Oggetto n° 3806 del 10 maggio 1988 (protocollo n° 1931 del 15 giugno 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1931 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3806

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Attribuzione dell'indennitā di bilinguismo al personale regionale.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge in oggetto indicata avendo osservato che il suo contenuto non č sufficiente ad eliminare i motivi di rilievo oggetto del rinvio relativamente all'argomento, della precedente legge n. 3542/VIII del 25/2/1988.

Era detto in quella sede che la materia, per la sua implicazione con gli altri comparti del pubblico impiego nell'ambito regionale, presupponeva una regolamentazione mediante provvedimento a carattere generale dello Stato talchč, nella fissazione in dettaglio delle modalitā per la concessione della indennitā fosse assicurato il rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione e artt. 2, 3 e 4 della legge 93/1983 sia nell'ambito del personale dei singoli comparti e sia nei confronti di quello in servizio nella Regione Trentino Alto Adige.

La legge in esame, approvata il 10 maggio 1988, risulta intempestiva in quanto adottata prima dell'emanando D.P.C.M. ancora da sottoporre al visto della Corte dei Conti e di conseguenza risulta carente anche alla luce del contenuto del menzionato provvedimento.

In particolare la legge in esame:

a) non precisa a quali livelli retributivi corrispondano le fasce di cui all'art. 1, e ciō ai fini di verificare la corretta attribuzione dell'indennitā rispetto al personale appartenente ai vari comparti del pubblico impiego;

b) non disciplina in modo univoco e generale criteri e modalitā per la partecipazione agli esami ovvero ai corsi di addestramento per coloro che devono essere sottoposti all'accertamento della conoscenza della seconda lingua demandandone genericamente la disciplina ad apposito regolamento;

c) non dispone se l'indennitā in questione sia o meno computabile ai fini della quiescenza;

d) non afferma se č possibile o meno la reiterazione delle prove in esame nei confronti del personale che non ha superato la prova precedente;

e) non dispone circa la durata e lo svolgimento dei corsi e non disciplina compiutamente i criteri di erogazione dell'indennitā di studio da corrispondere ai partecipanti ai corsi.

Rilevo, infine, che l'art. 5, 1° comma, non indica nč il capitolo cui imputare la spesa derivante dalla istituzione dei corsi di addestramento linguistico, nč la relativa quantificazione e copertura finanziaria, ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 81 della Costituzione.