Oggetto n° 1047 del 15 gennaio 1985 (protocollo n° 5 del 14 febbraio 1985)

8 Legislatura

Protocollo n. 5 in data 14/02/85

Riferimento oggetto n. 1047

Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 gennaio 1983 n. 1 recante interventi a favore dell'agriturismo.

[rilievi]

Dall'esame della legge regionale indicata in oggetto, formulo i seguenti rilievi:

- la misura dell'indennità di presenza, prevista dall'art. 2 della nuova legge andrebbe fissata con atto legislativo e non con deliberazione consiliare, anche ai fini della conseguente copertura finanziaria;

- l'art. 5 del provvedimento in esame, modificando l'art. 8, 1° comma lett. a) della legge regionale 24 gennaio 1983 n. 1, dispone la concessione del concorso regionale nel pagamento di interessi sui mutui ventennali per opere di miglioramento fondiario, con tasso a carico del beneficiario pari al 7%, tasso quest'ultimo inferiore a quello minimo fissato con D.P.C.M 2 aprile 1982, emanato in attuazione dell'art. 109 comma 3° del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- l'art. 8 ultimo comma della legge regionale 1/1983 aggiunto dall'art. 5 della legge in oggetto, prevede disposizioni che non contengono la quantificazione della spesa ed i relativi mezzi di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Per i suddetti motivi, rinvio all'esame del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4, la legge in oggetto, concernente interventi a favore dell'agriturismo.