Oggetto n° 1869 del 13 marzo 1996 (protocollo n° 795 del 17 aprile 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 795 in data 17/04/96

Riferimento oggetto n. 1869

Legge regionale in materia di lavori pubblici.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato quanto segue:

- Art. 2, comma 1, lett. g) ed art. 37: Tali norme non appaiono conformi ai principi fissati dalla legge 109 dell'11 febbraio 1994, così come modificata ed integrata dalla legge 216/1995. In particolare si fa presente che il "soggetto promotore", di cui non è specificata la natura giuridica, non è sottoposto ad alcuna qualificazione per l'affidamento della concessione ed ha la facoltà di esercitare un diritto di prelazione che, di fatto, vanifica i risultati della gara, ponendolo in una posizione del tutto privilegiata. Ciò in contrasto con i principi di libera concorrenza affermati in ambito comunitario. Inoltre, i meccanismi delineati dalla norma in parola, relativi ai rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alla gara al miglior offerente, potrebbero dare adito ad episodi di collusione o contenzioso. In particolare il comma 2, lett. d) dell'art. 37, oltre che collidere con le norme di contabilità, crea in capo al "soggetto promotore" una ingiustificata situazione di privilegio;

- Art. 3, comma 3, lett. b) e c): I limiti in ECU contenuti in detta norma non sono in sintonia con quanto previsto dalla citata legge 109/1994, modificata dalla legge 216/1995;

- Art. 17, comma 18: Vi è una carenza di previsione circa il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili;

- Art. 23: Al comma 1 si prevede per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale "sotto soglia" un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale con riferimento alla presenza di una stabile organizzazione aziendale nel territorio regionale e, al comma 9, del medesimo articolo si riconosce come condizione necessaria l'iscrizione a detto albo per la partecipazione alle gare d'appalto. L'istituzione di tale albo non si configura in linea con la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, della legge 109/94 secondo la quale, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma stessa, come modificata ed integrata dalla legge 216/95, e cioè dal 2.6.1996, è vietata la utilizzazione di albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art. 2 della predetta legge e cioè, fra gli altri, dalle Regioni.

E ciò nella considerazione che l'albo di che trattasi, presentando connotati propri degli albi ed elenchi in cui risulta iscritto un numero ristretto di imprese per particolari tipologie di lavoro, si presenta come "speciale".

Inoltre, si deve aggiungere che il comma 2 del medesimo art. 23 contrasta con l'art. 15 del D.lvo 158/95 nella parte in cui prevede che il sistema di qualificazione per partecipare ad appalti di lavori pubblici di interesse regionale, fondato su un albo di preselezione di carattere regionale (comma 1), si applica anche agli appalti di lavori pubblici superiori alla soglia comunitaria, rientranti negli ex settori esclusi di cui alla Direttiva 93/38 C.E.E. ed al D.lvo 158/95, nonchè nella parte in cui prevede (comma 4) che il suddetto albo è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici ed Enti aggiudicatori o realizzatori.

Il citato art. 15 del D.lvo 158/1995, in aderenza all'art. 30 della direttiva C.E.E. 38/1993, attribuisce, infatti, ai soggetti aggiudicatori - da individuare secondo i criteri dell'art. 2 del medesimo D.lvo 158 - il compito di istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione;

- Art. 24: Il comma 3 prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici da parte di un medesimo soggetto qualora l'appalto abbia per oggetto impianti speciali.

Tale disposizione sembra ricalcare quella contenuta nell'art. 19 comma 1 lett. b) punto 1, della legge 109/94 che fa riferimento agli appalti nei quali sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica.

In tale ipotesi il predetto art. 19, comma 4, dispone che i relativi contratti di appalto devono essere stipulati a corpo.

Tale specifica previsione, invece, non è contenuta nella legge regionale in restituzione.

Il comma 4 dell'articolo in questione, poi, prevede che la procedura di aggiudicazione per gli appalti "sotto soglia", fatte salve le ipotesi di trattativa privata e di appalto - concorso, sia sempre quella della licitazione privata (procedura ristretta) escludendo, quindi, il ricorso all'asta pubblica.

Tale esclusione non appare giustificata e, comunque, è in contrasto sia con le norme di contabilità di Stato sia con la stessa legge Merloni che prevede l'asta pubblica come procedura normale di scelta del contraente unitamente alla licitazione privata.

- Art. 25: Fra i criteri di aggiudicazione, la legge in restituzione prevede quello del prezzo più basso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (comma 1 - art. 25).

Al fine dell'identificazione del prezzo più basso, l'offerta deve attribuire un valore economico, attraverso prezzi unitari, a ciascuna voce corrispondente alla lista delle categorie dei lavori valutate a misura (comma 2 - art. 25).

La norma in questione contempla esclusivamente il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai fini della stipulazione del cotratto a misura. Con ciò viene implicitamente esclusa la possibilità di applicare il criterio del massimo ribasso previsto dalla legge Merloni per la stipula dei contratti a corpo o in parte a corpo e in parte a misura.

Al riguardo giova ricordare che nell'appalto a misura il rischio delle quantità delle lavorazioni grava sull'Amministrazione, che è tenuta a pagare all'appaltatore un prezzo globale risultante dalla sommatoria dei vari prezzi unitari moltiplicati per i quantitativi occorrenti.

Invece, nell'appalto a corpo, il cui prezzo è fisso e invariabile, ed è riferito all'opera nel suo complesso, resta a carico dell'appaltatore il rischio relativo alle maggiori quantità di lavoro che dovessero rendersi necessarie, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire l'opera al prezzo globale convenuto.

Queste sembrano essere le ragioni in base alle quali la legge quandro ha privilegiato, in linea generale, la stipula di contratti a corpo, riservando i contratti a misura solo ai casi di manutenzione, restauro e scavi archeologici.