Oggetto n° 1697 del 14 dicembre 1995 (protocollo n° 743 del 18 gennaio 1996)

10 Legislatura

Protocollo n. 743 in data 18/01/96

Riferimento oggetto n. 1697

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio Regionale la legge indicata in oggetto, avendo rilevato quanto segue:

-artt. 3, 6, 12, 15 e 18: si pongono in contrasto con la normativa vigente in materia di requisiti tecnici relativi alla superficie minima prevista per le camere da letto.

In particolare si segnala il parere contrario espresso dal Consiglio Superiore di Sanitą (sessione XLII, sez. III) nella seduta del 15.11.1995, in ordine alla riduzione della superficie inferiore a 8 mq. per la camera a un letto, consentendo la riduzione della superficie minima per le camere multiple solo in presenza di ulteriori requisiti di agibilitą, benessere microclimatico e qualitą dell'aria interna, e comunque non inferiore a mq. 11 per camere doppie, mq. 16 per camere a tre letti e mq. 22 per camere a quattro letti.

Si rileva, inoltre, che la generica formulazione delle predette norme non consente di individuare nč la cubatura, nč se siano soddisfatti ulteriori requisiti indispensabili per l'agibilitą degli ambienti, quali le finestre, le porte, i corpi radianti e, soprattutto la qualitą dell'aria interna, il benessere microclimativo e l'altezza minima degli ambienti stessi;

- art. 22, III comma: andrebbero determinati con criteri oggettivi i "gravi motivi" necessari per prorogare la sospensione temporanea dell'attivitą, attese le pesanti conseguenze - ossia la cessazione dell'attivitą - di detta proroga;

- art. 29, III comma: non č specificato se, invece del Sindaco, possa irrogare la sanzione amministrativa l'Assessore "regionale" al Turismo, com'č verosimile, non sussistendo in caso di diverso riscontro, nella normativa, un altro tipo di "surroga";

- art. 30: operando un rinvio ad un successivo regolamento di applicazione, senza fissare termini, criteri e limiti, rende indefiniti i requisiti igienico-sanitari cui attenersi nella more di suddetto regolamento, in contrasto con i principi costituzionali di certezza del diritto, buon andamento della Pubblica Amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa;