Oggetto n° 4528 del 13 aprile 1993 (protocollo n° 4330 del 22 maggio 1993)

9 Legislatura

Protocollo n. 4330 in data 22/05/93

Riferimento oggetto n. 4528

Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino e per il loro utilizzo.

[rilievi]

Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto avendo in essa rilevato che l'articolo 11, nell'affidare con una formula ampia e generica alla Giunta regionale ogni determinazione in merito a finanziamenti, nomine, deleghe ed a qualunque altro atto necessario per l'applicazione della legge, appare in contrasto con il ruolo attribuito a tale Organo dall'articolo 121, 3° comma, della Costituzione.

L'articolo 7, commi 8 e 9, della legge, inoltre, nella parte in cui è previsto l'aggiornamento annuale automatico del gettone spettante ai componenti della commissione tecnica, contrasta con l'orientamento parlamentare e governativo rivolto al rigoroso contenimento della spesa pubblica.