste loro collegate.

Art. 3

(Presentazione dei rendiconti) (3).

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, oppure i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento. (3a)

1bis. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di Sindaco e di Vicesindaco devono altresì presentare personalmente il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale da loro sostenute, nei tempi e con le modalità di cui al comma 1. (3b)

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esclusi dall'obbligo di deposito dei rendiconti presso la struttura competente:

a) per le liste presentate nei Comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) per le liste presentate nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, qualora sia stata presentata una sola lista di candidati, fermo restando quanto previsto al comma 3.

3. Entro il termine di cui al comma 1, nei Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti, i rendiconti devono essere depositati in copia presso il Comune, al fine della pubblicazione, nei successivi cinque giorni, nel proprio sito Internet, per un periodo di trenta giorni. Gli interessati possono consultare liberamente i rendiconti e la documentazione depositata.

Art. 4

(Limiti delle spese elettorali) (4).

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 3.600, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,45 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di euro 7.200, più la somma risultante dalla moltiplicazione di euro 0,30 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di euro 2.200.

4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati in base alla variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente. (4a)

Art. 5

(Tipologia delle spese elettorali. Pubblicità).

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema, nei teatri e su Internet (5);

c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature;

e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari passivi, sono calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa del 20 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (6).

3. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono pubblici.

3bis. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità (7).

Art. 6

(Controllo delle spese elettorali).

1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate (8).

2. Qualora dall'esame dei rendiconti di cui all'art. 3 e della allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 3, comma 1, gli iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione possono presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti (9).

Art. 7

(Obbligo di comunicazione) (10).

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti. (10a)

1bis. In caso di concomitanza con altre consultazioni elettorali regionali e statali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata specificamente per le elezioni comunali. (10b)

1ter. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM) trasmette alla Commissione, per la sua attività di controllo, copia delle comunicazioni ricevute ai sensi del medesimo comma. (10c)

Art. 8

(Sanzioni) (11).

1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dall'articolo 4, la Commissione provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nel rendiconto, la Commissione, esperita la procedura di cui all'articolo 6, comma 2, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 20.000.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, la Commissione, previa diffida a provvedere entro i successivi quindici giorni, provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 10.000 a euro 25.000.

4. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, il Co.Re.Com. provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con esclusione dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.

Art. 9

(Interventi dei Comuni).

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i Comuni stessi.

Art. 10

(Sondaggi) (12).

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della medesima legge.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura della maggior spesa a carico del bilancio della Regione, valutata in lire 20.000.000 limitatamente agli anni in cui si effettua l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, si provvederà con legge di approvazione del relativo bilancio.

(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 1 dell'articolo 1 era già stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38, nel modo seguente:

"1. Presso la Presidenza della Regione, è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale e da un segretario degli enti locali, designato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali e da un segretario comunale.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"(Presentazione dei rendiconti)

1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco, come previsto dall'art. 4, comma 4, devono depositare presso la Presidenza della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

2. La Presidenza della Giunta regionale trasmette i rendiconti alla Commissione entro cinque giorni dalla data di ricezione degli stessi.".

(3a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 54 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. I rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti, dei gruppi, delle liste di candidati, nonché, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i candidati alla carica di sindaco e di vice sindaco devono depositare presso la struttura regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominata struttura competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, sottoscrivendolo, sotto la propria responsabilità, su apposito modulo predisposto dalla Commissione, il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle relative fonti di finanziamento.".

(3b) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 54 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Limiti delle spese elettorali)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ciascuna lista rappresentata dal candidato alla carica di sindaco, dal candidato alla carica di vice sindaco e dai candidati alla carica di consigliere comunale e circoscrizionale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 5.000.000, più la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 500 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

2. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere comunale, che partecipa alla votazione, non può superare, per la campagna elettorale, una spesa complessiva di lire 10.000.000, più la somma risultante dalla moltiplicazione di lire 300 per il numero di abitanti costituenti la popolazione residente del Comune al 31 dicembre dell'anno che precede quello delle elezioni.

3. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco e ciascun candidato alla carica di vice sindaco non può superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di lire 3.000.000.

4. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco e il candidato alla carica di vice sindaco presentano, sotto la propria responsabilità, il rendiconto relativo alle spese, contenute nei limiti di cui al comma 3, e alle fonti di finanziamento per la campagna elettorale.".

(4a) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 54 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 4 recitava:

"4. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

(5) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, la lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;".

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Le spese di viaggio, telefoniche e postali sono calcolate, ove non diversamente documentabili, in misura forfetaria in percentuale fissa del trenta per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.".

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 3, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

(8) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. La Commissione verifica la regolarità e la conformità della documentazione prodotta a sostegno delle spese e delle fonti di finanziamento indicate.".

(9) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 3, comma 1, qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della regione può presentare alla Presidenza della Giunta regionale esposti sulla regolarità dei rendiconti.".

(10) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 7 recitava:

"(Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione i servizi elettorali effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.".

(10a) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava.

"1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione e al Comitato Regionale per le Comunicazioni di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.".

(10b) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(10c) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

(11) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 8 recitava:

"(Sanzioni)

1. In caso di accertata violazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale delle liste e dei candidati previsti dalla presente legge, la Commissione trasmette apposito verbale al Presidente della Giunta regionale che applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 agli inadempienti.

2. Il superamento dei limiti massimi di spesa, consentiti ai sensi dell'art. 4, per un ammontare pari o superiore al doppio di quanto in esso stabilito, da parte dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco e delle liste di candidati, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1, comporta la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.

3. La mancata o l'incompleta presentazione del rendiconto, nel termine stabilito dall'art. 3, comporta, previa diffida da parte della Commissione a depositare o a completare tale bilancio entro i successivi quindici giorni, la decadenza del candidato o dei candidati proclamati eletti.".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 23 novembre 2009, n. 38.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 10 recitava:

"(Divieto di sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

2. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco, del consiglio comunale e circoscrizionale devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente ed acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) domande rivolte;

e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;

g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;

h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

3. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale segnala al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'infrazione riscontrata per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).".