Oggetto n° 492 del 26 aprile 1989 (protocollo n° 2226 del 27 maggio 1989)

9 Legislatura

Protocollo n. 2226 in data 27/05/89

Riferimento oggetto n. 492

Interventi finanziari a favore delle imprese aderenti al Consorzio Garanzia Fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta.

[rilievi]

A norma dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto osservando che il finanziamento di Lire 2.700.000.000 inteso a favorire, secondo l'espressione usata all'art. 1 n. 2 - "l'accesso al credito per operazioni di consolidamento strutturale e gestionale delle imprese", verrebbe in parte ad interessare anche il credito di gestione e ciņ in contrasto con i principi consolidati in materia di provvidenze creditizie pubbliche.

Tali principi sono stati ribaditi anche dalla Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 441/1988, ha considerato ammissibili solo interventi intesi ad incentivare nuovi investimenti e non per la semplice gestione degli impianti in opera, nč la sentenza della stessa Corte n. 1O66/1988 - con la quale č stata riconosciuta la legittimitą dei contributi a favore di operazioni di "factoring" - č da ritenersi vincolante al riguardo, nel senso che da essa possa farsi discendere la legittimitą di interventi a favore del credito di esercizio in generale.

Aggiungo che la Commissione CEE, ultimamente con riguardo alla legge n. 64/1986, ha avuto modo di censurare politiche e strumenti di intervento non aventi qualificate peculiaritą di ordine funzionale, settoriale e geografico, mentre anche in sede OCSE si sta affermando un nuovo orientamento in materia di incentivi in relazione agli effetti distorsivi che essi spesso producono nel sistema economico.

Osservo, inoltre, che nella legge in esame non č fatto richiamo alla misura massima dell'abbattimento del tasso di interesse quale risulta dalla legge regionale vigente per il settore, nč all'art. 70, comma 3°, del D.P.R. 22/2/1982, n. 182 in virtł del quale il tasso di interesse a carico dei beneficiari non potrą comunque essere inferiore a quello minimo stabilito, per lo stesso settore, dalla corrispondente normativa emanata dagli Organi centrali dello Stato sul credito agevolato.