Oggetto n° 1851 del 28 febbraio 1996 (protocollo n° 791 del 3 aprile 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 791 in data 03/04/96

Riferimento oggetto n. 1851

Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, in attuazione del D.lvo n. 502 del 30.12.1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.10.1992 n. 421), come modificato dal D.lvo 7.12.1993 n. 517.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato quanto segue:

- Art. 1, 7° comma ed art. 47, 2° comma: I disposti tali articoli non sono conformi all'art. 3, 5° comma, lett. F) n. 1 del D.lvo 30.12.1992, n. 502, e successive integrazioni, che fa riferimento alle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro e non all'ultimo bilancio approvato;

- Art. 4, 4° comma, ed art. 5, 2° comma: Si pongono in contrasto con l'art. 5, 5° comma del D.lvo 502 citato che impone l'adozione di schemi uniformi alle indicazioni del D.M. 20.10.1994 (schema di bilancio aziende sanitarie), emanato ai sensi del medesimo art. 5;

- Art. 40, 1° comma, lett. C): La norma, prevedendo la nomina di un Commissario ad acta, qualora il Direttore generale non provveda alla adozione di atti di alta amministrazione, si pone in contrasto con l'art. 3, 6° comma, del D.lvo 502 citato che non prevede la nomina di Commissari ad acta, ma impone alla Regione, in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità da parte del Direttore generale, la risoluzione del contratto e la sostituzione del Direttore generale medesimo;

- Art. 42, 1° comma, lett. e): Laddove si prevede un controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti su tutti gli atti di gestione ed i titoli di spesa, la norma è in contrasto con l'abolizione di detto controllo sancito dalla legge sulle autonomie locali n. 142/90, come confermato dalla legge 412/91. Tra l'altro ai sensi della richiamata L. 142/90 il controllo - che disciplinato dall'art. 3, 13° comma del D.lvo 502/1992 va esercitato secondo i criteri ed i principi stabiliti dalla decisione della Corte dei Conti, sezioni riunite, del 12.10.1985 n. 441/A - deve essere limitato ai soli atti di alta amministrazione;

- Art. 43, 2° comma, lett. a): Il comma non è assentibile in quanto pone in capo al Collegio dei revisori compiti ed adempimenti (quali formulare al Direttore generale il parere preventivo sui progetti di bilancio pluriennale, di bilancio economico preventivo, sul budget generale, nonchè sulla revisione di quest'ultimo) che non trovano riscontro nella normativa vigente e che risultano improponibili per un organo che non funziona in via continuativa e che, di regola, non è dotato di adeguata e specifica struttura organizzativa;

- Art. 45, 7° comma: L'articolo si pone in contrasto con l'art. 3, 13° comma, del D.lvo 502 citato, che fissa l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori in misura pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore generale dell'azienda U.S.L. e prevede una maggiorazione del 20% di detta indennità per il Presidente del Collegio;

- Art. 46, 1° comma: Tale norma, fissando al 31.12.1996 il termine ultimo per il mantenimento della vigente contabilità finanziaria, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 5, 6° comma del succitato D.lvo 502/1992. Quest'ultimo prevede, infatti, il mantenimento in via provvisoria della contabilità finanziaria, contestualmente a quella economica, senza fissare alcuna scadenza.

A ciò è da aggiungere che tale materia non rientra nell'ambito legislativo regionale indicato dal comma 4° dell'art. 5 del menzionato D.lvo 502/92.

- Art. 49, 1° comma: Tale norma non rispetta il contenuto dell'art. 7, 6° comma del D.lvo 3.2.1993 n. 29, che subordina il ricorso ad esperti esterni alla impossibilità di far fronte con il personale in servizio, predeterminando durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione.

Infine, in ordine ai seguenti articoli appare del tutto opportuno ritenere quanto segue:

- Art. 20, 4° comma: Nella norma non si riscontra il necessario riferimento al D.lvo 157/1995 (Attuazione direttiva C.E.E., 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi);

- Art. 47, 1° e 3° comma: Atteso che le rilevazioni inventariali costituiscono presupposto indispensabile per l'avvio della nuova contabilità, che dovrebbe già essere in vigore da gennaio 1995 ai sensi del 6° comma dell'art. 5 del D.lvo 502/92 già citato, si ritiene che le stesse rilevazioni debbano iniziare dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

- Art. 49, 2° comma: Attesa la natura tecnica degli incarichi conferiti ai sensi del 1° comma di tale articolo, si ritiene che gli stessi possano essere revocati solo in caso di inadempimento. Ciò in conformità alla legislazione vigente in materia contrattuale ed in ossequio ai principi di contenimento della spesa pubblica e buon andamento della P.A.