Oggetto n° 3798 del 10 maggio 1988 (protocollo n° 1925 del 15 giugno 1988)

8 Legislatura

Protocollo n. 1925 in data 15/06/88

Riferimento oggetto n. 3798

Interventi regionali di cooperazione e solidarietą con i paesi in via di sviluppo.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge Costituzione 26 febbraio 1948, n. 4 RINVIO a nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, avendo in essa osservato quanto segue.

E' noto che in base a disposizioni normative (art. 4 D.P.R. 24/7/1977 n. 616) e giurisprudenziali (sentenza n. 179 del 2O/5/1987 della Corte Costituzionale) spetta all'esclusiva competenza dello Stato, e per essa precipuamente del Ministero degli Affari Esteri, l'instaurazione e la gestione dei rapporti internazionali, tra i quali rientra l'attivitą di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, ora disciplinata dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 (in particolare art. 3 primo comma).

Peraltro quest'ultima legge (art. 2 commi quarto e quinto) conferisce alle Regioni la facoltą di formulare proposte alla Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo in ordine all'attuazione di una serie di attivitą di cooperazione espressamente indicate. La realizzazione di tali interventi č subordinata alla stipula di apposite convenzioni di affidamento (art. 2 ultimo comma).

Consegue che le Regioni possono essere considerate soggetti attivi solo nella fase propositiva, mentre in quella realizzativa esse assumono la veste di Enti esecutivi.

Ma un tale ruolo nella Regione Valle d'Aosta, quale sopra delineato, non traspare affatto dalla formulazione degli artt. 1 e 2 della legge in esame, che conferiscono invece all'Ente un'abilitazione alla concreta ed immediata operativitą nei settori di intervento elencati (es. art. 1 1° comma "... realizza interventi di cooperazione" e art. 2 1° comma "... assume direttamente ... iniziative"), tanto che, nonostante la precisazione contenuta solo nell'art. 3 1° comma, permane netta l'impressione della diretta leggittimazione della Regione.

Rilevo, inoltre, che l'assunzione da parte della Regione di inizitive mediante la struttura di altri soggetti (art. 2 1° comma) non č prevista dalla L. n. 49 del 1987 nč appare opportuna, e che la collocazione delle iniziative regionali nell'ambito dei programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi (art. 2 2° comma) rientra nell'attivitą discrezionale del Ministero degli Affari Esteri.