Oggetto n° 1518 del 26 luglio 1995 (protocollo n° 646 del 30 agosto 1995)

10 Legislatura

Protocollo n. 646 in data 30/08/95

Riferimento oggetto n. 1518

Istituzione di una tariffa d'uso su strade di competenza comunale e regionale interessate da elevata congestione di traffico veicolare.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con L. Cost. 26 Febb. 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale della Valle d'Aosta la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato:

- la finalità della nuova legge tendente a salvaguardare l'ambiente mediante la riduzione del traffico veicolare sul territorio non risulta perseguibile con l'istituzione di tariffe d'uso per l'ingresso e la circolazione dei veicoli a motore nelle strade indicate in quanto l'iniziativa, risolvendosi in agevolazioni tariffarie nei confronti dei residenti e degli operatori economici valdostani, contrasta con gli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, determinando interferenze nell'attività economica privata e violando il principio di eguaglianza;

- la nuova legge regionale viola altresì il diritto di libera circolazione dei cittadini fissato dall'art. 16 della Costituzione e dal trattato C.E.E.. Infatti non si ravvisano, con riferimento alla "ratio" della stessa legge motivi di sanità e di sicurezza indicati dal precetto costituzionale quali limitazione al principio generale in esso previsto.