Oggetto n° 2269 del 18 novembre 1996 (protocollo n° 945 del 23 dicembre 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 945 in data 23/12/96

Riferimento oggetto n. 2269

Normes pour la partécipation de la Région Autonome Vallée d'Aoste aux initiatives de classement, inventoriage conservatione, sauvegarde et mise en valeur des archives revêtant intérêt historique.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale di codesta Regione, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa rilevato illegittimità nei termini seguenti.

Premesso che il Ministero dell'Interno anche nella Regione Valle d'Aosta esercita la tutela degli atti rilevanti affidatagli dalla legislazione archivistica vigente (cfr. artt. 21 e 22 D.P.R. 1409/1963, D.P.R. 854/1975 e D.M. 11.5.1976) in quanto la materia va ricondotta ai poteri di ordine pubblico tuttora di spettanza statale nel territorio regionale (si ricorda che la previsione contenuta nell'art. 44 dello Statuto speciale non ha mai avuto attuazione), si osserva quanto segue:

a) all'art. 1, non è previsto il rispetto della disciplina dettata dal D.P.R. 1409/1963, per gli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico;

b) all'art. 2, 1° c., punto a) non è prevista la limitazione ai documenti non aventi natura riservata, in quanto la riproduzione di quelli riservati vanificherebbe i termini di secretazione cui sono sottoposti;

c) all'art. 2, 2° c., non viene fatta salva, oltre alla competenza in materia della Sovrintendenza Archivistica, anche quella del Ministero dell'Interno, ex art. 4 D.P.R. 854/1975, circa la dichiarazione di riservatezza degli atti di tal natura, eventualmente previsti nel compendio archivistico privato;

d) all'art. 2, 3° c., la disposizione ivi prevista, nel riconoscere la titolarità dei diritti dell'autore all'amministrazione regionale sulle opere redatte in connessione con i lavori di riordino degli archivi che rivestono notevole interesse storico, esorbita dalla competenza legislativa regionale in materia. La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica è esclusivamente disciplinata dagli artt. 2576 e 2583 cod. civ. e delle leggi speciali sul diritto d'autore. La proprietà intellettuale è stata riconosciuta anche dalle dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, dalle Convenzioni internazionali e dall'art. 128 del Trattato C.E.E. (novellato e confermato dal Trattato di Mastricht);

e) all'art. 5, lett. b) non viene fatta salva l'eventuale autorizzazione ministeriale alla consultazione di atti riservati da parte di studiosi, prima della scadenza dei termini di secretazione (art. 21 D.P.R. 1409/1063; art. 1 lett. b) D.P.R. 854/1975 art. 4 D.M. 11.5.1976).