Oggetto n° 1365 del 12 luglio 1990 (protocollo n° 2881 del 20 agosto 1990)

9 Legislatura

Protocollo n. 2881 in data 20/08/90

Riferimento oggetto n. 1365

Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, si rinvia a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue:

- la normativa contenuta nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 27, prevedendo un particolare diritto di prelazione a favore della Regione in caso di trasferimento di diritti reali su determinati immobili, esula dalla competenza regionale, a cui è preclusa l'interferenza nella disciplina del diritto privato.

Si è inoltre rilevato:

- nell'art. 5, 2° comma, nella parte in cui è riconosciuto il diritto di accesso ai fondi ricompresi nelle riserve naturali integrali ai proprietari e ai possessori degli stessi, non sono inclusi anche i conduttori;

- all'art. 13 , 5° comma lett. b) e c), la fissazione del trattamento economico del Presidente e la determinazione del gettone di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione, vanno previste con legge e non mediante deliberazione del Consiglio stesso.

Al 7° comma dello stesso articolo, la norma risulta generica in quanto andrebbe precisata la natura delle spese rimborsabili;

- All'art. 16, comma 2, i richiesti e i requisiti fisici per il concorso al posto di direttore devono essere meglio specificati, per non configurare disparità di trattamento durante la selezione.

Al 4° e 5° comma del medesimo articolo, le previste possibilità per l'Ente parco di avvalersi di accompagnatori naturalistici e di organizzare corsi di formazione, risultano generiche in merito alle modalità ed ai criteri, che devono pertanto essere specificati;

- l'art. 17, 3° comma lett. a), richiedendo ai piani di gestione territoriale dei parchi di prevedere il divieto dell'esercizio della caccia, "se non per motivi di controllo della specie", non è sufficiente a garantire il rispetto del divieto di caccia, fra l'altro, nei parchi e riserve naturali, sancito dall'art. 20, lett. b), della legge 27 dicembre 1977 n. 968, norma che è stata ritenuta legge di riforma economico-sociale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 1002/1988), in quanto il controllo della specie è disciplinato dall'art. 12, 2° e 3° comma, della citata legge n. 968 e non sembra assimilabile alla "caccia";

- all'art. 19, la normativa così come formulata appare suscettiva di violare le competenze proprie dei Comuni per ciò che concerne il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie;

- l'art. 24, 1° comma lett. d), infine, prevedendo il divieto di esercitare la caccia solamente per le aree di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) della legge stessa, non appare giustificato, stante il disposto dell'art. 20 della legge 968/1977, in considerazione che anche per le aree indicate nella lett. b) appare operativo il divieto di caccia in questione.