Oggetto n° 3135 del 15 aprile 1998 (protocollo n° 1361 del 21 maggio 1998)

10 Legislatura

Protocollo n. 1361 in data 21/05/98

Riferimento oggetto n. 3135

Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione approvato con legge Costituzionale 26.2.1948 n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo osservato quanto segue:

A) Le disposizioni (artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 39, III comma) che prevedono e disciplinano l'Assemblea degli elettori quale organo "alternativo" al Consiglio comunale non risultano conformi ai principi generali del vigente ordinamento giuridico basato su un sistema di democrazia rappresentativa ed elettiva, per cui non si ritiene legittimo sostituire il Consiglio comunale, organo di natura elettiva, con una Assemblea degli elettori, espressione di una partecipazione diretta degli elettori stessi alla amministrazione del Comune;

B) La disposizione che affida ad una individuanda "struttura dirigenziale" l'esercizio dei controlli sugli atti degli enti locali (art. 75), non risulta "in armonia coi principi delle leggi dello Stato" in materia, come invece dovrebbe essere ai sensi dell'art. 43, I comma, dello Statuto speciale. Infatti, la previsione di un ufficio regionale qual organo di controllo in sostituzione della Commissione regionale di Controllo prevista dalla normativa di principio contenuta nella legge 142/92, non garantisce indipendenza ed imparzialità dell'organo, attualmente assicurati dalla presenza in esso di determinati membri particolarmente qualificati e, quindi, non ne assicura il migliore funzionamento. Sulla necessità, poi, che anche la Regione Valle d'Aosta rispetti i principi sulla costituzione e composizione dell'organo di controllo, si è già pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 360/1993;

C) All'art. 52, III comma, la disposizione ivi prevista, si presta ad una iterpretazione che può porsi in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo politico e di gestione amministrativa sanciti dalla legge n. 142/90 e riaffermato dalla legge n. 421/92, art. 2, lettera g), come attuato con il D.Lvo n. 29/93, recentemente modificato dal D.Lvo n. 80/98. Il testo del citato art. 52 comma III, siccome formulato, può consentire, infatti, che gli organi di indirizzo politico esercitino competenze che, per la loro natura, dovrebbero rientrare nelle attribuzioni dei dirigenti e del segretario comunale;

D) Gli articoli 54, 55 e 98 richiamano una legge regionale che è stata rinviata a nuovo esame del Consiglio regionale, per cui le disposizioni in essi contenute risultano, allo stato, inapplicabili;

E) L'art. 76, II comma, non ha previsto, in aggiunta ai motivi di ordine pubblico, più specificamente la riserva allo Stato dei provvedimenti da adottarsi ai sensi della legge n. 55/1990 recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale".