Oggetto n° 2176 del 10 luglio 1986 (protocollo n° 775 del 14 agosto 1986)

8 Legislatura

Protocollo n. 775 in data 14/08/86

Riferimento oggetto n. 2176

Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta.

[rilievi]

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 rinvio al nuovo esame del Consiglio regionale la legge indicata in oggetto, osservando che:

1) Artt. 4, 4° comma; 5, 1° comma; 15, 2° comma: non distinguendo tra cittadini appartenenti ai Paesi membri della CEE e stranieri contrastano con l'art. 11, 13° comma legge n. 217/1983;

2) Artt. 6, 2° comma, lett. a); 16, 1° comma, lett. a): prevedendo solo la condizione di cittadino di uno stato membro della CEE e non anche la condizione di reciprocitą ai fini dell'ottenimento della licenza per l'insegnamento di sci da parte degli stranieni e per l'iscrizione nell'elenco regionale professionale contrasta con l'art. 11, 13° comma, Legge n. 217/1983;

Inoltre artt. 7, 3°, 4°, 5° comma; e art. 21, 3° e 5° comma, 22, 2° comma, si pongono in contrasto con l'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, il quale stabilisce che il ricorso gerarchico si intende rigettato, decorsi 90 giorni dalla data di presentazione del gravame, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione.

Lo stesso art. 7 (3° - 4° e 5° comma) contrasta anche l'art. 6 del R.D. n. 773/1931 in materia di provvedimenti di polizia.