Legge regionale 1° aprile 1987, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale n. 22 del 01 04 1987

Bollettino ufficiale 30 04 1987 n. 0008 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 30 04 1987 N. 0002

Norme per la tutela dei rettili e anfibi.

Art. 1

1. È vietato alterare, disperdere e distruggere intenzionalmente, asportare o raccogliere uova di tutte le specie di rettili.

Art. 2

1. È vietata la cattura, l’uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di rettili, compresi negli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Ramarro (Lucerta viridis)

- Colubro di Esculapio (Elaphe longissima)

- Coronella (Coronella austriaca)

- Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

b) Allegato 3.

- Lucertola vivipara (Lacerta vivipara)

- Orbettino (Anguis fragilis)

- Biacco (Coluber viridiflavus)

- Natrice dal collare (Natrix natrix)

- Tutti gli altri rettili.

Art. 3

1. È vietata la cattura, l’uccisione intenzionale o il commercio delle seguenti specie di anfibi, compresi negli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979:

a) Allegato 2:

- Rospo smeraldino (Bufo viridis)

- Raganella (Hyla arborea)

b) Allegato 3:

- Tritone alpino (Triturus alpestris)

- Salamandra (Salamandra salamandra)

- Salamandra nera (Salamandra atra)

- Rospo comune (Bufo bufo)

- Tutti gli altri anfibi.

Art. 4

1. Solo per motivi scientifico - didattici e previa autorizzazione dell’Assessore all’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale è consentita la raccolta o cattura di cui agli articoli 1 - 2 - 3 in quantitativi limitati e da determinare di volta in volta.

Art. 5

1. Nelle oasi di protezione e nelle altre zone protette è vietata la cattura o l’uccisione della Vipera aspide (Vipera aspis) e del Marasso (Vipera berus), compresi nell’allegato 3 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.

Art. 6

1. La Regione dedica particolare attenzione alla salvaguardia di biotopi di elezione di rettili e anfibi, quali paludi, acquitrini, sponde di corsi d’acqua, praterie e boschi, necessari per la loro alimentazione e riproduzione.

Art. 7

1. Sono incaricati della sorveglianza e dell’applicazione della presente legge gli agenti del Corpo forestale e gli organi di polizia locale e di pubblica sicurezza.

Art. 8

1. I contravventori alle norme di cui agli articoli 2 - 3 - 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 500.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso appartenente all’allegato 2 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e alla sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 120.000 per ogni esemplare raccolto o ucciso se appartenente all’allegato 3 della Convenzione di cui sopra.

Art. 9

1. L’ammontare delle ammende di competenza della Regione sarà iscritto nel Capitolo 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della Parte Entrate del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1987 e nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.